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Maggiori informazioni https://www.paoloferrarocdd.eu/il-caso-paolo-ferraro-portato-al-consiglio-di-stato/

 
 
 
 
 
 
 
Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio aveva rigettato il ricorso introdotto dal dott. Paolo Ferraro.  Dinanzi al Consiglio di STAto verranno rimessi in ordine la congerie dei dati e fatti tutti falsi e dei dati veri, i primi ricopiati” in forma “ellittica e sintetica”, i secondi “nascosti” dalla sentenza, insieme alle prove della falsità integrale di tutti i “dati”.(travisamento e vizi sintomatici di eccesso di potere)  
Una amputazione “ortopedica” dello spazio di cognizione del giudice amministrativo, spazio che avrebbe forse stentato ad espandersi del tutto secondo le astratte possibilità, data la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, progettato, all'accertamento giudiziario. 
Ma una cosa è “l’espandersi”, una cosa è la pretermissione globale della realtà e del vaglio doveroso di dati e fatti “presunti” veri nella loro apparenza in realtà meramente artefatta e protocollare. 
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione TAR aveva formalizzato e “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, “esorcizzando” il vaglio dovuto e necessario.
L'atto notificato e depositiato in Consiglio di Stato, la cui più amplia valenza non può sfuggire, è anche il frutto di quattro anni di analisi studio e acquisizione di prove , e sarà destinato a rimanere, a memoria storica.
 
 
 

 
 
 
ATTO NOTIFICATO il 29 dicembre 2015.
Ecc.mo Consiglio di Stato in. S.G.
Ricorso in appello avverso
la sentenza n. 8018/2015 emessa dalla Sezione Prima Quater del TAR Lazio
Del dott. Paolo Ferraro, nato a Roma il 23/07/1955 (C.F. FRRPLA55L23H501E), res. in Roma, via Edoardo Jenner n. 30 int 5 C.A.P. 00151, oggi rappresentato e difeso dall' avv. dell’avv. indirizzo mail pec: con domicilio eletto in , come da delega e procura in calce al presente atto
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della Sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8018 del 2015, depositata l’8/6/2015, non notificata, con la quale è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto, nella causa n. 2481/2013, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della delibera del CSM prot. 24816/2012 in data 6 dicembre 2012 e del pedissequo decreto prot. n. 1044 del 7.1.2013 con cui è stata disposta la dispensa dal servizio del ricorrente e di tutti gli atti del relativo procedimento.
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio sezione Prima Quater - Presidente Elia Orciuolo, cons. estensore Giampiero LO Presti e Cons. Fabio Mattei- ha rigettato come da dispositivo il ricorso in epigrafe (ALL 1 sentenza 1 bis comunicazione della sentenza circa la data del deposito 1 ter delibera CSM impugnata 1 quater Decreto del ministro di Grazia e Giustizia ),
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione ha “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, che “esorcizzano” il vaglio dovuto e necessario (ALL 2A 2B Ricorso e memoria integrativa nel giudizio di primo grado e ad abundantiam 2C 2D atti della fase cautelare anticipata ) e hanno amputato “ortopedicamente” la intera parte centrale dello spazio di cognizione del giudice amministrativo. Uno spazio che avrebbe stentato ad espandersi secondo le astratte possibilità, anche perchè la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, appare quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, all'accertamento giudiziario. Si procede pertanto oggi, con il presente atto di appello, a rimettere in ordine la congerie dei dati e fatti sottoposti al vaglio e “trattati” in forma “ellittica e sintetica” dalla sentenza.
I. PREMESSA. LA REALTA' I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO.
Una breve premessa di mero buon senso soccorre: se al dott. Paolo Ferraro è stato attribuito di avere una gamba di legno e di non essere idoneo a correre, nonostante corresse e corra serenamente e bene, trattandosi di persona con una pubblica immagine e pubblica attività verificabile altresì, la prova pubblica del suo saper camminare e il suo camminare stesso son già l'indizio grave di quel che è accaduto. Qui poi non si può prescindere dal dare o acquisire nell'ambito del ruolo affidato ex lege, la prova della finta gamba di legno, di come è stata costruita e di chi la ha fittiziamente giustapposta alla immagine e realtà di Paolo Ferraro, e sinanche di come si è operato. Lo stesso identico metro vale per il vaglio della discrezionalità tecnica, nell'ambito e nei limiti della quale si deve espletare una consulenza. Argomentando a contrario basterebbe una buona fattura della gamba ( e neanche è il caso di specie) od un abile inserto nella fotografia (consulenza) per far divenire reale ciò che non lo è, fittiziamente ed al solo scopo del raggiungimento del diverso e sviato fine perseguito, ed il vaglio del giudice amministrativo diverrebbe limitato alla convalida previa verifica formale e di congruità interna di consulenza e provvedimento ( congruità meramente apparente, perchè fondata in tesi provata su dati falsi manipolati od architettati e su una ridondanza e richiamo incrociato di dati, falsi a costruire artificialmente una coerenza interna e un rafforzamento formale di ciò che non appartiene al reale).
Tutta la evoluzione giurisprudenziale sui vizi sintomatici, sul travisamento dei fatti e poi sullo sviamento di potere indica che al giudice amministrativo è affidato il compito di accertare la corrispondenza al reale degli assunti e argomenti dell'autorità amministrativa e di accertare, attraverso il vaglio dei dati e fatti e l'uso accorto della logica, i sintomi che indicano la illegittimità e la etero finalizzazione (o sviamento) dell'operato e dell'impianto amministrativo ( e la potenziale o evidente illiceità penale è ovviamente ricompresa ai fini e nell'ambito del vaglio). Il tutto attraverso gli strumenti affidati al giudice, che al contempo certo definiscono ambiti e oggetto del giudizio amministrativo anche di appello.
Il travisamento dei fatti e la illogicità interna ed “esterna” dei provvedimenti adottati e del provvedimento di dispensa impugnato, nonchè lo sviamento di potere erano e sono il cuore di questo processo. Diremmo, in modo più aderente al caso di specie, che la censura base è costituita, in linguaggio metagiuridico, dalla costruzione e creazione artificiale di una realtà personale inesistente, condivisa artefazione ( ALL 2 bis analisi e documenti pubblici che si intendono qui richiamati integralmente) , mentre il procedimento logico argomentativo adottato apparirebbe strutturalmente deliroide ( se non fosse intenzionale), cioè fondato su fatti e dati inesistenti e travisati in radice, secondo una metodologia “protocollare”. La finalità sviata palese: quella di non far emergere una serie di fatti, attività e condotte in danno e nascondere il di più, ponendo in essere il tentativo di delegittimare prima e “distruggere” poi un magistrato noto ed anche “attenzionato” da tempo, ma per capacità serietà e professionalità indipendente, e da una specifica cordata “individuata” che gode di un potere e capacità di “condivisione” anche indotta.
Incredibilmente un magistrato privo di alcuna neanche minima macchietta professionale, mai oggetto di alcun rilievo ma soggetto di procedimenti assurti ad interesse “mondiale“ (ALL 3 processo OIL FOR DRUG), oggetto di pareri eccezionali che hanno portato alla sua progressione e nomina addirittura con provvedimento del dicembre 2012 (ALL 4 Parere per la progressione), stimato per le sue doti di indipendenza ed equilibrio, viene aggredito con una valutazione di “inettitudine” che attiene a caratteristiche mai esistite e mai indicate in trenta anni di carriera e in oltre cinquanta anni di vita e contraddette non da ultimo dalla qualità della sua attività professionale sino all'ultimo istante, in cui è stato poi “sottratto” al servizio. Un caso che passerà comunque alla storia, ma il finale della sceneggiatura allo stato spetta ancora autorevolmente a codesta autorità giudiziaria. E chi ha scritto questo atto ancora gode della fiducia nelle istituzioni e nella autorità giudiziaria, ben sapendo che esistono vari tipi di uomini e certamente che i magistrati non sono certamente divenuti tutti uguali tra loro.
A fronte di una miriade atti e documenti, introdotti già in fase procedimentale ed acquisiti poi al processo, e di fatti notori di pubblico dominio che attingono strettamente al principio del libero convincimento del giudice come giusta ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio nell’applicazione della legge, ed infine dinanzi al dovere di approfondimento appositamente disciplinato (“1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” e seguito 2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento), il giudice di primo grado ha solo argomentato sulla mera consecuzione logico formale esteriore ( ma illogico sostanziale) tenuta dall'organo amministrativo, pretermettendo tutto quanto non solo entrava in palese collisione frontale e distruttiva di tale “metro”, ma tutto quanto ne dimostrava la valenza di sviamento e finalizzazione illegale del provvedimento adottato. Un caso unico nel suo genere, non tanto e solo per i dati incontestabili sulla attività giudiziaria e professionale del magistrato, ma unico anche attese le prove pubblicamente fornite di una trama solo apparentemente complessa e meno credibile, divenuta chiara intellegibile e riconducibile ad evenienze certo non ordinarie ma ben note secondo esperienza storica ed istituzionale, anche.
Nel frattempo l'odierno appellante, portato a capire ed approfondire, ha immesso nella diretta disponibilità pubblica ed aveva acquisite, ben sapendo casa stava accadendo, prove dirette di immediata percezione, che costituiscono fatti anche nuovi sul piano processuale, e contemporaneamente notori: se ne richiede più avanti la acquisizione e valutazione. Fatti ed antefatti non solo nodali ma NOTORI, trattandosi ad esempio proprio di registrazioni di conversazioni tra presenti atte a costituire prova di attività illegali e delle coordinate attività e decisioni già sotterranee che costellano la vicenda, rese pubbliche.
Ridurre il processo amministrativo a mera verifica formale della sola congruità logica interna procedimentale e della motivazione del provvedimento adottato, nonchè alla mera conseguenzialità apparente delle attività “argomentative” introdotte in una valutazione tecnico discrezionale ( senza neanche valutare la radicale falsificazione a monte di TUTTI i presupposti e dei dati introdotti) rappresenta quindi, eminentemente nel caso di specie, la abdicazione del processo amministrativo dal suo compito coessenziale anziché il riflesso del limite intraneo al vaglio della “discrezionalità tecnica”, che per converso viene ad esser trasferita nell'alveo dell'abuso insindacabile di una manifestazione di volontà assoluta (purchè formalmente prospettata in maniera che esteriormente possa conferirle la sola apparenza di congruità).
II. L'ALVEO DEL GIUDIZIO DI APPELLO, LA ISTANZA DI REIMMISSIONE CAUTELARE IN SERVIZIO REITERATA IN APPELLO E LA INTEGRAZIONE GLOBALE DELLA PROVA.
Ogni profilo verrà illustrato come specifica censure alla sentenza appellata ma si rinnova sin d'ora ed all'esito del primo vaglio degli elementi di giudizio e delle censure, la sostanza della istanza cautelare, già rinnovata nel ricorso di primo grado, richiedendo che siano realizzate prima possibile le condizioni di riammissione in ruolo e retroattiva agli effetti “anche” economici, del magistrato Paolo Ferraro, non solo con riguardo alla indiretta minima ma significante depauperazione professionale coartata dall'allontanamento dal lavoro, né solo con riguardo alla prevedibile ex ante progressione di ruolo ( che era uno degli “obiettivi”). Egli solo ( e non chi è sottoposto a procedimenti penali o a misure cautelari o per fatti gravi a procedimenti disciplinari) sta subendo il gravissimo pregiudizio di non percepire neanche lo stipendio necessario alla sua sopravvivenza e vita ordinaria, non per essersi “ribellato” illecitamente, non per aver sfidato il legittimo potere, non per essere stato indagato, aver commesso reati, commesso fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti , ma solo per non essersi piegato a proposte e ad un potere direttamente prospettatogli come “forte” e “sotterraneo”, ed illegittimo sol per questo.
Dinanzi alle “esplicite” richieste di sudditanza e rinuncia alla indipendenza il dott. Paolo Ferraro ha agito in piena fedeltà al suo ruolo di magistrato ed alla costituzione, rigettandole (la vicenda, come emerge pianamente dal complesso dei dati forniti e necessariamente a conoscenza, nasce dalla “scelta” del ricorrente sulla fine del 2010 di non piegarsi e far emergere fatti gravi per ragioni evidenti, che attingono sinanche alla radice dei valori e regole per cui aveva prestato il suo giuramento entrando nella magistratura, tra i primi del suo concorso, ma persino alla libertà ed indipendenza future dei magistrati).
Alle censure in sintesi e puntualizzazione finale, è dedicata la parte conclusiva del presente appello.
Resta da sottolineare che tutto quanto introdotto con le argomentazioni e prove appresso specificate, era ex ante ricompreso nei motivi del ricorso introduttivo e memoria integrativa e che comunque il vaglio del fatto notorio, dei dati artefatti, delle nuove prove e fatti che dimostrano la costruzione artificiale, è da sempre l'oggetto di questo processo sub specie, se si vuole, anche di vaglio della consulenza. 
Ma nel caso de quo la stessa procedura per dispensa è stata avviata mediante una impalcatura artificiale costruita e ingegnerizzata secondo esperienza che non può essere totalmente ignota a codesto autorevole organo. E i precedenti due tentativi altrettanto. 
E' la pura ma anche evidente verità: non sempre la verità processuale riesce a coincidere con il reale ma nel caso di specie seguendo passo passo gli atti, i documenti e le prove dirette si assiste sub vitro alla ipostatizzazione chiara di una bolla artificiale, un fatto di una enorme gravità che non può sfuggire ad una vera autorità giudiziaria della quale invochiamo la paziente diligenza.
E' in gioco la immagine dello Stato e la vita del diritto e la autonomia ed indipendenza stessa della funzione giudiziaria oltrechè l'interesse pubblico a non perdere un magistrato di grande valore. Poi vengono i diritti individuali lesi ed i valori maciullati. 
Ci permettiamo in questo caso di diversificare perciò anche un particolare accenno argomentativo dell'AVV. Lioi autore del ricorso introduttivo, secondo cui il provvedimento adottato avrebbe arrecato un danno, gravissimo perdipiù, alla immagine dignità e onorabilità e pubblica considerazione del dott. Paolo Ferraro. Attualmente è personaggio noto e stimato, intervistato e autore di un sistema di analisi informazioni e prove unico nel suo genere (ALL.TI 5) e non stupisca il numero degli articoli informazioni servizi video interviste e approfondimenti a lui dedicati, un dato obiettivo. La sua immagine travalica la sede nazionale, mentre lo si sarebbe voluto secondo aruspici ed auspici “protocollari” rinchiuso nel ghetto della distruzione e disperazione: anche il silenzio programmatico adottato ha poi totalmente fallito il suo compito del pari protocollare. Già solo questo , per chi abbia la esperienza o la intuizione di ciò che vi è sotteso, rappresenta prova della matrice e della assurdità di una dispensa per inettitudine che si svela palesemente come “legge del contrappasso”.
Con formula più strettamente giuridico processuale si invocano qui pertanto a premessa, anche tutti i poteri integrativi e dispositivi della prova che l'organo di appello ha e, sol che voglia, può usare, attesa la palese particolarità e gravità del caso.
III. IL TRAVISAMENTO ATTRAVERSO LA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE ED ARTEFAZIONE DEI SINGOLI FATTI E DATI ADDOTTI A GIUSTIFICAZIONE DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA , DELLA “CONSULENZA” E DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA ADOTTATO.
Ripetiamo, solo a noi, una nozione didascalica base del diritto processuale amministrativo:
Il travisamento dei fatti si realizza quando la Pubblica Amministrazione, nell’emanazione di un atto amministrativo, ritiene erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non permette all'amministrazione di rappresentare correttamente la realtà, e quindi potrebbe non permettere di applicare correttamente la previsioni di legge al caso concreto. Il travisamento dei fatti, quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato guidare da interessi diversi da quelli da cui per legge doveva lasciarsi guidare, ond'è che dietro di esso si deve scorgere sempre un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente scorretto di valutazione.”
Non uno dei supposti cardini fattuali apposti a basamento delle “giustificazioni” (motivazioni) addotte, e a fondamento anche dell'argomentare del consulente, risponde al principio di verità e realtà, con la sola significativa eccezione del precedente storico del sequestro di persona patito dal dott. Paolo Ferraro il 21 maggio del 2009. Altresì i dati e fatti vagliati come indicativi non solo non esistono o sono falsi o sono manipolati e deformati in modo pacchiano, ma non resistono neanche al semplice minimo vaglio logico.
  1. La “inettitudine” come giudizio retroattivo ma al contempo prognostico, iperbolico ed artefatto, usando dati manipolati o falsi e “anche” contraddetta dal lavoro giudiziario svolto sino all'ultimo istante dal magistrato.
Questa attuale prima considerazione riguarda solo il profilo della incongruenza logica in sé dell'assunto fondamentale e dei suoi corollari.
IL consulente e poi l'organo amministrativo assumono che il ricorrente “ non possa adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio” fondandosi il giudizio peraltro apodittico ed aspecifico, su fatti (manipolati falsi ed inventati) ma che risalirebbero nel tempo o su caratteristiche supposte come esistenti e preesistenti.
Quindi l'inettitudine dovrebbe essere “genetica” retrodatata o anche datata come ultimo sviluppo al recente percorso professionale del dott. Paolo Ferraro, o alla vicenda “umana” termine cui si allude con sicumera protocollare che ha richiesto integrali falsificazioni e negazione della realtà.
IL ricorso al TAR su questo aveva centrato una delle doglianze in modo sufficientemente chiaro, ma ovviamente equivocata dalla sentenza, come vedremo.
Argomenta” la sentenza oggi appellata “Il CSM , sulla scorta di quanto rilevato in esito agli accertamenti sanitari (il dott. Cantelmi concludeva la sua ultima relazione sostenendo che il disturbo del quale è affetto il dott. Ferraro è tale da compromettere “gravemente l’idoneità a svolgere coerentemente ed esaurientemente i doveri di ufficio del magistrato”) ha ritenuto, secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo evidente che la stessa si configura quale palese alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo, con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo”.
Orbene, a prescindere dal “palese” carattere duplicemente e reciprocamente tautologico del ragionamento (poichè il consulente dice che e il CSM ripete che è evidente che .. allora … ) al giudice è affidato il compito di vagliare criticamente ciò che è stato postulato, con criteri logici e di verifica della rispondenza a criteri scientifici ed ai dati reali, cosa che è profondamente diversa dall'emettere un astratto giudizio a priori di ”evidenza” e “corrispondenza”. L'obbligo della motivazione previsto nel nostro ordinamento non lascia spazio ad un procedere argomentativo apparente che ribadisce solo il contenti formale della determinazione e la presenza formale dei passaggi procedimentali e procedimenti logico formali e la loro astratta conseguenzialità. Qui non si intende evidenziare nuovamente , che il complesso delle valutazioni professionali argomentazioni testimonianze dirette e dati acquisiti, indicano solo, come già era stato ben illustrato in ricorso , che il magistrato Paolo Ferraro era (ed è) un magistrato ineccepibile, serio, professionale con pareri eccezionali e di alta e speciale capacità lavorativa e professionale nonché doti di elevata indipendenza.Tale giudizio risulta ancor più enfatizzato nel parere e trasfuso nella nomina poi a magistrato di cassazione di fascia ulteriore, avvenuta, si sottolinea, nel dicembre 2012 (ovviamente pacifica la totale assenza di qualsivoglia lamentela, anche solo strumentale mentre accade, nel mondo delle aule del diritto per ragioni note ai giuristi e magistrati, ed è accaduto, ma a Paolo Ferraro solo “nelle particolari modalità” soffuse interne al e insufflate nel procedimento amministrativo di dispensa).
In questa sede si intende preliminarmente enucleare solo l' indice sintomatico di irragionevolezza della valutazione “parallela” e della illogicità e contradditorietà del giudizio sull'uomo e sul magistrato, cui si è voluto a tutti i costi pervenire. Si pensi alla contrapposta argomentazione, anche essa se astrattamente postulata, apodittica: la prova comunemente conferita della perfezione professionale del lavoro del magistrato e sino al 18 giugno del 2011, e della sua identità pubblica e nota, dimostra che l'illazione sulla inettitudine è priva di supporto reale e smentita dai fatti, e che si è voluta aggirare la realtà costruendo una impalcatura argomentativa fondata sul nulla o meglio sul falso la cui manipolazione ed artefazione, è provata prima di tutto per , logica e poi per fatti e prove concludenti.
Ma non si intendeva e non si intende però contrapporre, si badi bene, la argomentazione assiomatica di segno opposto, pur scandita da prove ed argomenti inoppugnabili, ma questa altra ben precisa contestazione: se il giudizio di inettitudine retroagisce alla storia (artefatta) del magistrato ed a caratteristiche e percorsi precedenti, come si spiega che mai sino all'operazione gestita nel 2009 e poi in fretta e furia nel 2011 mai a nessuno era neanche venuto in mente niente altro che valutazioni positive e giudizi di equilibrio professionale ?!
La “inattendibile” pantomima si spiega anche attraverso la semplice conoscenza di un interessantissimo precedente storico. che aveva definitivamente portato a miti consigli chi cercava di incastrare il magistrato eccellente. Il clamoroso totale fallimento, nel lontano ma vicino 1995, di un affatto diverso tentativo di artefatta costruzione di una mera ipotesi sgangherata di procedimento disciplinare che vide agire alcuni magistrati, tramutatosi in una sentenza che magnificava ruolo e capacità e geniale professionalitò del dott. Paolo Ferraro, a fronte del momento in cui il magistrato aveva costruito e realizzato una integrale procedura di integrale automazione del lavoro del magistrato (studiata, all'insaputa del magistrato stesso addirittura dal CNR in settore di ricerca sull'intelligenza artificiale e cibernetica applicata). Varrebbe la pena che codesto organo autorevole ne richiedesse la documentazione al CSM, per inquadrare meglio il contesto storico intorno ad un magistrato di “combattuta sotterraneamente“ area vicina a FALCONE, e codesto collegio rimarrebbe trasecolato : fu avviata con un trucco palese . La rappresaglia ordita si concluse con un flop clamoroso.
Ma dopo la breve digressione torniamo alle congetture intorno alla contraddizione logica tra i dati postulati.
Varie le risposte astrattamente “apparecchiabili”:
  1. Nessuno se ne era accorto prima, ma subito dopo bisognerebbe dire di cosa, visto che il magistrato Paolo Ferraro era ineccepibile sul piano che conta, professionalità efficienza, indipendenza ed equilibrio professionale e nella sua vita non aveva dato adito a “pur agognata” possibilità di contestazione (altrimenti sarebbe stata utilizzata concretamente);
  2. tutto andava bene sino al 2009, ma poi bisognerebbe spiegare perchè sul piano professionale è continuato ad andare più che bene sino al 2010 e il procuratore Ferrara abbia dichiarato nel luglio 2010 al CSM quanto in atti ed in ricorso evidenziato e qui solo richiamato senza inutili ripetizioni con riguardo alle dichiarazioni inequivoche del 2010 “ Il dott. Paolo Ferraro è un magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo, ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa. Insomma lui lavora ed esaurisce quello che gli si manda e di lamentele personalmente non ne ho” . Si rinvia peraltro alla compiuta analisi delle dichiarazioni sul magistrato FERRARO nel corso delle audizioni del giugno 2011 integrata nel ricorso (ALL 02 A) .
  3. tutto è andato bene sino al gennaio 2011, ma poi occorrerebbe spiegare cosa sarebbe andato diversamente dal gennaio 2011 in poi, se non ve ne è traccia nel lavoro professionale e come possa un magistrato inetto professionalmente o privo dell'equilibrio cognitivo far andare bene tutta la propria attività professionale senza alcun rilievo se non di eccellenza positiva.
La semplice verità prospettata è che tutto è andato “bene” (salvo quello che covava sotterraneamente), sino a che Paolo Ferraro non si accorse di ciò che accadeva nella abitazione della Cecchignola e poi volle capire ed andare sino in fondo, indi subì un blitz organizzato e poi decise di illustrare la operazione criminale che aveva patito nel maggio 2009 redigendo 93 pagine di dettagliato MEMORIALE e altrettante di allegati fornendo le prove base su più piani di quello che era accaduto a suo tempo, e qui la prima causa della necessità finale di tentare di schiacciarlo di corsa ovviamente ingigantita da i vari precedenti ed antefatti che potevano emergere e che sono TUTTI emersi con prove dirette di pubblico dominio.
Il MEMORIALE del dott. Ferraro fu depositato al CSM e proprio da Giovanni Ferrara, procuratore capo, nella convocazione in commissione del 1° giugno 2011 e subito prima che, di seguito a lui, convocati tutti quella mattina, venissero a dogliare sul filo della patente illogicità alcuni aggiunti, non Pietro Saviotti, ed altri no e non Alberto Caperna.
Ed è evidente che mentre si è data labile forza argomentativa alla consulenza citando fatti inesistenti, manipolati, ed artefatti e nascondendone veri, si cadeva in una lapalissiana contraddizione.
E tutti si son ben guardati dal parlare del contenuto del MEMORIALE e prove annesse in faldone e DVD, mentre ben avrebbero in astratto potuto arzigogolare se non fosse che un po' la evidenza di prove, un po' il contenuto scottante, un po' i segreti che si celavano dentro e dietro ai fatti, hanno consigliato di montare una pantomina incentrata su“ Paolo Ferraro dice cose criptiche”.
A questa era stata fatta precedere una relazione di “un” ufficiale di pg il cui tenore non è smentito qui, ma viene smentito dallo stesso tenore del coevo MEMORIALE in atti. Chi ha scritto quel MEMORIALE , e si esprime a voce ancor meglio, non solo non ha né lo stile né i passaggi né le convinzioni che sono state “solleticate” alla attenzione, ma non ha i contenuti, ingenui immaturi e primitivi che si è voluto attribuirgli. Una mera comparazione (doverosascioglie ogni possibile dubbio.
Resta invece il “mistero ancor più assolutamente irresolubile” di come possa aver “detto cose criptiche“ il magistrato Paolo Ferraro (e si noti il linguaggio prescelto e il termine “cose” adottato anche da parte di magistrati con un linguaggio “infantile”).
Il dott. Ferraro avvisò con dettagliati racconti i magistrati dell'ufficio, ingenuamente forse oppure ignaro in buona fede di realtà e dinamiche a lui estranee. Paolo Ferraro, da sempre impegnato e attento nel senso positivo del termine ai magistrati dell'ufficio, ed avvezzo allo scambio e attività istituzionale attiva (per storia indiscussa), informava di fatti completamente ricostruiti con dettagli di prove in un MEMORIALE DI OLTRE 90 pagine. E, come andiamo illustrando, il mistero ancor più arcano e profondo in questa non tanto kafkiana quanto immonda vicenda, consiste al fondo nel come si possa ridurre anche la semplice logica, ad un optional, ed accettare una prospettazione riferita al dott. Paolo Ferraro assurda e palesemente inverosimile.
A tacere della circostanza ormai analizzata e resa nota che “la Prcura di Roma sapeva tutto e che le indagini FIORI nEL FANGO due all'epoca ignote al dott. Paolo Ferraro rivelano che non solo la Procura di Roma era perfettamente a conoscenza dei circuiti militar deviati per indagini dirette ( Efebofilia, pedofilia e così via , cioè quanto oggetto delle denunce del dott. Ferraro ) ma vi erano addirittura intersezioni legate ad un personaggio chiave tra la indagine fiori nel fango, la Cecchignola ed il caso Marrazzo (ALL 6 e vari articoli di approfondimento tutti contenuti nel sistema informativo ALL 9 ). Tutti dati fatti ma questa volta veri .
E resta l'ultima opzione “apparecchiabile”, la più indefinita confusionaria e plastica possibile. Il giudizio di inettitudine nel senso proprio inteso dal legislatore (configurato a “palla di vetro“ senza darne una ragione plausibile e senza più agganci concreti anche solo credibili ma legando al giudizio falso pregresso la considerazione “è evidente che” ) si riferiva prognosticamente al futuro poggiandosi a ipostatizzata patologia “esistente ma preesistente”, che non è patologia ma una triade di disturbi (sul merito delle “invenzioni” entreremo partitamente). UN pateracchio illogico costruito mediante una sequenza di target apposti sulla necessaria artefazione e manipolazione dei dati anche passati. Ma sorge la domanda perchè anche i dati tutti artefatti attesa la arrogante e tautologica esibizione di potere “diagnostico” ?! Semplicemente perchè chi ha anche solo disturbi del genere non potrebbe non avere “precedenti”, “ricoveri pregressi” e segnali chiari nella attività sociali, di vita e lavorative. Di qui, da questa affermazione ed obiezione che per chi sa di psicologia un minimo solo da formazione RAI educational, sarebbe insuperabile e di per sé concludente, la spiegazione dei falsi immessi direttamente od allusivamente a costruire un quadro artificialmente fabbricato, in varie forme, e del perchè tutti i fatti e dati veri palesi appaiono incontrovertibilmente nascosti. (una sfrontatezza umana e professionale ma ben altro: i membri di un organo pubblico in uno Stato di diritto non possono permettersi questo procedere arbitrario in quanto contitolari di un potere non “totalitario ed assolutistico“ suggestivamente autoreferenziale. Di ogni potere e di questo potere e del suo corretto uso esercizio e conformazione si deve rispondere, e non certo solo alla sola legge svuotata come formale intelaiatura di contorno ma intesa come sostanza e costituzionalmente orientata, nel nostro sistema, ancora vigente) .
E qui sovviene una specifica denuncia ( tra gli esposti e scritti in atti ) depositata a polizia giudiziaria e presentata da Patrizia Foiani, convivente col ricorrente dal dicembre 2010. denuncia debitamente depositata a sua volta al CSM, chiara ed inequivoca ed agli atti del processo.
Silvia Canali, avvocato ex coniuge divorziato ( dopo sue vicende emerse anche quelle da prova certa pubblica fornita, e cognata di Lucio Caracciolo, geopolitico di fama e ruolo internazionale convocato a prestigiosi consessi, uno tra tutti IL BILDERBERG), ed una dei co-artefici del tutto, le aveva telefonato raccontandole tra tante ignobili menzogne frutto di manipolazione patologica che il dott. Paolo Ferraro (che non aveva mai usato neanche una aspirina sino al 2009) aveva “subito ricoveri a venti anni”. Questo il curriculum universitario dell'odierno ricorrente che in tredici mesi aveva all'epoca fatto tredici esami all'università, vinto un concorso pubblico ed era diventato impiegato pubblico a 20 anni, coltivando sport, vita affettiva, ed infine tra l'altro anche impegno anche sindacale. Ma quel che conta ora è la INVENZIONE e la finalizzazione della invenzione, non chi era ed è Paolo Ferraro,e solo attraverso l'esame degli incartamenti in atti si perviene senza ombra di dubbio alla certezza più amplia e generale che si andava manipolando e costruendo su più fronti, percorsi, episodi e fatti che dovevano creare un quadro artefatto. A conforto del ruolo in questa orchestrazione di una dei protagonisti, appena sopra citata, si allegano come FATTI E DOCUMENTI una sconvolgente memoria con allegati di prova che e denuncia per calunnia indiretta che parlano da soli (foto) (ALL7) e un video audio di registrazione tra presenti che illustra meglio di ogni altro quale macchinazione abbia apportato pezze giustificative artefatte alla procedura per dispensa aperta di corsa quando il dott. Ferraro predisponendo il MEMORIALE andava diritto per la strada della tutela della incompromessa indipendenza del suo ruolo, e del resto. (ALL 7 bis video audio in DVD).
E solo le invenzioni, e tutte le invenzioni collegate e pacificamente false e smentite da logica fatti e prove, sono il substrato costruito sul quale si è poggiata la operazione volta ad impedire da ultimo la denuncia ad autorità giudiziaria di Paolo Ferraro ed il tentativo di eliminazione prima dalla magistratura e poi oltre. Ed è già ben grave, come vedremo, anche solo una chicca “palese”, l'uso mellifluo e falso della espressione “ricoveri” da uno psichiatra consulente di un organo pubblico, convinto di poter dire quel che vuole e di poter rimanere impunito. Ma l'argomento sopra introdotto della premeditata costruzione ed introduzione di falsi apre la porta alla tematica di un ordito costruito e preparato, da tempo. Con calma, che tutto diverrà chiaro e lampante attraverso l'esame paziente equilibrato e pacato di codesto autorevole organo di giustizia.
  1. I singoli fatti od elementi di fatto secondo logica prima ancora che come fatti di merito.
Tutti i fatti, artefatti e dati che verranno qui trattati anche solo secondo banale logica sono direttamente o de relato richiamati nella sentenza appellata, appaiono intranei al procedimento immessi nel/nei provvedimento/provvedimenti/delibere e nella delibera finale e reintrodotti direttamente o de relato nella motivazione della sentenza oggi impugnata.
  1. La diffamazione ordita e la sua intrinseca illogicità ed il ruolo contraddittoriamente condiviso da alcuni aggiunti della Procura di Roma . Un canovaccio recitato, “protocollare” .
Il giorno 1° giugno 2011 entrò al CSM nella audizione improvvisata in fretta e furia perchè si era “sparsa la voce” della esistenza di un dettagliato MEMORIALE con prove, l'allora Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, che aveva proprio esibito e depositato, (appena stampato da file!) su carta, il MEMORIALE allegato agli atti del procedimento di dispensa e processo amministrativo. “Non si voleva” entrare o far entrare nel merito delle prove e dei dati relativi, e il MEMORIALE (ALL 8) sarebbe rimasto agli atti INVISIBILE al CSM , AL TAR , alla AVVOCATURA DI STATO con il relativo faldone di documenti e prove. Subito dopo, la stessa mattinata alcuni aggiunti, come il Procuratore, recitarono una parte che NON POTEVA NON ESSERE ARTEFATTA E CONCORDATA E NON POTEVA NON APPARIR TALE anche agli occhi della COMMISSIONE E POI DEL CSM. Come potesse Paolo Ferraro dire difatti “cose criptiche” dopo aver dettagliato novanta pagine chiare e di descrizione di fatti con prove correlate, rimane “un mistero irrisolvibile” ovvero meglio la prova di una falsità collettiva preordinata. ( ALL 8 bis pagine da a sull'audizione di “alcuni” magistrati semidirettivi della Procura di Roma )
Ma è ancor più un mistero come la mera logica non sia stata infine “applicata” dal TAR di Roma ( la logica si verifica e si ha, non si applica, a voler essere pedanti). Con la sentenza di primo grado il giudice amministrativo del Lazio ha fatto riferimento alle dichiarazioni di quella mattina senza dar conto della loro intrinseca illogicità e del correlato vincolo a dire il vero, non smentibile sulla attività professionale del dott. Paolo Ferraro.
Questa è la seconda delle innumerevoli “foto“ della gamba di legno da sovrapporre alla immagine del dott. Paolo Ferraro. E se non le valuta il giudice amministrativo, e da per vero il falso, come può il ricorrente difendersi da una evidente attività di mobbing concertata per fini che hanno una dimensione istituzionale (ovviamente) e spiegazione molto più amplia ?! ,
Ma ben più grave è la circostanza che il TAR non solo non ha evidenziato le ben diverse e debite dichiarazioni dell'aggiunto Pietro Saviotti, responsabile del settore Reati contro la Personalità dello Stato, ma le ha appaiate di fatto, e sorvolando, alle altre dei bugiardi preordinati, di fatto risultandone “mascherato” il contenuto specifico.
  1. le dichiarazioni difformi e la indicazione testimonianza di Pietro Saviotti , deceduto per infarto da cause naturali da accertare l'8 gennaio del 2013.
Nel ricorso introduttivo al TAR /redatto dall'AVV Lioi (che ha poi rinunciato al mandato ) erano state richiamate le “famose” dichiarazioni di “alcuni” Aggiunti su Paolo Ferraro, evidenziandone involontariamente in modo implicito la preordinazione e la “doppiezza” loro prudente. analizzata qui la loro illogicità ed incongruenza più che sintomatica da questo punto di vista. Ma occorre ancora dettagliare che, mentre nel MEMORIALE risultavano quali persone denunciate, furono sic et simpliciter ascoltati il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, e l'aggiunto Nello Rossi, ben direttamente coinvolto a sua volta, senza concedere alcun diretto contraddittorio al dott. Paolo Ferraro. A mero titolo di esempio Agnello Rossi, insufflò letteralmente con tono e frase studiata che i collaboratori del dott. Paolo Ferraro gli vogliono bene e “lo aiutano”. Già solo quella frase a confronto della immagine pubblica tenuta e della innumerevoli attività pubbliche espletate dal ricorrente da Paolo Ferraro nei quattro anni successivi rivela un intento criminalmente diffamatorio. Per non parlare delle inequivoche dichiarazioni scritte e sottoscritte dal personale unico in contatto diretto e continuo col dott. Paolo Ferraro col suo lavoro e sul luogo di lavoro. (tutte da sempre allegate agli atti).
La mera lettura di ciò che disse Pietro Saviotti con grande precisione ed autorevole consapevolezza, non solo rende invece non credibile il suo esser accomunato agli altri recitanti il canovaccio illogico inventato per assicurare ed ottenere la sospensione cautelare di Paolo Ferraro e poi fare da sostegno argomentativo alla “motivazione” del provvedimento definitivo di dispensa. In questo ruolo questi falsi ed il relativo “canovaccio” sono giunti intonsi e non “vagliati” sino alla sentenza che lo cita come prova a carico del magistrato Paolo Ferraro.
Il TAR a fondamento della congruenza del provvedimento di dispensa e delle valutazioni del consulente, in più chiari termini detto, ha esibito le assurde e contraddittorie illogiche ed artefatte dichiarazioni accomunandole, e semplicemente “ripetendo” le giustificazioni apposte dal CSM.
Invitiamo codesto autorevole collegio ora a riflettere sul contenuto intrinseco delle dichiarazioni dell'AGGIUNTO della PROCURA di Roma per il gruppo REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLA STATO, deceduto per infarto per cause naturali da accertare il 7 gennaio del 2012.
SAVIOTTI –Posso riferire che negli ultimi mesi, direi forse negli ultimi 5 -6 mesi, ha fatto riferimento a me, per venire ad esporre, io li chiamo dei suoi problemi personali, in realtà per venire ad esporre delle sue ipotesi o dei suoi timori su vicende che lo avrebbero coinvolto direttamente e sulla connessione tra queste vicende e altri fatti interni all’ufficio o di cronaca che potevano riguardare accadimenti, omicidi o altro che si verificavano e che venivano diffusi dalla stampa o portati comunque all’attenzione dell’ufficio per questioni di competenza. In questo contesto, quindi in queste occasioni, sarà venuto da me 5 o 6 volte, credo, a distanza di qualche settimana una dall’altra.
OMISSIS … In alcune occasioni ha fatto riferimento sicuramente a una disattenzione dell’ufficio verso quelle ipotesi che lui andava formulando. Io di questa sua vicenda personale con questa signora non so nulla e lui non si è mai soffermato sul suo rapporto personale con questa signora, ma in più occasioni mi ha fatto riferimento a delle situazioni oscure, sospette che si concentravano sulla caserma della cecchignola…. OMISSIS …”
Non serve che codesto collegio legga (in atti anche queste) le indicazioni a riguardo ed analisi del dott. Ferraro. Codesto collegio ne potrà se vuole rimanere all'oscuro, ma il memoriale parla ed illustra il caso cui alludeva Saviotti (altro che “cose criptiche”) mentre vari articoli indicano il di più che “appesantirebbe” il lavoro e la coscienza di qualunque giudicante. Si allega in sistema informativo autonomo operante in locale su pc un intero corpo costituito da circa duecento articoli con connessione a prove audio e video audio ( ALL 9 IN DVD “SISTEMA INFORMATIVO attivabile cliccando sul file index.html ).
In conclusione (terza “gamba di legno”) ricorrenti nella procedura e nei provvedimenti del CSM nella consulenza e nella delibera finale del CSM, tutte le dichiarazioni riportate infine in sintesi o per rinvio dalla sentenza sono palesemente illogiche, false e contraddette da documenti in atti e dalla persona del dott. Paolo Ferraro, e manipolate anche accomunandole.
Non minore pregio ha il rilievo che nessuno mise in evidenza pècche professionali, perchè non era possibile indicarle ( vieppiù dopo il flop già del 1995) ma perchè la strategia adottata e concordata della scissione tra personale e pubblico del dott. Ferraro accomunava certi magistrati, una certa psichiatria deviata e contorni. Lcomunanza di indicazioni esplicite tra Giovanni Ferrara e lo psichiatra criminologo e ben altro (servizi , servizi militari, legami geo internazionali e colleganze) Francesco Bruno, illustra plasticamene tutto.( indicazioni e spiegazioni più approfondite oltre).
  1. La denuncia della psico-setta setta esoterico militare a mera “copertura satanista” e le innumerevoli prove che stanno facendo il giro del mondo e la assoluta evidente illogicità della c.d. “relazione” di pg.
Questa non è la sede per illustrare l'insieme delle prove pubbliche ascoltate da centinaia di migliaia di persone sulla esistenza ed attività della psico-setta esoterica a basamento militare e copertura (anche) “satanista”. E il termine non evoca “esorcismi” ma semplicemente la analisi di condotte criminali come spiegato non da un quisque qualunque ma nella Circolare del Ministero dell'Interno he istituiva nel 2006 le S.A.S. ( Allegata da sempre al memoriale e qui solo per comodità ALL 9 bis da p 299 a p 309).
Ma le prove essenziali ed i brogliacci e gli audio e la loro analisi erano nelle carte del CSM, del consulente Cantelmi, che aveva accesso agli atti del procedimento, e nelle carte della Procura di Perugia e lo sono agli atti della Procura di TERAMO e nelle carte del TAR e sono arrivate “intonse concettualmente” ed occultate dietro od associate in un a sua volta ridicolo “epiteto” illogico di non verosimiglianza.
Nel frattempo dopo cinque anni vi è un sistema di analisi e prove concludenti implementato che ci permettiamo di allegare tutte (ALL 9, anche per il carattere di novità di molte). Ma se mai si trattasse di argomentazioni ed autorevoli valutazioni congruenti e chiare, ma non condivise, come mai si è impostata da subito una becera ed infantile caricatura personale ed una iniziativa volta a “distruggere “ il magistrato Paolo Ferraro ?! La risposta che è ovvia, come retorico l'interrogativo, deve tener conto anche dell'altro che è emerso e poteva emergere: tutto venne già inizialmente dettagliato al livello delle conoscenze dell'epoca dal dott. Paolo Ferraro in due distinti memoriali integrativi ed in ulteriore esposto al CSM. Lì tutto e lì anche il totale silenzio su considerazioni fatti e prove, che rimane a prova ( ALL 9 in DVD già indicato ALL 10 A e 10 B Esposti memoria al CSM e 10 bis faldone depositato al CSM).
Oggi con prove dirette pubbliche e di pubblico dominio, mentre prima il dott. Paolo Ferraro dimostrava che solo la spiegazione di un ordito concertato e criminale aderiva alla prova dei falsi e delle attività in danno di cui forniva diretto riscontro, oggi si può serenamente affermare che un ordito tipico, da apparati deviati e magistrati partecipi, è stato scoperto e analiticamente portato a conoscenza in tutti i suoi contesti ed antefatti e nella sua generale rilevanza ed applicazione anche “ad altri”, e che nessuna prova contraria sussiste. Citiamo qui il video audio con la registrazione diretta nell'ambito della quale due importanti psichiatri candidamente confessano che la loro struttura si “occupava” di magistrati politici e ministri dopo aver dato sfoggio della costruzione manipolata di falsi e fesserie e il video audio che fornisce la prova del collegamento di Silvia Canali con il procuratore di Roma e del di lei ruolo ( ALL 11 A e 11 B in DVD).
E nella “giustificazione“ della sentenza del TAR ancora si legge a basamento della procedura del CSM la “confessione istituzionale”: è stata costruita la procedura per le denunce di Paolo Ferraro.
Ma se esse erano e sono quello che ormai appare pubblicamente, come si può porre a fondamento di questa insensata dispensa la scoperta della situazione antefatti e contesti in cui era stato premeditatamente “collocato”, nell'ambito ti tentativi protrattisi in una pluriennale attività, il dott. Ferraro, come al solito avvezzo a capire ed agire.
Eh già, perchè nel frattempo è stata resa pubblica la prova e ricostruzione dettagliata che a muoversi per ottenere il risultato della immissione inconsapevole nella Cecchignola, era stato Roberto Amorosi, magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero degli Esteri nel 2006. Ministro Massimo D'Alema, dei rapporti tra Massimo D'alema e Francesco Bruno (ALL 12 ) e degli intrecci e rapporti tra questi ed il citato Lucio Caracciolo sinanche compresente e condividenti il Convegno A PAESTUM sulle attività di “intelligence e difesa nazionale” dell'ottobre 2008, a pochi giorni dalle attività ed iniziative della Cecchignola scoperte al volo dal dott. Paolo Ferraro .
E la registrazioni audio di conversazione tra presenti con il magistrato Agnello Rossi, coinvolto nelle vicende, che di fatto confessa che tutto era nato intorno alla difesa del segreto e dei segreti sottesi al caso CECCHIGNOLA (ALL 13 in DVD) completa il quadro, perfezionato dalla dichiarazione di appartenenza e vicinanza ad una area esoterico militare proprio del magistrato della Procura di Roma Stefano Pesci e sin dai tempi de suo essere avvocato a Bologna (ALLEGHIAMO - 14 - in DVD per mero zelo il video audio , ma in questo caso si tratta di documento equiparabile a testimonianza, a nostro stesso avviso non utilizzabile). Oggi neanche uno solo di quei segreti è rimasto tale.
Occorre ancora lasciare sul lastrico e privo della attività intellettuale ed impegno istituzionale che sempre ha meritato uno dei migliori magistrati italiani se il fine di nascondere ed occultare non ha più senso ?!
  1. La denuncia per sequestro di persona, un antefatto nodale.
   Si verte ora dell'unico evento fatto vero nel suo oggettivo fenomenico accadimento. La lettura del memoriale, che non è “vietata” in quanto inquadra il contesto e le scoperte del dott. Paolo Ferraro, ma anche il fumus e le ragioni della attività in suo danno antecedente e successiva, appare illuminante. Ma la descrizione rispondente al reale di ciò che intervenne nel 2009 e delle relative modalità rende edotto di cosa come e perchè si è mosso contro il magistrato Paolo Ferraro, dopo le scoperte ma ancor prima. Eppure il MEMORIALE “non esiste” e non deve esistere. Riportiamo qui (ALL 14 ) lo stralcio che riguarda il sequestro di persona sottolineando che la documentazione in atti semplicemente comprova tutto e le indicazioni sulla natura criminale della attività sono confermate dalla documentazione che è in atti. Quindi ai fini processuali interni non di”ricoveri” si poteva parlare ma di un ed uno solo da sequestro di persona e si badi che il dott. Paolo Ferraro consapevole del cerchio che gli si andava chiudendo contro, prese ferie in quei giorni e concordò col medico reso edotto la strada del ricovero volontario convinto che i test subito fatti e che hanno fatto subito emergere la macchinazione sarebbero bastati a destrutturare l'ordito.
  Ma con l'occasione, e parlando di cerchio si allega anche la registrazione di conversazione tra presenti delle rivelazioni fatte da persona che collaborando coi servizi ha avuto modo di ricostruire cosa, da quando come e perchè si muovesse intorno al dott. Paolo Ferraro di provata fede democratica, indipendente e capace … troppo .. altro ... che inetto . ( ALL 15 video audio in DVD ).
  1. le falsità inventate al momento della fase successiva al suo sequestro di persona nel 2009 o la manipolazione della anamnesi costruita artificialmente al momento successivo al sequestro di persona
Entrano nel quadro delle radicali (ma immonde per provenienza od attribuzione) falsità sinanche le poche frasi sgrammaticate e prive di sottoscrizioni stilate nella allora cartella clinica dell'Ospedale Sant'Andrea (23 maggio 2009) quali artefatta “ANAMNESI” , dopo il sequestro di persona del dott. Paolo Ferraro, volto ad impedire che portasse denuncia dei fatti precedenti alla autorità giudiziaria competente (si legga una buona volta il MEMORIALE chiaro univoco dettagliato quale documento “di parte” agli atti).
Difatti le allusioni sintetiche al “quadro ed ai pregressi” ( studiatamente ellittiche ) fanno entrare in gioco mascherato tutte le falsificazioni introdotte . Compito nostro, e non sembrava servisse , illustrare e provare, e compito della giustizia è prendere atto di esse e della loro integrale falsificazione.
E' proprio la lettura sbalordita da parte del dott. Paolo Ferraro di quelle righe sgrammaticate che fornì la prova logica definitiva di un ruolo attivo e concorrente di alcuni familiari ( come sempre accade, necessariamente, in vicende che siano caratterizzate da interventi “protocollari” di destabilizzazione mediante psicologia dinamico relazionale applicata e gestita in funzione dell'obiettivo e segnatamente di persone appartenenti o limitrofe per cerchia a certi ambienti di potere ).
Si allega a contestazione prova e documentazione la puntuale ricostruzione delle falsificazioni ( ALL 16 ) e si riporta di seguito uno stralcio, con una banale raccomandazione. Si impersonifichi il collegio con il magistrato dott. Paolo Ferraro costretto a ripristinare di fronte a tonnellate di menzogne costruite a tenaglia punto per punto la verità . Non è questa secondo logica e buona fede già una prova in sé di cosa si è mosso realmente e del perchè e di cosa si dovesse coprire, e non è evidente che anche il membri del CSM non potevano che sapere ?!
“ Le allucinate affermazioni riferite ad alcuni "parenti", oggetto di invenzioni di sana pianta, e incredibilmente riportate come anamnesi, da lui per la prima volta lette ora, furono certamente precedute dall'analisi dal Dott. Ferraro fornita subito all'ingresso dell'Ospedale, e ritenuta dal Prof. Amedeo Ruberto "verosimile" (p. 3, cartella clinica di Pronto Soccorso, 21' riga della risposta).In essa egli indicava la trama di un vero e proprio ordito, da lui subito; oggi ne esistono prove pubbliche INSUPERABILI e in via logica coerenti.
Tutta la vicenda è analiticamente e puntigliosamente riportata nei suoi elementi dal Dott. Ferraro nel memoriale del 2011, noto ormai presso vari Procuratori della Repubblica.
La totale falsificazione della anamnesi è ricavabile passo dopo passo da una semplice verifica che può volta per volta essere anche pubblicamente attivata.
Ad esempio, la asserzione "incredibile" "figlio non tanto desiderato e voluto" riferita a Francesco è frutto di una folle falsità.
Francesco fu generato, voluto intenzionalmente dal Dott. Ferraro e dalla sua prima moglie, mentre si trovavano in vacanza in Sardegna.
La asserzione "a cui segue un periodo di deflessione umorale", riferita al periodo dall'Aprile 1983 a tutti gli anni a seguire, è PURA MENDACIA, invenzione malata e strutturata.
E ovviamente forse messa a conoscenza di suo figlio Francesco, ignaro o forse no di chi agiti acque torbide e malate.
Il Dott. Ferraro, alle stelle per essere giunto alla meta importante di Magistrato, avrà anni di impegno, vivaci, sereni, estremamente gratificanti e pubblicamente confermabili da CENTINAIA di persone, tra cui tutti i Magistrati dl proprio corso, tutti i Magistrati romani, gli amici ed i conoscenti.
E' ovviamente falso che "vince successivamente il concorso" (!). Il Dott. Ferraro è passato agli orali del concorso in Magistratura nel 1983, poco meno di un mese prima della nascita del figlio Francesco, profondamente amato.
E' letteralmente falso che lui si sentisse "perseguitato da un cancelliere a Terni" (!!!!). E' invece vero che il Dott. Lombardini, all'epoca vivente, pose in essere una serie di condotte aggressive nei confronti del Dott. Ferraro, per “inimicizia politica e motivo personale”, e tali da richiedere l'intervento dell'allora Pretore Capo di Terni, che intimò la cessazione delle predette condotte, e fu sul punto di trasferire motivatamente il detto Cancelliere.
Dopo il suo arrivo a Roma, il Dott. Ferraro tornando a Terni, invitato dal Foro per una festa, apprese le ragioni del tutto personali e di "gelosia" del detto Lombardini, riferitegli ridancianamente da più Avvocati.
Quale sia la stima del Foro di Terni e l'immagine lasciata dal Dott. Ferraro è pubblicamente noto, come sono noti i pareri ECCEZIONALI formulati sulla sua persona.
La artata e altalenante descrizione di salti umorali, in lui da sempre totalmente assenti, e la indotta ed artefatta  suspicio circa una vita “bipolare”, indicano un carattere di vera e propria falsità strutturata delle invenzioni riferite o verbalizzate,  e comprovano che vi fu una esterna trasfigurazione concettualizzata ed organizzata concettualmente.
E' altresì assolutamente falso che quando nacque nel 1986 Fabrizio Ferraro, egli dimostrò “più entusiasmo”. Dimostrò infatti solo lo stesso entusiasmo perché una creatura umana meritevole di affetto ed amore era venuta alla luce. Punto e basta.
E' completamente falso che egli e la prima moglie litigassero: dal marzo 1985 era purtroppo calato il freddo gelo della separazione morale .
Egli non era solo molto impegnato tra il giugno 1985 e 1987, ma viveva da pendolare; inoltre lavorava giorno e notte, ma ciò non gli impedì di aiutare per ben due tesi di laurea la moglie.
Tornò a Roma, invitato dalla Dott.ssa Matone ad occuparsi di attività dirigenziali, presso la DG II. PP.  Del Ministero di Giustizia e scelse la strada di riavvicinarsi a casa, avendo profonde gratificazioni dal nuovo incarico.
E' falso e letteralmente inventato che alla fine del rapporto con la prima moglie, nel Novembre 1993, il Dott. Ferraro ebbe "deliri di gelosia" .
E' vero invece che il rapporto, andato in crisi nell'aprile/maggio 1992, in contesti e quadro da approfondire, alla luce di elementi nuovi acquisiti oggi, si concluse nel detto periodo e che si ruppe una solida passata esperienza di dialogo libero ed aperto.
Allora il Dott. Paolo Ferraro era addetto alla Presidenza della Corte Costituzionale, membro del (prestigioso) Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma; migliore, più o meno, Magistrato della Procura Circondariale di Roma, a pieno ruolo, e motore impegnato di un settore della Magistratura. Le vicende e trame interne, di allora, sono oggetto di riferimento anche da altri, ed in altre sedi.
Una piccola chiosa necessaria, anche se non “strettamente” pertinente.
Suoi pubblici, dichiarati e manovranti "rivali", Giuseppe Cascini, nipote di Achille Lauro, e Stefano Pesci, vero e proprio gregario ed interfaccia del Cascini.
Amato e stimato dalla quasi totalità dei Magistrati, riconosciuto e portato in palmo di mano, sereno e aperto, ma oggetto della più grave minaccia che si possa fare ad un Magistrato: "Tu sei ingombrante... ti dobbiamo togliere di mezzo": minaccia ricevuta personalmente da Giuseppe Cascini, nella fase di una preliminare riunione di Magistratura Democratica su Falcone, Direzione Nazionale Antimafia e art. 416 bis C.P., verso la fine del 1991.
Le successive due riunioni, in uno scontro interno, videro il Dott. Ferraro schierarsi, motivare ed intervenire a favore di Falcone ed a difesa della DNA.
Fallito l'attacco interno, venne convocata una riunione riservata della “Nomenclatura”, con disappunto del Dott. Ferraro (il periodo è il Febbraio 1992). I particolari oggettivi e tutti comprovabili sopra elencati presentano rilievo per ciò che invece è accertato concretamente e per fatti concludenti, come ordito ed avvenuto tra il 2007 e 2009.
Nel maggio del 1992 entrerà in crisi definitiva il rapporto con la prima moglie, che si era ricostituito dal 1990 in modo gratificante.
La crisi è dovuta a fattori esterni, sempre oggetto di allusione ma mai concretamente specificati dalla Daniela Plocco.
Il Dott. Ferraro non ha mai accusato la sua prima ex moglie di nulla che avesse a che fare con "filmini pornografici" (?!), né prima né dopo la crisi coniugale.
Egli interruppe ogni rapporto con la detta nel novembre 1993,
E' vero piuttosto che sua sorella, in sintonia con suo fratello (il Dott. Ferraro non era a conoscenza di questa intesa, di cui apprese in un momento successivo), nel maggio 1992, gli suggerì di andare a parlare con il personale di una struttura allora esistente in via Cimone a Roma.
Egli aderì, ma aveva forti perplessità; parlò della crisi di coppia, e l'addetto ai colloqui per le crisi di coppia gli disse letteralmente "questa è solo una normale crisi coniugale, e non abbiamo bisogno di alcun prosieguo".
Comunque in una trasmissione radiofonica recente condotta da DAVID GRAMICCIOLI, reperibile in rete, vengono indicati tra l'altro nomi e fatti risalenti al 1992 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9wgGyZk1D9o e fatti arrivare al Dott. Ferraro mediante telefonata ricevuta in presenza di testimone.
Incredibile la indicazione "conobbe allora (nel 1995) la futura seconda moglie che aveva già due figli (???!?)": una pura idiozia.
Silvia Canali, letteralmente “mandatagli” dalla Segreteria del Procuratore Capo quale praticante Vice Procuratore Onorario, era ahimè altra persona, ed in ben altra situazione.
E' invece vero che verso la fine del 1996 (anno in cui egli denuncia pubblicamente la deriva della organizzazione che allora chiamava "Magistratura democratica" - si veda l'articolo linkato https://docs.google.com/leaf?id=0B7srLT3vW5caZTI5M2UwYmYtNzFkZS00ZGYzLWI0NDItY2MzNDQ1ZWM5ODEw&hl=en_US ), si imbatté in due foto che rappresentavano il salone della abitazione di via Tilli, di sua proprietà, ed una donna mora a viso celato, in posa sensuale. Poiché l'ambiente interno era perfettamente identico in ogni minimo particolare, egli semplicemente segnalò la circostanza, senza aggiungere altro.
SIAMO ORA SUL GROTTESCO. "Denunciò la seconda moglie per ninfomania" (???!?).
La sua denuncia per abbandono di minori ed il successivo esposto per aggressione fisica subita, entrambi del 2006,  sono acquisibili, ed il secondo è già depositato agli atti.
Non si commenta poi la ignominia ulteriore della "relazione" "anamnestica" (sic).
E' difatti completamente falso, inventato e artatamente indicato, che nel 2006 tentò di tornare con la seconda moglie, e "follemente inventato" che ebbe una “deflessione dell'umore”.Dopo un mese e 10 giorni di vacanza ("VACANZA") in camper al mare, tornato a Roma affittò subito (dal settembre del 2006) una nuova abitazione, rimanendo a casa dei suoi genitori solo nella seconda metà dell'agosto del 2006 e i primi giorni di settembre.
Aveva in mano le relazioni sullo stile di vita e parecchi elementi sullo stato psichico della seconda moglie, e aveva le idee chiare. Qualcosa di particolare e forte era accaduto, e con il suo amico Fabio Sirgi sapeva anche dello stato della di lui moglie e delle stranezze di comportamento e vita di quest’ultima, insieme alla Canali. E non dice altro. Per ora.
False anche le circostanze e le date del suo secondo matrimonio e della separazione dalla seconda moglie (!!!!).Il Dott Ferraro si è sposato il 5 gennaio del 2006 e nel giugno 2006, dopo mesi di osservazione di gravi e anomali comportamenti, che andavano ben oltre la relazione o la scappatella, decise per motivi condivisi con il Dott. Sirgi Fabio di attivare agenzia investigativa privata, la cui relazione è agli atti del giudizio (cfr. anche il DVD allegato al fascicolo del dott. Ferraro).
Ma il tutto è depositato, ivi compresa la dichiarazione della Canali che lo autorizzava a depositare ed utilizzare quanto in suo possesso a scopo difensivo.
Tutta la vicenda dal 2007 è falsa, grottescamente caricaturata e letteralmente illogica.
Ovviamente è assolutamente falso che il Dott. Ferraro abbia speso e si sia ridicolmente orientato ad attività illegalmente finalizzate (come è agevole intuire).
Inoltre nulla di ciò che è stato inventato, riferito al periodo 2008 e 2009, è neanche simile alla realtà.
In quel periodo il Dott. Ferraro lavorava regolarmente e lavorava più che bene; vi è a tale riguardo una inequivoca dichiarazione del Procuratore Capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, resa nel luglio del 2010 e riportata in delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. documento reperibile in rete all’indirizzo https://docs.google.com/file/d/0B7srLT3vW5caa3gzaGY1c0NMRU0/edit , p. 39, penultimo paragrafo, ove si dichiara testualmente che il Procuratore Capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, riferiva che “il Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa; insomma, lui lavora bene, esaurisce quello che gli si manda, e di lamentele, personalmente, non ne ho. Dopo un periodo di assenza per malattia è stato sempre presente in Ufficio, ha voluto continuare a fare i turni, le supplenze, le udienze; non è esonerato da niente”.
A ciò si aggiungono le dichiarazioni scritte del Personale che lo ha da anni sempre affiancato con profonda stima.
Si tratta, pertanto, di una allucinante manovra tesa a creare l’immagine di un soggetto bipolare depresso, affetto da megalomania e spendaccioneria che agisce illegalmente usando del suo ruolo.
E’ sua intenzione, naturalmente, tutelare la propria immagine e la propria rispettabilità in relazione all’opera diffamatoria e denigratoria posta in essere nei suoi riguardi.”.
 
La dura lotta del dott. Ferraro contro la manovra a tenaglia parte consapevolmente dal 2009. Ed è questa, in conclusione, la quarta “gamba di legno” trattata.
  1. la evidenziazione malevola di preoccupazioni false da parte di chi fu denunciato come artefice di fatti Giovanni Ferrara (da quando in qua si ascoltano i destinatari di una dettagliata denuncia, e li si ascoltano in danno e nell'ambito di procedimenti amministrativi e si conferisce valore di realtà a suggestioni manipolate individuali ?!)
Nella audizione del 1° giugno 2011 Giovanni Ferrara insuffla con aria paternalistica di aver sospeso dai turni esterni il dott. Paolo Ferraro ( ad avvio della procedura da lui stimolata di urgenza e ad implicito sostegno in realtà della stessa) e ammette che appena il dott. Paolo Ferraro se ne accorse (tutto come al solito fatto alle spalle ed all'insaputa, come è ovvio) e“protestò”. IL dott. Paolo Ferraro scrisse una precisa lettera interna chiara, dura e di contestazione dell'operato premeditatamente volto a precostituire un elemento (ALL 17). E valga la logica : Paolo Ferraro viene sottratto ai turni esterni nel solo 2011 quando il MEMORIALE su quello che era accaduto sino al 2010 stava per esser depositato ad autorità giudiziaria, e viene in fretta e furia avviata la procedura, ma Paolo Ferraro non solo non aveva mai avuto pécche nella gestione dei turni ma aveva risolto i più importanti casi a lui affidati sino al 2010 e praticamente tutti. Dall'esame contestuale di tutti fatti e dati falsi emerge una ed una sola spiegazione . Ed è questa la immagine a suggestionare creata della ”quinta gamba di legno”. Ma come poteva il CSM dare credito a questa “invenzione” neanche geniale, se aveva in mano il racconto dettagliato del ruolo di Giovani Ferrara ?! Ma mettiamo pure che il semplice essere un direttivo di un ufficio attesti la veridicità di una azione e racconto, il CSM non consentì le successive e necessarie repliche e spiegazioni del dott. Paolo Ferraro che sarebbero state ben approfondite ed amplie, e per questo anche si è tarpato in radice il suo diritto di difesa come si vedrà più oltre.

 
  1. Le allusioni al quadro “familiare” del dott. Ferraro e ad intrecci a lui perfettamente ignoti e il ruolo di una famiglia particolare da lui allontanata per dubbi e storia, da lungo tempo antecedente, ed il TOTALE NASCONDIMENTO della esistenza della famiglia di fatto costruita dal dott. Ferraro con la dott.ssa Patrizia Foiani dal dicembre 2010 e non solo, ma di reiterate lettere e indicazioni provenienti dall'unica persona convivente insieme ai figli con il dott. Ferraro, tutte agli atti sia del CSM che addirittura del consulente.
A tale livello di manipolazione è arrivata la artefatta costruzione posta in essere che si doveva obnubilare e si è NASCOSTO che il dott. Paolo Ferraro aveva dal 2010 una sua famiglia di fatto convivendo poi permanentemente da Gennaio 2011 con la dott.ssa Patrizia Foiani e i due figli, nel frattempo divenuti maggiorenni. La circostanza ha fatto esplodere istantaneamente una intera strategia di distruzione perchè occorreva creare una coerenza con la immagine costruita sulla figura artificiale dell'uomo isolato e solo, sofferente. A niente è valso lo scrivere direttamente della dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia Foiani (ALL 18 A ) depositare dichiarazioni pro veritate ed esposti )ALL 18 B e la Foiani compare ufficialmente in chiara dichiarazione dell'11 gennaio 2011 ALL 18 C ) e dichiarare, inviare raccomandate dirette allo stesso consulente dott. Cantelmi. Per il CSM il consulente e per la cordata a monte, doveva esistere la sola “famiglia Ferraro” dalla quale il dott. Ferraro da decennio aveva di fatto tagliato i ponti e che frequentava solo per le feste natalizie. Colpisce alla mera lettura l'argomentare allusivo al “quadro familiare” ( riferito ad una realtà inesistente e ad “intrecci” allusi a evidente pressione e minaccia dei consapevoli, intrecci ignoti e dei quali tutto ignorava il dott. Paolo Ferraro). Questi sono dati obiettivi che emergono dai documenti e carteggi, che vedono certamente ìnformati CSM e consulente, e la simulazione e finzione emerge oltre ogni ragionevole dubbio. A cosa servisse e quale fosse il ruolo necessario dei parenti emerge dalla sequela di falsi a loro attribuiti e comunque in cattiva grafia immessi nella anamnesi della cartella clinica costruita dopo il sequestro di persona. Resta l'evidenza documentale di una premeditata simulazione persino sul quadro familiare e di vita del dott. Paolo Ferraro.
Cosa c'è di più evidente in sé, e da questo cumulo di artefatte menzogne non ci si deve necessariamente difendere costituendo esse l'unico artefatto supporto, peraltro labilissimo, anche se mai vi fosse un frammento di non totale falsificazione, ad una grave ingiustizia consumata in danno del magistrato Paolo Ferraro?!
Ed è questa la sesta “gamba di legno”.
  1. La totale completa pretermissione e nascondimento delle prove addotte e depositate nel 2012 dal dott. Ferraro al CSM.
IL CSM (pur “sensibilizzato” e “colpito” dalla seconda morte nel 2012 nella Procura di Roma, 13 ottobre, per infarto da cause da accertare dell'Aggiunto della Procura di Roma, dott. Alberto Caperna, affettuoso amico del dott. Paolo Ferraro e sincero estimatore, che gli ha detto varie cose di grande importanza da ultimo nell'ottobre 2012) pare non abbia neanche visto un faldone di documenti e prove debitamente depositate ma “cita” un atto come indice di disturbi, seguito a ruota dal TAR ( ALLta da sempre integrale documentazione).
Non si verte di prove sulla rotta ellittica della luna né sulle variopinte caratteristiche morfologiche di rare farfalle del Borneo, ma SU TUTTI I FATTI FALSI O MANIPOLATI tutti POSTI A FONDAMENTO ARTIFICIALE DI PROCEDIMENTO, CONSULENZA E PROVVEDIMENTO FINALE.
E vi è la chiara ed esplicita indicazione a riguardo del dott. Cantelmi “ “In particolare è apparso illuminante per la comprensione del percorso di vita segnato dalla patologia psicologica del Dott. Ferraro, seguire la analisi dei dati anamnestici, che riproducono i precedenti ricoveri subiti dal Magistrato e ne tracciano storicamente le problematiche psicologiche intrecciate con quelle di ordine familiare, dando atto anche della loro risalenza e dell'attuale evoluzione”. IL dott. Cantelmi si è illuminato di un cumulo di falsi dati e fatti inventati e manipolati .
IL TAR, a riguardo ha con mottetto giuridico detto che la motivazione ben può limitarsi agli elementi congruenti ed al complesso delle argomentazioni mediante giudizio sintetico, non essendo né l'autorità amministrativa né il giudice vincolati a motivare sul tutto.
Vi è una versione popolana che illustra meglio il concetto : “ te la canti e te la suoni” e se c'è un altro spartito e se c'è chi suona musica vera dodecafonica non conta, conta la formale congruenza e credibilità apparente del concerto trasmesso. Non pare sia necessario sprecar parole ancora sulle stonature singole e globali e sulla stecca “motivazionale”.
Quando si verta e non si possa che vertere in tema di travisamento totale dei fatti e artificiale costruzione degli stessi e necessario sviamento di potere, nascondere e non trattare gli elementi di fatto che smentiscono radicalmente tutti senza eccezione tutti gli assunti e dati, e provano falsi e manipolazioni, implica la morte della funzione del processo e quindi la morte del diritto, in un caso eclatante.
A monte un Leviatano sotterraneo, che predisponendo falsi fatti ed artefatti ha inteso manipolare Stato e diritto. E passiamo ora alla “consulenza” a tre stadi del dott. Tonino Cantelmi.
IV IL BASAMENTO FALSO DELLA CONSULENZA, LA INESISTENZA DI UN QUALSISAI RISCONTRO. ED IL PROCEDIMENTO ARGOMENTATIVO ILLOGICO E CONTRADDETTO DA FATTI VERI.
L'oggetto di riferimento della analisi dettagliata che segue è la consulenza del dott. Cantelmi ( ALL 19) trasfusa pedissequamente nel contenuto del provvedimento di dispensa e nuovamente riportata nella sentenza di primo grado oggi impugnata e quindi sentenza, provvedimento e consulenza .
A. I TEST subiti al momento del sequestro di persona nel 2009 col tentativo di farli sparire insieme alla falsa consulenza redatta da Stefano Ferracuti, e la loro incongruenza con le asserzioni apodittico creative del “consulente”.

 
Eppure i TEST immediatamente eseguiti dal dott. Paolo Ferraro dopo il sequestro di persona del 2009 erano in atti del CSM e del consulente presidente del Rotary club Roma sud e Sardegna. Dott Tonino Cantelmi, e sono agli atti del TAR. (ALL 20 “cartella clinica” ed esito TEST a pag 20).
Essi attestavano ed attestano non solo che il dott. Paolo Ferraro era perfettamente sano e privo di qualunque disturbo, ma che era rimasto tale ed equilibrato nonostante il sequestro di persona subìto e ricostruito in dettaglio nel MEMORIALE (capitolo terzo del memoriale), sempre e da sempre in atti.
Essi, non solo, smentiscono radicalmente il dott. Cantelmi che “cita” sfacciatamente “i pregressi”. E non a caso in sede di richiesta di esibizione integrale della cartella clinica da parte di autorità giudiziaria i test, insieme alla consulenza criminale del Ferracuti, una invenzione del momento giustapposta al sequestro di persona, incompatibili tra loro e con la operazione realizzata, si tentò di non farli comparire “fatti sparire” (ALL 16 mail di contestazione della sottrazione della parte afferente i test nella cartella clinica inviata alla a.g.).. Si pensi che la cartella clinica è un documento unitario digitalizzato alla cui stampa integrale si procede con un click: questo dimostra oltre ogni dubbio che di “stampa selettiva” si era trattato. La prova di questo ulteriore fatto che interferisce nella valutazione globale costituisce fatto nuovo emerso e pertinente e si produce a tale titolo.
La sola piana rilevazione dei dati correlati alle condotte successive indica il fumus di una macchinazione a più stadi congegnata, e la unica spiegazione possibile riposa in tutto quello che era stato analizzato capito e raccolto e contestualizzato dal magistrato Paolo Ferraro e nella necessità di coprire e nascondere a tutti i livelli tutto quello che poteva emergere soprattutto di rilievo generale, e che nonostante tutto e nonostante tutto quello che è stato fatto per distruggere Paolo Ferraro è già emerso.
Ma resta il dato ”icona” fissato incontrovertibilmente che un magistrato di Cassazione fu sequestrato e poi si operò tentando di assoggettarlo con metodi farmacologici criminali, quando non solo non aveva alcuna patologia e disturbo ma neanche la mera alterazione emotiva che si usò/gestì a copertura del sequestro a monte e del ricovero nelle modalità poi gestite concretamente , a valle . Ancora si legge nella cartella clinica che il dott Ferraro fu costretto ad accettare il ricovero a “tutela della sua immagine“ e nel MEMORIALE che la attività a monte era TOTALMENTE ILEGALE.
Si invita codesto collegio a visionare il TEST, in atti da sempre, chiarissimo.
E a seguire questa ulteriore banale rilevazione obiettiva. LO stesso magistrato, ad iniziativa del reparto dell'ospedale e dei soggetti poi incastrati con registrazioni di conversazioni tra presenti, inequivoche, fu trattato con RISPERDAL una sostanza pesantissima e dannosa che incide sulla facoltà mentale e sulle sinapsi con centinaia di controindicazioni “paurose”. Il ricordo delle vicende doveva esser cancellato . Solo la duttile intelligenza del magistrato riuscì a gestire la vicenda e ad attenuare e far attenuare, “trattando”, la iniziativa distruttiva della sua “mente” ed è riuscito ad evitare gli effetti più gravi della iniziativa criminale anche grazie ad una tempra fisica unica. La certificazione finale di uno stato di alterazione ed eccitazione reattiva per psicosi senza altra specificazione, semplicemente costruita ad alibi del ricovero, artefatta persino essa, era ed è a sua volta incompatibile col trattamento distruttivo che si sarebbe voluto portare a compimento sino in fondo.
E non è un caso che prima che venisse notificata al dott. Paolo Ferraro l'avvio di procedura di dispensa nuova nel 2011, egli aveva in realtà depositato una richiesta di rivisitazione della archiviazione della pregressa procedura di dispensa, contestando tutto e tutti i fatti e persino la “motivazione” della archiviazione fornendo le prime importanti prove che a riguardo erano emerse (ALL 21). Tutto ovviamente taciuto e non argomentato e “nascosto” ma impossibile da nascondere per sempre . Ed alla ipotetica asserzione pilatesca che qui si tratteggia e descrivono modalità e fatti da paese totalitario e da esperienza nazista la nostra ideale replica è univoca. Appunto, sì, ma a controprova non immettiamo il documento sulla presenza chiara nel reparto strutture ed attività di un “ordine teutonico” producente i medici psichiatri “VOLONTARI DELL'ORDINE TEUTONICO” né le notizie sul ruolo vicinanze e ispirazioni “politico ideologiche” dello Psichiatra Stefano Ferracuti ( figlio dell'”illustre” criminologo e psichiatra dei servizi, FERRACUTI) e dello psichiatra Paolo Girardi. Non serve, e si tratterebbe poi di fatti già ben notori in ambienti non poi così tanto ristretti. Parlano in realtà da soli documenti e fatti che si vorrebbero render muti.
B. il riferimento suggestivo ad un quadro pregresso artefatto e manipolato su falsi dati iperbolicamente assunti a “pregressi” con la invenzione de “i ricoveri”.
Sull'uso suggestivo e manipolatorio del termine “ricoveri” si è già detto e sul quadro integralmente costruito anche, in generale, ma vedi oltre .

 
C. LA FALSIFICAZIONE ED ARTEFAZIONE DELLA DIAGNOSI DI PARANOIA. I test stracciati e non, la pretermissione della reale persona del dott. Ferraro e la mancata considerazione di tutti gli indici contrari a qualsiasi caricaturale deformazione della personalità del dott. Ferraro. IL DOTT. FERRARO non era e non è paranoico
Nel corso dell’incontro del 30 giugno 2011 ore 14 e 20 il consulente dott. Cantelmi ha sottoposto al dott. Ferraro un test definito di “valutazione dell“attitudine paranoica”, gestito con due sequenze di domande. La prima sequenza con domande generali, atte a valutare, la personalità generale, esattamente svoltosi come da allegata relazione e trascrizione e registrazione video audio allegate. La seconda serie di domande puntuali e concrete, con riferimento alla concreta situazione attuale svoltosi come da relazione e trascrizione puntualmente riportata. (ALL 22 su DVD video audio sulla registrazione dell'incontro ALL 22 bis trascrizione utilizzata dal consulente Vannucci (ALL 23 valutazione tecnica e della condotta del Cantelmi a firma del dott. Vannucci ).
Alla fine dei test, il prof. Cantelmi ha proceduto alla fisica eliminazione della prima sequenza di domande (strappandone le pagine ed asserendo che trattavasi di domande “volte a valutare la comprensione del tema” da parte del dott. Paolo Ferraro ” -?!. ), lasciando agli atti la sola successiva sequenza, e non dando atto a verbale della redazione e poi eliminazione della “apposita” sequenza di domande. Già solo il mero stracciare senza neanche darne conto sarebbe di tale gravità da inficiare consulenze ed attività successive del Cantelmi ma altresì tale da comportare sanzioni pesanti per una condotta deontologicamente gravissima: ma si noti che formulare domande astratte a verificare la paranoia di un soggetto e poi, in una distinta sequenza, concrete e puntuali su eventi reali significa INDURRE un soggetto in concrete condizioni corrispondenti a rispondere affermativamente alla seconda serie mentre stracciare la prima sequenza delle domande serve a non far apparire il “trucco” e non vi è alcuna altra possibile spiegazione che si voglia logica.
Ovviamente il dott. Paolo Ferraro aveva risposto alla prima serie secondo le sue attitudini e caratteristiche personali ( assolutamente non paranoiche) e questo si evince ineluttabilmente dalla registrazione e trascrizione ( e la prova ricostruisce un dato fatto sparire, ergo chi la predisponeva ben sapeva con chi avesse a che fare.
E’ evidente poi che le due o tre risposte affermative riportate nel secondo test, erano esclusivamente riferibili a fatti specifici e concreti, riportati e dichiarati addirittura da terze persone, e il dott. Ferraro intuito il cambio di marcia delle domande aveva preteso che venisse verbalizzata nell'ambito delle seconde domande a risposta affermativa la verbalizzazione della precisa e specifica circostanza. La risposta ai test era cioè una risposta valutativa concreta su fatti concreti altro che “attitudine”. Tali fatti peraltro sono supportati da materiale documentario vario, audio, sms, mail e testimonianze sia dirette che indirette (tutto agli atti del CSM e introdotto nel faldone allegato al MEMORIALE, visionato o visionabile dal Cantelmi e agli atti ovviamente del TAR).
Diagnosticare il tipo di personalità di un individuo esclusivamente su test riguardanti fatti concreti costituisce metodo dolosamente sbagliato e fuorviante poi, anche perché viene trascurata la personalità complessiva del soggetto e, dunque, il quadro complessivo all’interno del quale i fatti concreti debbono poi essere valutati. Facciamo alcuni esempi. Classici esempi di disturbi sono:A) il delirio di onnipotenza, B) il pensiero magico, C) il vedere pericoli ovunque e minacce alla propria vita. Sarebbe quindi disturbato psichicamente chi rispondesse di essere a capo di una nazione (delirio di onnipotenza), di fare miracoli (schizofrenia o psicosi), di temere che qualcuno possa ucciderlo da un momento all’altro o il vedere complotti ovunque (paranoia). Ma è logico che la diagnosi sarà molto differente se la prima risposta venisse dal presidente del Consiglio in carica, la seconda venisse da Padre Pio, e le ulteriori risposte paranoiche venissero da un agente dei servizi segreti implicato in una delicata missione internazionale. Nel valutare (e non manipolare) le risposte alla seconda batteria di quesiti, quindi, si doveva tenere conto di due fattori:1) la personalità generale del soggetto (cosa che è stata accuratamente eliminata ed evitata perché il dott. Cantelmi ha strappato il documento relativo) 2) la posizione particolare del soggetto coinvolto, perché trattandosi di un magistrato in servizio presso la procura di Roma, peraltro denunciante vicende delicate e di grave rilevanza penale e parte offesa di ed interessata da “numerose attività” , le risposte devono essere valutate diversamente rispetto alle medesime risposte fornite da un cittadino comune. Il tutto ovviamente si appaia a tutte le falsificazioni e dati usati come “citazione ellittica”.
Non sappiamo immaginare altra prova più diretta degli “intenti” del consulente del CSM e la pretermissione dei TEST pregressi in atti che escludevano radicalmente qualsivoglia ipotesi su una attitudine paranoica sono stati fatti sparire concettualmente e definitivamente dal Cantelmi, e provvisoriamente “stralciati” con operazione apposita dall'autorità sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea, poi “recuperati” alla attenzione del magistrato che ha disposto la esibizione della cartella clinica. La notazione conclusiva del dott. Cantelmi “lei è stato “abile”, immediatamente contestata dal dott. Ferraro parla da sola ma, se vi fossero orecchie distratte, rileva un pregiudizio artificiale ed una volontà valutativa programmaticamente orientata e persecutoria. E valga la vera registrazione del fatto vero.
Il metodo della congruenza e della coerenza interna di dati allineati falsi e costruiti a monte artificialmente, utilizzato dal consulente del CSM. . Invitiamo ora a valutare quanto nella intestazione di questo paragrafo con riferimento al cappello introduttivo delle due consulenze del dott. Cantelmi e replica finale.
  1. il dott. Cantelmi riporta come “dati” valutati (anamnestici), falsificazioni e fatti distorti manipolati e imprecisi o falsi sinanche nei minimi dettagli, scritti con pessima calligrafia, con varie correzioni, privi di sottoscrizione sia di chi ebbe a raccogliere indicazioni sia di chi le avrebbe date, ancora oggi verificabili come “riportati” nella cartella clinica. VEDI sopra sub PARTE III B 5) ed al dott. Ferraro viene impedito nei fatti di sapere e contraddire e non viene chiesto quanto oggetto di integralmente falsa anamnesi;
  2. Il dott. Cantelmi riporta la relazione dopo il sequestro di persona del 21 maggio 2009 fatta dal dott. Amedeo Ruberto nella quale si evince piuttosto “Il comportamento .. è controllato e quanto asserisce appare verosimile“ ma non riporta l'esito dei TEST che hanno escluso subito in radice qualsiasi disturbo e segnatamente di natura paranoica. Dal memoriale si evince che il commando che operò il blitz del 21 maggio 2009 utilizzò una psichiatra mai vista prima, che fu redatta una certificazione falsa ideologicamente al volo, che si trattò di una operazione totalmente illegale e priva di ogni requisito e presupposto di legge sia formale che sostanziale, ma soprattutto dei provvedimenti ed iter previsti dalla legge (!). il tutto riscontrato dalla documentazione in atti. La adesione coartata ad una ipotesi di ricovero volontario del dott. Ferraro magistrato di Cassazione a fronte della minaccia di futuro TSO fu una scelta dovuta anche alla consapevole certezza che subito tramite TEST sarebbe emersa la natura dell'ordito. UN Aleksandr Isaevič Solženicyn di sguincio e in miniatura, all'italiana, o un minuscolo Primo Levi cristiano, ma possibile ?! No: fatto reale e vero e la spiegazione globale che è stata anche portata a conoscenza pubblica, è il risultato di quattro anni di “grande discovery” , con prove;
  3. Il dott. Cantelmi riporta solo sino alla certificazione del 16 maggio 2011 ma poi annulla nel silenzio, le precise osservazioni del prof. Camerini peraltro adottate in chiave cautelativa, vista la portata delle iniziative in corso in danno di Paolo Ferraro e la patente loro preordinazione (ALL 23 bis e 23 ter). Poi estrapola dalla “rilevante” certificazione pubblica del prof. Boldrini ( ALL 24) una sola frase che indicava solo che le vicende e le attività criminali a suo danno con partecipazione e coinvolgimento di parenti vista la loro gravità avevano comportato cautele in ragione del solo potenziale effetto devastante delle condotte poste in essere (ignorando e nascondendo Cantelmi tra l'altro le iniziative distruttive in atti e realizzate dalla primavera del 2011. TUTTO DETTAGLIATAMENTE DOCUMENTATO e come sempre in tutti i luoghi procedimentali e processuali).
  4. L'insieme delle inequivoche certificazioni in atti viene pretermesso e vengono taciute soprattutto la certificazione PUBBLICA del prof. Boldrini ( ALL 24 indicato) in atti dall'inizio, e la certificazione del prof. Camerini chiara inequivoca e piana in data settembre 2012 (ALL 25), ignorata con argomenti privi di qualunque rilievo perchè “ipotetici e fondati su supposizione” contraddetta dalla stessa citazione delle precedenti e cronologicamente sequenziali certificazioni del prof. Camerini. IL dott. Cantelmi dopo aver fatto sparire nella argomentazione i TEST esistenti (parte IV sub A) utilizza le conclusioni volutamente erronee “concordate“ con lo psichiatra formatore di servizi ed attività che sono oggetto di un suo curriculum pubblico che parla da solo. Le tesi costruite da entrambi si poggiano sinanche sulla loro “ ideazione” di una dinamica familiare forse vera dall'altro lato, ma totalmente INESISTENTE dalla parte del dott. Paolo Ferraro (si richiamano espressamente le analisi introdotte pubblicamente dal magistrato Ferraro circa l'uso invertito della psicologia dinamico relazionale);
  5. Il dott. Cantelmi ignora e nasconde, in buona compagnia, la unica e vera famiglia del dott. Ferraro nonostante che in atti vi sia una ininterrotta documentazione a riguardo e che la dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia Foiani gli ha inviato con R.A.R una ennesima attestazione e dichiarazione e lo stesso farà il CSM. La finzione di una realtà familiare inesistente accomuna tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo nella vicenda e la spiegazione è stata già fornita attraverso una analisi coerente con la miriade di artefatti e falsi dati che costituisce l'ìntegrale artificiale basamento dei ragionamenti e “copertura” delle successive elucubrazioni. E' questo un dato e fatto di straordinaria gravità ed evidenza ;
  6. Il dott. Cantelmi pretermette incredibilmente due analitiche relazioni frutto di una serie di incontri cui si era dovuto sacrificare i dott. Ferraro, due intere relazioni ( ALL 26 relazione dott. Buttarini e ALL 27 relazione dott Marinelli), relazioni dettagliatissime si badi, e con una anamnesi del pari dettagliata e VERA ( come è logico che fosse, doveva esser pretermessa)
  7. nella replica finale alle ulteriori consulenza del prof. Cioni (ALL28) e certificazione prodotta (prof. Camerini), pretermesse integralmente la certificazione pubblica del dott. Boldrini , due lunghe e dettagliate relazioni frutto di incontri periodici ulteriori a tutela fatti dal dott. Ferraro ( Relazione dott. Marinelli e relazione dott. Buttarini (ALL 26 e 27 citati), nascosti concettualmente i TEST fatti nella stessa struttura ospedaliera cui fu condotto a tradimento il dott. Paolo Ferraro nell'ambito del sequestro di persona ordito al volo, cartella da cui si estrae come dato una anamnesi inventata, il dott. Cantelmi difende il suo operato dando per scontati i risultati da lui attribuiti ai propri TEST. I TEST invece si prestano ad essere interpretati contestualmente all'insieme dei dati ( tutti falsificati) e inoltre risultano il prodotto di una elaborazione resa valida con riferimento a tutta la normale popolazione.
Sfugge qui sinanche il concetto base: o il dott. Ferraro Paolo era un soggetto medio normale con vicissitudini e disturbi normali che avrebbe avuto uno episodio paranoico psicotico poi manifestando, in un ambiente di lavoro neutro sano ed equilibrato, tendenze confermative delle proprie attitudini psichiche ( e questo è il target che si vorrebbe accreditare e che colora tutte le attività in danno, per dar loro un minimo di apparente credibilità) o il magistrato Paolo Ferraro era un soggetto al di sopra della norma dalla carriera eccezionale, come tale indicato sinanche nella sentenza emessa dal CSM nel 1995, studiato sinanche dal CNR, autore tra le tante di una indagine di particolare rilievo portata a compimento nel 2005 ( OIL FOR DRUG e prosieguo spostato a livello europeo in corso nel 2009 e procedimento sottrattogli) e oggetto dell'accerchiamento e tentativo di distruzione FALLITO che emerge ormai pubblicamente cin dati e prove (veri) . Fallimento delle aspirazioni di totale distruzione e nascondimento, ma allo stato è stato privato del di lui lavoro professionale lo Stato, e del lavoro e dello stipendio il dott. Paolo Ferraro;
  1. La studiata attività di denigrazione e smaccatamente sminuitoria da parte del dott. Cantelmi emerge lapalissianamente dal tono con il quale, sottolineato nel suo “elaborato” la dichiarazione del dott. Ferraro di aver svolto un gran numero di conferenze, si permette di affermare con le modalità che emergono che un “testo” fosse oscuro. Il riferimento è ad una analisi sulla psicologia dinamico relazionale post freudiana ed all'utilizzo di questa per finalità coerenti con l'attenzionamento individuale, tratto da un articolo - non testo inviato a centinaia di persone - pubblicato e letto da decine di migliaia di persone tra i quali psicologi e psichiatri (ALL. 29) Di che si parla ?! Della applicazione di metodologie invertite volte a distruggere ambiti familiari e ad usare le patologie, debolezze e caratteristiche dei soggetti appartenenti alle cerchie familiari e social lavorative di soggetti “attenzionati” innescando dinamiche utili. “Oscuro contenuto” che è stato il pane di attività gestite e studiate da istituzioni quali “THE TAVISTOCK INSITITUTE”. Poi il Cantelmi si lancia in asserzioni comiche se non fosse tragico quello che ha subito un fedele e capace servitore dello Stato, il dott. Ferraro, commentando il colloquio ultimo, in una velenosa replica, ultimo suo scritto dopo il deposito di ennesima nuova consulenza, del dott. Cioni .
Il linguaggio e le modalità espressive come volte contro un diretto contendente, lasciano esterrefatti: il dott. Ferraro non ha mai scritto “su blogs di varia matrice” (al più vi è una miriade di notizie ed analisi fiorita intorno al caso eclatante), ma ha solo portato a conoscenza dati e fatti, vicende, prove prendendosi integralmente la responsabilità della sua attività e usando strumenti di diffusione propri e ben noti E prova ne sia la circostanza che oggi si deposita come fatto nuovo ignoto al giudice il colloquio diffamato e di cui “sparla” il “dott. Cantelmi”, a prova diretta della totale invenzione ed artefazione di giudizi (ALL 30 VIDEO AUDIO IN DVD). D'altronde vi è un altro ragionevole modo per difendersi da tutto questo, e se si nega questa difesa come ci si può difendere da una attività criminale di tal fatta e “condivisa”, come ebbe a confessare/svelare il prof. Francesco Bruno ?!
La esibizione da parte del Cantelmi di giudizi a dir poco agghiaccianti per superficialità, pari solo alla cruda arroganza ed insipienza finta ed obliqua esibita, si rivela proiettata quindi solo alla diffamazione e distruzione impervia della immagine del dott. Paolo Ferraro. Ma si tratta di un esercizio che non può prevedere il contraddittorio, tantomeno pubblico, né la verifica.
il coniglio dal cappello, concordato con Francesco Bruno, attraverso la invenzione di una diagnosi mista che introduce surrettiziamente un profilo “ossessivo” ed uno “narcisistico” lascia semplicemente senza spiegazione il trucco/tentativo esacerbato di interferire e bloccare/delegittimare/tamponare la denuncia pubblica che il dott. Ferraro con dovizia di dati e particolari si era trovato costretto a fare, riportata sinanche in servizio di TGSKY 24. Si noti che i dati audio e le analisi della Cecchignola furono portati in quella sede a conoscenza effettiva di vari giornalisti e insieme ad essi ascoltati ed analizzati( ALL 31 A, B, C, D, E solo alcuni articoli di terzi e giornalisti ALL 32 in DVD video audio sul servizio mandato in onda da TG SKY24). Ma nulla mai era stato né ipotizzato né criminalmente introdotto prima, a riguardo di tali inventati disturbi “di corredo”. La nostra esperienza mutuata dall' analisi delle vicende intende ora mettere in risalto il carattere dinamico a ambulante dei vari targets giustapposti ed adattati fase per fase al fine perseguito secondo il momento e l'oggetto di “attenzionamento”. E non possiamo che limitarci a dire il dott. Ferraro NON ha alcuno degli indizi diagnostico sintomatici che consentano anche solo di ipotizzare il collegamento della sua persona ad un disturbo “narcisistico” nel senso tecnico psicologico. Lo rivelano ben tre intere consulenze. E' poi persona determinata seria serena e dotata di capacità di distacco e critica, altro che ossessivo, e questo la ha dimostrato non solo in quattro anni di pubblica attività (riscontrabile e pubblica) ma soprattutto restando fermo e sano dinanzi ad attacchi che avrebbero distrutto chiunque. Sopravvalutandolo e gestendone la tentata distruzione lo hanno anche un po' sottovalutato. Comunque si richiamano qui le varie relazioni dettagliate in atti e certificazioni non di parte, ma dalla parte della verità unitaria che emerge da tutto il quadro, se effettivamente vagliato ed analizzato secondo canoni di ragionevolezza e buona fede.
E. Rientra ora dalla porta principale la precisa indicazione dello stato ottimale di salute ed attestazione delle caratteristiche e doti del dott. Ferraro questa volta come “indice integrativo” o prova a supporto della artefazione della consulenza del dott. Cantelmi e come attestazione del vero reale e “credibile” e non di una verità “artificiale”.
Il consulente che non avesse dovuto/voluto sostenere la tesi preconfezionata, era quindi nella necessità di valutare il contenuto inequivoco di ben tre consulenze e due principali certificazioni e molte altre collegate, come lo sarebbe stato il TAR all'esito del doveroso percorso che ha dimostrato, più che svelato (si tratta di atti e documenti noti dal 2012), la totale artefazione travisamento e preordinazione di falsi presupposti e dati.
Richiamiamo per rinvio qui le iniziali considerazioni di PARTE PRIMA E SECONDA del presente appello e riportiamo di seguito solo le conclusioni a cui giunge l'autorevole pluricattedratico prof. Camerini, segnalando ancora che queste sono il frutto di una reale frequentazione attestata in varie certificazioni e che il dott. Tonino Cantelmi ha camuffato e manipolato anche questa circostanza ed il perchè non può non apparire evidente al giudicante:
“ Nel corso dell'ultimo anno ho mantenuto periodici costanti contatti con il dott. Paolo Ferraro, la cui condizione è stata oggetto di mie precedenti relazioni. Gli incontri si sono rivolti ad un approfondimento delle dinamiche emotive connesse alle vicende personali in cui è stato coinvolto. Il dott. Ferraro presenta un funzionamento psicologico armonico e tale da non incidere sulle modalità di adattamento all'ambiente, nonché immune da problematiche che incidono sulla qualità del processo secondario, dell'esame di realtà e del giudizio.
F. UN PASSAGGIO ERRONEO CAGIONATO DA UNA IMPRECISA E BIVALENTE ESPRESSIONE ED ARGOMENTAZIONE DEL RICORSO INTRODOTTO IN PRIMO GRADO.
Prima di proseguire e concludere sulla portata della istruzione in questo non ordinario processo e sulle censure in sintesi finale enucleate ed indicate chiaramente, occorre affrontare una questione che emerge a cavallo tra fatto e vaglio, ambigua se non espressamente sciolta.
Immette il Tar nella sentenza di primo grado questa argomentazione:
Sostiene il ricorrente che il disturbo psichico dal quale è affetto (n.d.r. Il dott. Paolo Ferraro non ha mai asserito di essere affetto da alcun disturbo e non lo è e se questo si è voluto far dire od intendere è erroneo), non gli impedirebbe di svolgere al meglio la propria attività lavorativa, estrinsecandosi esclusivamente nell’ambito affettivo e familiare, secondo quanto rilevato dal consulente di parte per il quale il soggetto tende a racchiudere e ad incistare tali problematiche in un ambito relativo ai rapporti personali ed affettivi conservando equilibrio ed autonomia nell’ambito delle proprie funzioni lavorative, e come pure riferito da alcuni magistrati, colleghi di lavoro, (n.d.r. non di colleghi si trattava ma di alcuni semidirettivi legati bene al Procuratore Capo) ascoltati nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla competente Commissione del CSM”.
Aldilà del già trattato tema della natura e patente falsità delle dichiarazioni di “alcuni” aggiunti della Procura di Roma, sembra invece utile argomentare qui ripartendo dalla notazione utile che il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara denunciato per i fatti del 2008 e 2009 dal dott. Paolo Ferraro emette un “giudizio valutativo” in danno identico al passaggio contenuto della consulenza del “ben noto” psichiatra e criminologo Francesco Bruno. D'altronde è evidente che dopo che nel 2010 era stata ristabilita la verità sulle capacità e professionalità del dott. Ferraro si doveva infilare un altro pertugio. Proprio quello artificialmente costruito e che appare ex ante disegnato in tutti i dichiaranti che sapevano cosa si stava combinando.
Non sarà chiaro a codesto collegio ma il dott. Ferraro in varie conferenze e scritti pubblici dichiarò che si era avvalso di un personaggio noto e non solo in senso stretto, professionalmente, da lui sospettato di appartenere alla stessa area di coloro che avevano agito in suo danno, per tentare di capir meglio cosa si muovesse nel paese e come ci si muovesse in suo danno. Mentre quanto detto sulla pressochè totale inesistenza di rapporti familiari e frequentazioni con il fratello ricco avvocato di Parioli, ed il padre ex funzionario del Ministero degli Interni con incarichi ed attività passate non note al dott. Paolo Ferraro, rivela che il curioso argomento “ rapporti pseudo mevrotici” con una parentela non esistente e non considerata, aveva indotto immediatamente il dott. Ferraro a capire cosa e soprattutto come si muoveva. Ciò è stato possibile grazie alla investigazione attenta ed al sacrificio consapevole e determinato del dott. Paolo Ferraro.
Certo appare evidente che nel ricorso. pur congegnato e argomentato con modalità e finalità limitate ad un profilo logico valutativo, , si introduce una argomentazione binaria che potenzialmente avrebbe potuto creare le condizioni della introduzione di un equivoco concettuale.
Rifletta però ora il giudicante. come d'uopo e come gli è congegnale, sulla sfera di accertamento logico e di verifica di pertinenza, e sulla esistenza di dinamiche congegnate e convergenti, e semplicemente si spalancherà una porta, forse già aperta per altre conoscenze, sui rapporti tra il mondo giuridico professionale, una certa psichiatria ed une certo mondo giudiziario e sulle interrelazioni con mondi istituzionali e militari. del resto ormai rese note.
L'assunto che parte dal confronto tra due tesi entrambe infondate e contraddette dai fatti è comunque quindi una operazione logica destinata ad essere pretermessa senza esitazioni. D'altronde, solo secondo logica, se il dott. Ferraro non aveva rapporti per scelta di “autotutela” della sua immagine e ruolo, con i detti familiari, convivente con compagna da molto tempo ( circostanza premeditatamente nascosta da tutti) da che cosa aveva tratto la “illazione” “scientifica” il prof. Francesco Bruno da sempre intraneo al mondo dei servizi e nazionale ed internazionale collegato ?!
L'argomentazione introdotta nel ricorso e ripresa dal TAR forzava un pertugio che celava (male) una PROGRAMMATICA TRAPPOLA studiata a tavolino data la insindacabile qualità professionale e del lavoro del dott. Paolo Ferraro.
IN bonis interpretata la suggestione logica introduceva già nel ricorso il tema della impossibilità logica di far convergere una questione ipotetica interpersonale nell'alveo dell'equilibrato esercizio della attività professionale, così introducendo il tema/denuncia di un disequilibrio virtuale e surrettizio e di una inettitudine potenziale disegnata col compasso di falsi dati e denigrazioni orchestrate. Vagliata con buon senso era dissertazione virtuale meno utile, perchè si muoveva assumendo a fini argomentativi un dato in radice falso e viziato.
Ma sempre vagliata con buon senso essa poteva essere “necessariamente” interpretata così: da quando in qua nei confronti di un magistrato ottimo si usano tali argomenti per dedurne non un giudizio su una ipotetica particolare vicenda o profilo ma per arrivare alla legge del contrappasso applicata a chi era da sempre “oggetto di invidie” o di uno scontro istituzionale particolare ?! ( Si richiama qui espressamente un noto articolo paginone in cui il dott. Paolo Ferraro denunciò su quotidiano una pericolosa deriva di une certo apparato in Magistratura Democratica (ALL 33) un articolo che è “cartina al tornasole”, intermedia: una ulteriore chiave di lettura e spiegazione di molte vicende già radicate nei primi anni novanta e del perchè del suo venir “inseguito” sotterraneamente e da “lontano tempo”, come in effetti è.
 
V. FATTI NUOVI E/O NOTORI, PROVE PUBBLICAMENTE FORNITE DAL DOTT. FERRARO, IL PRINCIPIO DISPOSITIVO E IL PRINCIPIO ACQUISITIVO, L'ONERE PROBATORIO E IL DOVERE DI ACCERTAMENTO DINANZI AL COMPLESSO DELLE CENSURE SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI E SULLO SVIAMENTO DEL POTERE .
Codesto collegio del Consiglio di Stato non ha dinanzi a sé il fumus ma la ragionevole certezza di una attività finalizzata alla persecuzione ed eliminazione del dott. Ferraro. Una paranoia?! No. UN dato storicamente coerente con attività coperte e disvelato con attenzione a “riscontri” notori e prove dirette che sarebbero e sono insormontabili, ma che se pure avessero solo valore indiziario grave su un piano più generale smontano una intera ingegnerizzazione di un quadro personale fatta con pezzi artefatti e costruiti.
E a titolo di ennesimo mero ennesimo esempio. agli atti del CSM, all'attenzione del consulente e poi agli atti del TAR il diario manoscritto di Gino Ferraro ( già funzionario del Ministero dell'Interno cavaliere e ben altro) che confessa ed indica la organizzazione del tutto a partire dal dicembre 2008 e svela il ruoli dell'altro grande coinvolto rimasto nell'ombra il dott. Luigi Cancrini che organizzò il blitz e “lo cercava” sin dal dicembre 2008, poi “surgelato” dalla perizia fonica del gennaio 2009 depositata dal dott. Ferraro sul ciò che emergeva dalla sola prima piccola porzione delle registrazioni della Cecchignola (ALL 34 stralcio dal diario manoscritto e documento(lettera di analisi e contestazione dei fatti sottesi).
Ma in questa sede si deve poter giudicare solo se il dott. Paolo Ferraro che ha in quattro anni con nessuno strumento di profonda investigazione, disvelato una realtà con prove dirette e pubbliche e tramite un lavoro unico nel suo genere, possa essere “inetto al lavoro di magistrato”. Che tutto converga univocamente a disegnare una attività concertata di distruzione programmata con metodologie e secondo protocolli fatti emergere è come dire “un accidente”. Lo rimanga. Eppure è un fatto o dato di pubblico dominio (poca conta se poche trasmissioni e pochi servizi sono filtrati nel circuito generalista, che sarebbe stato assurdo il contrario).
A supporto della necessaria prova delle integrali falsificazioni, manipolazioni, distorsioni già esistevano analizzati secondo logica quasi tutti dati acquisiti sin dai tempi e negli atti della procedura del CSM. Occorre ora per la prima volta solo valutarli, ponendo riparo ad una ”lacuna” che si appalesa cratere, certo alla luce delle censure debitamente precisate, ma tutto era già introdotto, segnalato ed inquadrabile “sintomaticamente”.
E qui affrontiamo ex professo le due questioni in titolo, la prima che attiene alla valutazione di fatti nuovi ma notori.
La totalità dei documenti ed indicazioni in essi contenute, facevano giù parte del materiale cognitivo cui estendere il vaglio probatorio, e il TAR godeva poi di un potere dovere di acquisizione di prove che veniva vieppiù suggerito dalla gravità della vicenda.
I ricorsi e le memorie collegate che hanno trattato in sede processuale amministrativa le vicende con la vasta documentazione annessa dovevano essere acquisiti ex officio, e da essi si ricavava altro impulso di analisi e prova, semmai ve ne fosse bisogno.
La memoria integrativa, depositata a suo tempo in primo grado con gli allegati, indicava già tutti gli elementi valutativi, che oggi siamo stati nuovamente costretti a mettere in dettagliata e sintetica rassegna (molte altre considerazioni erano già in realtà contenute nella memoria integrativa di primo grado ed altre le abbiamo affidate fiduciosi alla giustizia, amministrativa) affinchè non venga eluso il tema unico di fondo dell'accertamento storico della verità, al fine di rendere conforme il più possibile ma necessariamente ad esso, l'accertamento e la delibazione processuale: ad una realtà artificialmente creata e falsamente edificata e/o travisata deve poter corrispondere secondo censura globale un processo che ripristini il vaglio sulla e della realtà. Il giudicante amministrativo investito della grave questione del totale travisamento e uso illegittimo di potere concorre al costituzionale e legittimo esercizio di un potere fondamentale dello Stato, e non può che farlo serenamente e con l'indipendente consapevolezza istituzionale che gli è propria.
Vi sono poi nuovi documenti e prove depositati in DVD a parte, essenzialmente registrazioni audio già pubblicate e poi le note illustrative di accompagnamento. Ne chiediamo vaglio in quanto pubblici, notori, di certa determinazione dei presenti che parlando svelano, e pertinenti tutti, come si è ormai chiarito.
Giurisprudenza pacifica della Cassazione che non ci permettiamo di elencare qui didascalicamente a questo autorevole collegio, qualifica tali produzioni come produzioni documentali destinate al vaglio, così come i documenti ordinari digitalizzati, da cartacei.
Concludiamo quindi sul piano istruttorio, per :
A. la totale acquisizione con provvedimento ad hoc dei materiali introdotti nel fascicolo processuale di primo grado ed altresì nei fascicoli della fase cautelare;
B. la massima estensione dei poteri acquisitivi e di vaglio attesa la delicatezza e gravità della vicenda sottoposta alla attenzione;
C. la emissione di provvedimento cautelare urgente idoneo ad elidere le gravissime e irreparabili conseguenze della delibera di dispensa dal servizio nelle more del processo, del dott. Paolo Ferraro, privo degli introiti che sarebbero stati legittimamente destinati alla gestione di vita figli e convivente sin dalla data di notifica del provvedimento di dispensa ( 6 febbraio 2013).
Non mancano né mancheranno le cautele “in servizio”.
Sarà cura del dott. Paolo Ferraro sia rientrare con tutti e due i piedi nella stretta e sempre accettata scarpa deontologica, sgombrando il campo, e, ci si perdoni la battuta, sia “fare meno danni possibili” da eccesso di attitudine ( che è poi il vero tema all'orizzonte e alle spalle).
Appare appena il caso di osservare che la condotta deontologica del dott. Ferraro è stata sempre specchiata sinanche sul piano della riservatezza delle indagini e i suoi rapporti con la stampa, sempre solo autorizzati e delegati lo testimoniano. Ciò che è accaduto dal 18 giugno 2011 e dall'immediato smantellamento di ufficio e ruolo di procedimenti ( “Carthago delenda est”) non è ascrivibile o imptabile a chi si difende da una vera e propria macchinazione resa EVIDENTE.
VI. LE CENSURE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, A PARTIRE DALLA DELIBERA DI DISPENSA E DALLA “CONSULENZA” INCORPORATE NELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO
A. LA ELUSIONE DI TUTTE LE INDICAZIONI SULLA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE TRAVISAMENTO INTEGRALE DI TUTTI I DATI POSTI A FALSO FONDAMENTO ANCHE DELLA CONSULENZA TECNICA
Deve premettersi che con la memoria integrativa in corso di causa, qui nuovamente allegata e relativa documentazione prodotta ( ALL 02 B) il ricorrente aveva specificato e sollevato vari concreti profili di censura procedimentale tutti attinenti alla totale manipolazione dei fatti, al loro integrale travisamento ed alla creazione di fatti e dati completamente artefatti ed inventati. Ma quel che conta, è che le censure sollevate non si riferivano a fasi intranee o valutazioni intranee solo, ma puntualmente a ciascun passaggio del provvedimento di dispensa definitivo adottato:
TRAVISAMENTO E FALSA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI: UN MOSAICO COSTITUENTE REATO CON TASSELLI COSTITUITI DA FALSI IDEOLOGICI POSTI A PRESUPPOSTO DEL GRAVE SVIAMENTO DI POTERE
A. TRAVISAMENTI, CREAZIONE APPOSITA DI FATTI INESISTENTI ED OCCULTAMENTO DI FATTI VERI per creare la falsa immagine di una VITA “artificiale” ed “inesistente” del Dott. Ferraro. VIZI SINTOMATICI DEL RADICALE E PREORDINATO SVIAMENTO DI POTERE (indotto o concordato)
A) “La risalenza” di lamentate “manifestazioni patologiche”, i “ricoveri” e gli “intrecci familiari”
Il provvedimento del CSM esordisce con la espressione “risalenza di lamentate manifestazioni patologiche”, e richiama nel corpo del provvedimento le asserzioni sul punto del CT Dott. Tonino Cantelmi: “In particolare è apparso illuminante per la comprensione del percorso di vita segnato dalla patologia psicologica del Dott. Ferraro, seguire la analisi dei dati anamnestici, che riproducono i precedenti ricoveri subiti dal Magistrato e ne tracciano storicamente le problematiche psicologiche intrecciate con quelle di ordine familiare, dando atto anche della loro risalenza e dell'attuale evoluzione”.
Nel corpo del provvedimento si fa riferimento a “ricoveri“ e addirittura a “precedenti ricoveri”: circostanza assolutamente FALSA!; il Dott. Ferraro non ha mai subito “ricoveri”, fatta eccezione per quello conseguente al sequestro di persona ordito in suo danno in data 21 maggio 2009, meglio spiegato nella memoria prodotta nel procedimento per divorzio (all. 22) ed ai memoriali a loro volta alla stessa allegati.
Nella “ANAMNESI” introduttiva della cartella clinica (all. 21) dell'Ospedale Sant'Andrea (luogo ove si portò a compimento il sequestro di persona iniziato a casa del Dott. Ferraro ed oggetto della denuncia penale e MEMORIALE agli atti del CSM (neanche menzionati da quest’ultimo, sebbene ritualmente prodotti nel corso del procedimento dal Dott. Ferraro) si legge, e riferita a dichiarazioni del fratello e della sorella del Dott. Ferraro, una sequenza di dichiarazioni interamente false o falsificate, che solo a caso estraiamo dal florilegio: “nasce il primo figlio da lui non tanto desiderato e voluto, cui segue un periodo di deflessione morale. Vince poi il concorso come dirigente delle ferrovie dello Stato” ed ancora “inizia a lavorare a Terni dove avrà frequenti conflitti con il cancelliere, da cui... si sentiva perseguitato” (!!!!) ed ancora “nel '93 avviene la separazione dalla prima moglie cui segue un delirio di gelosia in cui il paz accusa la moglie di aver fatto dei servizi pornografici e di aver ricevuto regali sospetti” (!!!!) “nel 2002 il paziente dice di aver riconosciuto la ex moglie su INTERNET in atti di prostituzione ed attraversa un periodo in cui spende molto (?!?!?!) e dorme meno di 3 4 ore a notte (?!?!?!); “Lei – ndr la seconda moglie – lo caccia di casa e lui la denuncia per ninfomania (!!!???) apportando come prove dei filmini dove la moglie lo tradiva ed usando la polizia giudiziaria per indagare sulla moglie ( !!!??? ) “Nel 2006 cerca casa tentando di tornare insieme alla seconda moglie (!!!???) ed attraversa un periodo di forte deflessione dell'umore (!!!???)”.
Tutto quanto indicato sopra è integralmente FALSO, costruito ed INVENTATO, ovvero manipolato ad arte, per poter costruire un pilastro del sillogismo utilizzato prima per tenerlo in condizioni di ricatto al momento in cui si dovette confrontare con il SEQUESTRO di PERSONA ordito, e poi per poter “supportare” la falsa perizia del Dott. Cantelmiche indica come “ illuminanti” fatti integralmente inventati, ma costruiti sapientemente.
Ora la prova della non esistenza di fatti integralmente inventati è “diabolica”, ma agevole nel caso di specie.
I FATTI VERI, NOTORI, sono i seguenti.
Nel marzo 1983 il Dott. Ferraro vince ai primi posti il concorso in magistratura e poi nascerà ad Aprile il figlio Francesco (voluto); passerà anni di vita alacre e serena, immerso in una nuova esperienza positiva e verrà riconosciuto per qualità, vitalità e caratteristiche positive in tutti gli ambienti ma con pareri inorgoglienti nell'ambiente della Magistratura.
Pretore a TERNI dal 1985 al 1987, NON avrà “screzi” né si sentirà “perseguitato” dal Cancelliere di Terni, la cui unilaterale condotta aggressiva, stigmatizzata dal Pretore dirigente, risultò “poi” dovuta a motivi (ebbene sì!, ancora una volta) di “gelosia personale”, atteso il “consenso” che il Dott. Ferraro riscuoteva nell'orticello sentito proprio dall'anziano ma “vispo” dirigente che si sentiva “insidiato” (!).
Ha avuto altri due figli dalla prima moglie; Fabrizio, nato nel 1986, e Federica, nata nel 1990.
Si separerà dalla prima moglie nel 1993, e vivrà sereno la sua esperienza di single; tempo dopo ricadrà la sua scelta di costruzione di una nuova famiglia su Silvia Canali. Nel 1999 nasceva la figlia Elena; nel 2002 nasceva la seconda figlia avuta dalla Sig.ra Canali, Gaia.
Nel 2006 si accorgerà dello stato mentale e delle modalità di vita della seconda moglie, ma si limiterà a conferire apposito incarico ad agenzia investigativa (l’Agenzia Investigativa Tony Ponzi; cfr. documentazione allegata alla memoria prodotta sub 22) per capire la portata dello stato e delle ragioni della condotta di vita della Canali, che dinanzi a due Relazioni investigative di agenzia autorizzata, che confermavano una sua incredibile relazione con un gigolò ed attore hard porno rumeno (cfr. documentazione allegata alla memoria depositata nell’ambito del procedimento per divorzio, sub 22), proseguirà in una condotta malata abbandonando le figlie ed aggredendolo fisicamente (cfr. id.). Relazioni investigative con dati video ed Esposto per aggressione depositati agli atti del CSM, per svelare ruolo ed orditi della moglie separata, legata ad ambienti “influenti”.
Nel 2006, appena separato, andrà in vacanza col camper per un mese e dieci giorni e tornato troverà immediatamente casa in affitto, e ovviamente vivrà una vita più che serena, per essersi liberato dal grave errore di una donna disturbata e pericolosa, a lui presentata in ambiente “giudiziario” (era stata assegnata nel 1995 all’Ufficio del Dott. Ferraro come praticante V.P.O. – Vice Procuratore Onorario). Persino la circostanza di una compagna che lo ha frequentato dal settembre 2006 all'aprile 2007 viene nascosta, ma era ben nota.
Nel novembre 2008, nelle circostanze analiticamente esposte in MEMORIALE di pubblico dominio (cfr. memoria sub 22 e relativi allegati), scoprirà le attività di un coagulo di militari donne e bambini oggi note per esserne stata propalata la analisi, gli audio, il ruolo e la forma delle attività consumata e da lui casualmente scoperta in forma verificabile e verificata.
E la attività di accerchiamento OGGETTO DI DENUNCIA PENALE, partirà come indicata descritta e provata , dall'interno del particolare ambiente della Procura legato a doppio filo con lo psichiatra Luigi Cancrini. Tutto oggetto di documenti prove e persino di un diario del padre, anche questo di pubblico dominio e DEPOSITATO In stralcio al CSM.
UNA CONSULENZA IDEOLOGICAMENTE FALSA, per induzione o per concorso, assumendo come veri percorsi e dati artefatti, secondo luogo comune, traccia quindi una identità inesistente.
Le cause e le ragioni di tale abominio stanno nella portata e nella natura delle denuncia e dei fatti scoperti e delle connessioni e coperture che sono emerse a seguito della denuncia PENALE DEL TUTTO da parte del Dott. Ferraro.
Per quanto riguarda la permanenza coartata del Dott. Ferraro presso l'Ospedale Sant'Andrea, parlano per lui i TEST espletati all'epoca con indicazione dei risultati: lievissimo stato di stress (e vorremmo ben vedere!), e NULLA ALTRO!!!!!!.
Nessun “intreccio”, nessuna manifestazione patologica; ma una attività che manipola e travisa fatti e circostanze.
Dal 2010 il Dott. Ferraro vive con la compagna convivente Dott.ssa Patrizia Eugenia Fojani, autrice di decine di esposti e dichiarazioni a tutela sua, della verità e del Dott. Ferraro (all. 22 & C.) indirizzati a tutte le persone “coinvolte” e svariate persone ed Avvocati effettuano dichiarazioni, inviano lettere e fax e testimoniano l'ordito in danno del Dott. Ferraro.
Tutto nascosto volutamente immancabilmente dal Csm e dal consulente Cantelmi, perché la persona del Dott. Ferraro doveva essere rinchiusa nel prototipo FALSO architettato a tavolino.
Le certificazioni e relazioni sul Dott. Ferraro già indicate in ricorso, come a loro volta pretermesse, non considerate ed occultate (ivi compresa la certificazione pubblica clamorosa della ASL RM E, prodotta in allegato sub 15) completano il quadro, UNIVOCO, che emerge.
Immaginiamo lo stupore di codesto Tribunale, che se ne potrà dare ragione valutando come elemento e sintomo cosa e come abbia denunciato il Dott. Ferraro pubblicamente in almeno sessanta tra interviste e conferenze tutte documentate (DVD allegati all'esposto memoria del 9 ottobre 2012 e a quello de 3 novembre 2012, sub 19 e sub 20).
 
B) TRAVISAMENTO E MANCATA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI AGLI ATTI DEL CSM inerenti le vicende emerse circa il sequestro originario e le pressioni ed interferenze che hanno accompagnato gli illeciti patiti dal Dott. Ferraro.
Ovviamente il CSM nel richiamare il procedimento e provvedimento conclusivo della procedura n. 479/2011 non cita nemmeno (ed ha occultato così preventivamente) la richiesta di riapertura del medesimo procedimento per dispensa, depositata dal Dott. Ferraro prima ancora della conoscenza e notifica del nuovo e terzo procedimento riavviato.
In tale richiesta agli atti veniva esplicitamente richiesta la archiviazione per diverso motivo del pregresso procedimento 479/2011.
In allegato già allora (ma il tutto è stato nuovamente depositato il 9 ottobre 2012: all. 19) un documento sottoscritto dai due professionisti appresso citati e indirizzato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.
Da esso emergono le ammissioni gravi del Dott. Paolo Girardi (persona e medico psichiatra dell’Ospedale S. Andrea, coinvolto nelle vicende del 2009) che nel dicembre 2010 chiedeva aiuto agli Avvocati Gian Antonio Minghelli e Domenico Dellomonaco, ammettendo che nello scenario e nell'ordito che concerneva le vicende del Dott. Ferraro, vi erano persone definite senza possibilità di equivoco “gruppi occulti” e “persone pericolose” che avevano posto in essere attività ed effettuato pressioni, e poi invocava una denuncia dei fatti precisando che avrebbe fatto piacere anche a lui (ma a lui nessuno ha comminato una “dispensa dal servizio”!), infine emerge che in seguito, nel gennaio 2011, il Dott. Girardi aveva ricevuto una telefonata da una persona qualificatasi come Magistrato dell'ufficio della Procura di Roma, che aveva detto che il Dott. Ferraro faceva “errori o sbagli sul lavoro” (!).
Clamorosa e grave anche questa circostanza per natura, iniziativa, modalità e contenuti. Ma essenzialmente indicativa di ciò che si è mosso contro il Dott. Ferraro.
“ Errori o sbagli” smentiti per tabulas e già direttamente sia dal Procuratore della Repubblica di Roma nel luglio 2010 (cfr. dichiarazioni del medesimo riportate nella delibera di archiviazione del 22 luglio 2010, allegata sub 9) e poi sia da questi che da alcuni Aggiunti sentiti nel maggio/giugno 2011 dal CSM (cfr. all. 7).
Su questo si è già abbondantemente argomentato nel ricorso introduttivo.
Ma agli atti del CSM in apposito DVD sono state riversate anche le registrazioni dell'incontro con il Dott. Girardi ( DVD e memoria del 9 ottobre 2012 con allegato faldone di documenti, ALL 19) che confermano a viva voce dello stesso, la incredibile iniziativa artatamente falsa.
Ovviamente il CSM, taciuto il tutto, addirittura non ha nemmeno indicato il deposito della imponente dose di prove documentali e digitali, nonostante l'avvenuto rituale deposito in data 9 ottobre 2012 e la successiva nota anche essa depositata ritualmente in data 11 ottobre 2012 (all. 19).
E' questo un profilo di omessa valutazione di elementi precisi e di argomentazioni e documenti depositati, che indicano quantomeno una orchestrazione e pressione, oltre che un deliberato “travisamento” dei fatti.
E alla P.A. od al C.S.M. è consentito ciò, in un caso poi così “delicato”????!?
 
C) MANCATA VALUTAZIONE DELLA FALSE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE DUE NOTE DELLA PROCURA DI ROMA e SEGNATAMENTE NELLA NOTA IN DATA 2 settembre 2009 e nella NOTA in data 12 gennaio 2011 richiamata nella delibera del CSM tramite richiamo alle pregresse “procedure” per dispensa.
Due sono i precedenti provvedimenti di archiviazione inerenti due richieste di avvio della procedura dispensa dal servizio del dott. Paolo Ferraro (all. 8 e 9).
Entrambi “stimolati” tramite due note della Procura della Repubblica nelle quali vengono riportati, come veri o come ipotesi di fatti plausibili, fatti FALSI.
Il tutto smentito mediante copiosa documentazione depositata occultata o non valutata .
1. Nella indicata prima nota del 2009, si legge una falsità multipla, illogica e clamorosa “ Si potrebbe ipotizzare cha la rottura del rapporto con la Ragucci abbia inciso in modo profondo nell'animo del collega” (!). Sulla medesima falsariga proseguirà il denunciato Nello Rossi che, sentito dinanzi al CSM, reitererà per ben due volte il richiamo alla chiave di manipolazione “preadottata” e congegnata.
Nel novembre 2008 il Dott. Ferraro denunciò solo quello che si arguiva dalla registrazione COPIA DI TUTTI GLI SMS E MAIL (IN DVD denuncia alla Procura di Perugia; cfr. documento sub 22 e allegati); intercettazione depositata in Procura (cfr. allegati al memoriale, 22 e ss., anche questi depositati al CSM) e si “dovette” necessariamente allontanare dalla Cecchignola, per salvaguardare la sua sicurezza ed immagine, vista la gravità dei fatti appresi.
Agli atti del CSM vi sono inoltre, sempre depositati: MEMORIALE, che nel capitolo V paragrafo B smentisce in radice la circostanza sopra richiamata; sms intercorsi con la donna, che rivelano che il Dott. Paolo Ferraro tentava, standole vicino, di sottrarla dalla pericolosa e grave situazione in cui lei ed il figlio si trovavano, e che così fece sino al maggio 2009. Vi è insomma sia la prova certa che il rapporto non fu “interrotto”, e solo per tentare di tutelare donna e bambino e la prova del pari certa del terrore manifestato dalla donna sentendo gli audio stralciati e verificando le trascrizioni, addirittura elaborate in parte da apposito consulente fonico del dott. Ferraro (cfr. all. 22 e ss., alcuni sms e mail a campione, nel DVD trasmesso alla Procura di Perugia).
Non solo; ma del contenuto della mail, degli stralci audio e di cosa emergesse dall'ascolto di questi e del continuo aggiornamento di tutto, ma anche del persistere della assistenza e relazione funzionale a questa, fu messo a parte, incautamente ed ingenuamente, il Procuratore di Roma, che pure ha nel giugno e poi nel settembre 2009 ha dichiarato ed affermato quanto sopra, in patente accordo con Nello Rossi e Stefano Pesci.
A fronte di tutto questo e di molto altro questi ultimi ed il CSM hanno continuato nella pantomima di “fisime” o di “patologia” del Dott. Ferraro. Tutto questo ha una sola possibile spiegazione, contrapposta ad una falsa verità costruita.
D) IL TRAVISAMENTO e la invenzione delle CONDOTTE ANOMALE “ in servizio” del Dott. Ferraro. OMESSA VALUTAZIONE CRITICA DELLE DICHIARAZIONI MANIPOLATORIE E FALSE RESE NELL'AUDIZIONE DAI MAGISTRATI AGGIUNTI E PROCURATORE DI ROMA il 9 giugno 2011 ALLA LUCE DELLA CORPOSA DOCUMENTAZIONE RIVERSATA IN ATTI
Ci limitiamo ad osservare quanto segue, documentato in atti depositati, per consentire la valutazione della parte motiva del provvedimento impugnato che richiama “dichiarazioni” di magistrati.
Difatti il CSM nell'impugnato provvedimento testualmente riporta e adotta a fondamento delle argomentazioni e motivazioni : “
E' stata depositata in atti il 9 Ottobre 2012, e ridepositata con nota dell'11 ottobre 2012 (all. 19), tra l'altro, corposa denuncia presso la Procura di Perugia (MEMORIALE depositato insieme a denuncia e DVD dati presso la Procura di Perugia il 7 marzo 2011).
Nel MEMORIALE fatti gravi, coinvolgenti militari e donne e bambini della Cecchignola ed un sequestro di persona orchestrato e altri fatti in danno del Dott. Ferraro vengono esplicitamente fatti oggetto di prova tra l'altro diretta (deposito audio e registrazioni ambientali oggi note in tutto il paese) indicando fatti cognomi, nomi, circostanze, indizi, indizi gravi, prove dirette, prove indirette (22 e ss.).
Ci limitiamo a chiedere al collegio coma possano essere “criptici” i discorsi di chi indicava già allora nomi e cognomi, realtà oggetto di denuncia e prove audio e documentali.
Non solo.
il CSM nel provvedimento fa riferimento ad alcuni brevissimi colloqui privati, del tutto estemporanei, occasionalmente intercorsi tra il Dott. Ferraro ed alcuni suoi colleghi, che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa dell’odierno ricorrente, e che certamente non possono essere posti a fondamento di una valutazione di non idoneit° allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie mansioni, e men che meno di inettitudine (!!!!); peraltro, come già ampiamente rilevato nel ricorso introduttivo, gli stessi colleghi del Dott. Ferraro, alla esplicita richiesta se fossero a conoscenza di lamentele relative allo svolgimento dell’attività lavorativa del Dott. Ferraro, hanno tutti categoricamente escluso che ve ne fossero.
invero lo stesso Procuratore capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, in data 9 luglio 2010 ebbe a dire del Dott. Ferraro: il Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa; insomma, lui lavora bene, esaurisce quello che gli si manda, e di lamentele, personalmente, non ne ho. Dopo un periodo di assenza per malattia è stato sempre presente in Ufficio, ha voluto continuare a fare i turni, le supplenze, le udienze; non è esonerato da niente.
E tale descrizione del Dott. Ferraro e del suo operato descrive per difetto quelli che sono stati l’impegno, la dedizione al lavoro, il valore professionale e, prima ancora, quello umano del Dott. Paolo Ferraro, nei quasi trent’anni di servizio in magistratura.
in tale lunghissimo lasso di tempo, il dott. ferraro non solo non ha mai avuto nessun tipo di problema, non solo non è mai stato oggetto di lamentele, o peggio di procedimenti disciplinari, o anche solo di semplici rimproveri, ma ha viceversa sempre svolto le sue funzioni in maniera eccellente, impeccabile, e forse a tutt’oggi, ineguagliata.
Si invita codesto spett.le Tribunale Amministrativo ad esaminare la valutazione effettuata sul Dott. Ferraro nel periodo 2004 – 2008 (cfr. all. 10, parere del Consiglio Giudiziario sul Dott. Paolo Ferraro, del dicembre 2008), ove emergera’ il grande valore umano e professionale del medesimo, il suo instancabile impegno nella modernizzazione dell’organizzazione del lavoro della procura, al quale ha contribuito in maniera determinante; il tutto confluito in un giudizio ampiamente positivo sul suo conto, espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma.
Sotto questo profilo, e’ evidente che si e’ verificato un colossale travisamento dei fatti; sui fatti travisati, e’ stato costruito un fallace sillogismo da parte del CSM, inevitabilmente tradottosi in quel “vizio della funzione” che ha portato ad una decisione errata ed illegittima, che costituisce oggi motivo di ricorso innanzi all’Autorita’ adita.
Il Collegio non potrà, anche solo visionati gli atti depositati e i dettagliati memoriali e denuncia del 7 marzo 2011, che giungere alla UNICA conclusione possibile, confortato dalle conferenze ed attività di pubblico dominio espletate sin dal giugno 2011 dal medesimo Dott. Ferraro, quello che diceva “cose criptiche”, e tutte “documentate” al medesimo Csm ( ALL DVD ) che ha fatto “orecchie da mercante”.
D'altronde il Dott. Ferraro, in numerosissime conferenze pubbliche, oltreché negli esposti memoria del 9 ottobre e 3 novembre 2012, ha dato piena contezza di fondamenti e portata delle sue originarie indicazioni.
E non si discetta sulla opinabilità, ma sullo stato (“raffigurato ad arte”) di chi ha fatto una denuncia coraggiosa, unica ed importante e confortata da dati “unici”, a quanto consta.
E) LA ARTEFATTA INFORMATIVA DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI E LA SUA ILLOGICITA' ED INCOMPATIBILITA' CON QUANTO FATTO OGGETTO DI DENUNCIA DAL DOTT. FERRARO
Nell'incipit della motivazione del provvedimento impugnato il CSM richiama la relazione di servizio in data 29 dicembre 2012 redatta dal M.llo Campi della compagnia CC di Trastevere.
Tale relazione alla luce delle prove documentali depositate appare inaccoglibile, come anche mera argomentazione suggestiva.
Il CSM a fronte di una dettagliata denuncia che indica sinanche nome e cognome del personaggio legato ad attività riservate (particolare in realtà del tutto secondario) ed a fronte di prove audio che stanno facendo letteralmente il giro del mondo, insiste in una versione manipolatoria contraddetta da documenti e dati insuperabili.
Certo la telefonata ci fu: il dott. Ferraro parlò con Massimo Campi , suo (ex) amico dell'Arma, e gli precisò che aveva dovuto subire le denunciate rappresaglie per avere denunciato i fatti da lui valutati ANALITICAMENTE, ma gli indicò nomi persone e altri coinvolti come da capitolo del MEMORIALE, dal CSM pretermesso.
Cosa si può pretendere di più per avere la prova logica di chi , come e perché abbia gestito questa “sporca “ vicenda ?!?!
2. La argomentazione nel provvedimento del CSM “il dott. FERRARO ritorna “sulla setta”, appare a dir poco patetica perchè svela, una preoccupazione per una “ricaduta” affatto psicologica in realtà per una scelta necessaria e coraggiosa e rivela che è l'oggetto della denuncia che preme e il rendere inattendibile il prestigioso denunciante .
F) MANCATA VALUTAZIONE DELLA GRAVE CONDOTTA DEL CT DOTT . CANTELMI
che straccia una batteria di test sulla “paranoia “, ricostruisce ( ?!?! ) su falsi dati anamnestici e con parafrasi apodittiche, e infine teorizza una identità inesistente del dott. Ferraro.
In atti del CSM la chiara denuncia del dott. Ferraro e persino la registrazione audio della condotta grave del prof. Cantelmi, altresì vagliata in punto di deontologia e correttezza dal dott. Vannucci Marco con apposita relazione (cfr. DVD allegati).
Elenchiamo.
La completa artefazione della vita de dott. Ferraro. Il nascondimento della famiglia del Dott. Ferraro ( dott.ssa Patrizia Foiani e i di Lei figli affettuosi ) . L'occultamento e mancata valutazione delle dichiarazioni scritte molteplici di chi vive ogni giorno da due anni e mezzo con il dott. Ferraro, testimone di decine di attività di pressione e condotte in danno , e autrice di decine di esposti scritti e testimonianze scritte . La mancata presa d'atto del contenuto di certificazioni pubbliche e relazioni varie, il mancato utilizzo dei TEST persino esistenti nella cartella clinica dell'Ospedale Sant'Andrea, la mancata valutazione di un intero faldone di documenti e prove . Gli elementi evidenziati nella Ultima relazione e controdeduzione separata depositata dal dott. Paolo Cioni ( ALL 18) . Il Tutto nel quadro generale della vicenda .
Infine il contrasto clamoroso tra la diagnosi artificiale sul dott. Ferraro e la sua immagine, realtà quotidiana ed essenza testimoniate sinanche dal personale che con lui ha diuturnamente lavorato per decenni (all. 12 e 13). Un caso questo unico e raro per portata delle omissioni, manipolazione di fatti dati e loro travisamento, per evidenza dello sviamento della funzione e per coinvolgimento di alcuni c.d. “parenti” in un contesto già emerso a livello di opinione pubblica. “
Appare evidente che il TAR si trova di fronte ad una vicenda procedimentale assurda prima che gravemente anomala.
Manca la spiegazione finale, che è invece semplice.
L'inattaccabile zelante e professionale Paolo Ferraro, la cui indipendenza e storia come Magistrato non presentano niente altro che allori (morali, prima ancora che professionali) non consentiva alcun possibile attacco sul piano della attitudine grande e specifica professionale.
Si è aggirato l'ostacolo per il fine sviato, ma anche qui non vi erano appigli sufficienti nella vita del Dott. Ferraro. Non è questa la sede per illustrare come e con quali modalità si intervenga nelle vite private, quando la posta in gioco lo necessiti, e siano attori della attività soggetti e poteri che indicheremmo con la aggettivazione “forti”.
Comunque nel caso di specie (e vedi sul punto esposti del Dott. Ferraro da ultimo in data 9 ottobre e 3 dicembre 2012, riversati in atti) neanche bastavano eventuali interferenze e si è dovuto lavorare sulla labile affettività e compartecipazione di “alcuni parenti “ e creare anche condotte o atteggiamenti INESISTENTI.
Tornando al metodo più squisitamente giuridico amministrativo riprendiamo le seguenti notazioni:
Procedimento e provvedimenti conclusivi impugnati, si “sorreggono ” , nel caso di specie, secondo logica autoreferenziale, concatenando l'un con l'altra asserzioni e sequenze valutative ancorate ad eventi artefatti e dati, dati “per veri”.
Ogni successiva asserzione o affermazione convaliderebbe la precedente e ne verrebbe convalidata secondo una cadenza logica, ci si passi, “maniacale” e “deliroide”, poiché la inattendibile e pur incongruente concatenazione logico formale si sostiene altresì su passaggi tautologici ed arbitrari e su presupposti falsi, correlati a fatti inventati o artatamente presentati in modo manipolatorio.
L'avvio, proseguimento e conclusione della procedura per dispensa che prese l'avvio e poi accelerazione con la sospensiva dal servizio del 14 giugno 2011, nacque proprio nell'ambito della necessità di delegittimare e bloccare la denuncia del dott. Ferraro, prendendo le mosse dalla presa di conoscenza di un MEMORIALE che era in realtà annesso con altrettanti dettagliati allegati a denuncia penale sporta dal dott. Ferraro, e dalla sua lucida analisi e denuncia di ciò che era avvenuto .
Il MEMORIALE, nascondendone la correlazione a denuncia , fu depositato in copia stampata della bozza DIGITALE, da uno degli stessi potenziali indagati nel maggio 2011 venutone a conoscenza, e sentito “in audizione” dinanzi al CSM, (!) (cfr. Dichiarazioni del dott. Giovanni Ferrara e deposito contestuale ad opera sua di copia di MEMORIALE).
Un caso “PARADIGMATICO “ quindi, a prima vista, ed anche una attività persecutoria ed illegittima in radice, che richiedono una sospensiva immediata, del provvedimento impugnato e relativo decreto di recezione da parte del del Ministro tratto in errore, in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato sinanche al sostentamento economico della parte offesa, privata dello stipendio, ma anche in ragione del danno arrecato all'immagine dello Stato ed all'interesse pubblico, venendo sottratto all'attività giudiziaria un magistrato tanto valente da essere inattaccabile “proprio “ sul piano lavorativo, e che ben può ma anzi dovrà prendere sede in ufficio lontano e diverso da quello del reale conflitto, sub judice , perché si tratta di magistrato già capolista al Senato in varie regioni e nel Lazio per un partito politico, alle ultime elezioni, oltrechè dell'intellettuale che ha realizzato oltre sessanta conferenze di pubblico domino e innumerevoli attività in un anno e mezzo di “patologia ex auctoritate deliberata”.
*******************
Ciò premesso, come anticipato, la difesa del Dott. Paolo Ferraro di pregia portare all’attenzione della S.V. Ill.ma tutta la documentazione già depositata innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del procedimento per dispensa culminato con i provvedimenti odiernamente impugnati (delibera del C.S.M. prot. P24816/2012 del 6 dicembre 2012; oltre alle precedenti delibere dello stesso organo, prot. P15420/2011 del 16.06.2011; prot. P21986/2011 del 10.10.2011; prot. P19594/2012 DELL’11.10.2012), totalmente ignorata dalla Commissione del C.S.M., tanto che il detto deposito non viene neanche menzionato in nessuno degli atti adottati e, men che meno, nel provvedimento finale di dispensa dal servizio.”
Si trattava dell'ingresso nel reale nel vaglio e di far trattare IL VISIBILE TRAVISAMENTO OD ARTEFAZIONE INTEGRALE DI TUTTI I DATI E FATTI .
Il provvedimento finale del CSM elenca poi puntualmente tutti i passaggi, che sono in realtà viziati dal più radicale travisamento facendo perno su una consulenza viziata radicalmente dalle stesse patologie valutative a monte in modo tale da essere ancor meno utilizzabile dei falsi dati. E tali punti sono stati per l'ennesima volta ancor meglio enucleati nelle parti da prima a quinta del presente ricorso, chiarendo definitivamente quale fosse l'oggetto “naturale” del processo e le doglianze.
Ripercorriamo ora in contraddittorio ed a contrario il filo argomentativo della delibera di dispensa solo in sintesi, sulla scorta delle doglianze e delle cospicue analisi che derivano dai dati tutti acquisiti al processo:

  1. La nota dell'ufficiale di pg che in realtà ricevette una mera telefonata personale è nella formulazione passaggi tenore e linguaggio riferito al dott. Ferraro palesemente inverosimile perchè smentita dal COEVO MEMORIALE SCRITTO DAL DOTT FERRARO e non può rispondere al reale ”soggettivo” del dott. Ferraro come da notazione sopra sub PARTE III A e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub E);
  2. L'episodio a monte citato con a riferimento le vicende susseguenti alla scoperta dei fatti della Cecchignola ( quartier civil militare) e le due note del Procuratore di Roma ivi citate sono oggetto delle puntuali ed analitiche smentite con indicazione di dati e fatti oggetto della memoria integrativa nel giudizio amministrativo di primo grado appena riportata sopra, sub B e C, della analitica ricostruzione fornita in MEMORIALE in atti, dei chiarimenti a voce forniti con dettaglio dal dott. Paolo Ferraro e verbalizzati nel corso della sua unica audizione in commissione dinanzi al Csm ( agli atti come documento della procedura) nel corso della quale ha fornito la prova della provenienza elaborazione della memoria difensiva costruita nel 2010 , non solo indicandone la paternità della elaborazione ma fornendo il dettaglio (intestazione e mail ) della provenienza del documento elaborato da Agnello Rossi, procuratore Aggiunto della Procura e coinvolto nei fatti come da memoriale e come da video audio di registrazione tra presenti oggi depositato (ALL 13 video audio in DVD);
  3. le dichiarazioni richiamate di alcun aggiunti della Procura di Roma e del Procuratore Ferrara, nella loto illogicità e contraddittorietà con l'esistenza di un ANTECEDENTE MEMORIALE dettagliato e tecnico, riferendosi essi a indicazioni “criptiche” del dott. Paolo Ferraro erano architettate concordate e non vere necessariamente e il CSM non poteva non saperlo perchè copia del MEMORIALE era stata depositata la stessa mattina e nella prima audizione dal Procuratore di Roma, e sono state indicate come dati costruiti e manipolati, e argomentati secondo precise considerazioni e logica puntualmente, come da doglianze in questo appello in PARTE III sub B -1, e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub D);
  4. l'illogico accomunamento alle altre di “alcuni” aggiunti, delle vere e chiare dichiarazioni dell'aggiunto dott. Pietro Saviotti e la relativa manipolazione della valutazione complessiva sotto questo profilo erano suscettibili di verifica e vaglio trattandosi di documentazione procedimentale, e di passaggi argomentativi introdotti nella delibera di dispensa dal CSM, come da migliore enuclezaione in PARTE III sub B – 2 di questo appello;
  5. tutti i dati anamnestici citati per relationem dalla consulenza del dott. Cantelmi e riportati copiandoli dalla cartella clinica più volte indicata, erano pressochè integralmente falsi, manipolati e non tratti da dichiarazioni o chiarimenti del dott, Ferraro e sono stati oggetto di dettagliatissima indicazione come integralmente falsi, ed artefatti già in memoria sopra appena riportata sub A , in questo appello ribaditi i dati e fatti e la prova dei falsi in PARTE III sub B – 2;
  6. le deduzioni ed ideazioni del prof. Francesco Bruno e relativa assistente indi dott. Cantelmi, sono indicate come non solo frutto di una artificiale costruzione priva di supporti cognitivi ma come oggetto e prodotto falso ed orientato alla doppia gestione “scissa” del tentativo di distruzione del magistrato Paolo Ferraro, inattaccabile sul lavoro ma affetto da un disturbo psico familiare, il tutto esaminato fornito di prove dirette e logiche contrarie e indicato come artata manipolazione e costruzione; ed è a riguardo stato sinanche chiarito il rapporto con il prof. Franecsco Bruno, come da memoria integrativa surriportata, sub A, e indicato specificato e analizzato con riferimento a tutti i dati già in possesso del TAR nel presente atto si appello in PARTE III sub B – 7 ed in parte IV sub F.
  7. Tutti i passaggi argomentantivi della consulenza del dott. Cantelmi citate le conclusioni tra virgolette e del pari le conclusioni finali citate, sono radicalmente errati o falsi e fondati su dati manipolati ed analisi costruite nonché viziata la condotta tenuta dal dott. Cantelmi e molte asserzioni ispirate da una patente avversione e da violazione deontologica grave, clamorosa e direttamente provata, come da motivi integrativi surriportati sub A ed F e nell'odierno appello trattati. con riferimento a logica e dati falsi tutti già nella disponibilità critica del giudice di primo grado amministrativo , in parte III sub A, e TERZA SUB B da 1 a 8 in quanto dati trattati come veri ed acquisiti manipolativamente ed incorporati come contenuti nella consulenza
  8. la citazione stessa delle conclusioni della consulenza affetta da integrale falsità dei dati e travisamenti e manipolazioni vagliabili dalla somma dei vizi radicali di travisamento e falsificazione dei dati tutti trapiantati nel procedimento di cui alle considerazioni già richiamate in 7, ma più in particolare sulla scorta degli elementi argomenti, e prove contrarie che emergono dagli atti e meramente illustrati nella loro evidenza in PARTE QUARTA da A a C e da D-1 a D-7 che viene qui integralmente richiamata. .

Non ci si può esimere qui dal far notare un tassellino minore: la delibera finale del CSM in nota (1) evidenzia dei passaggi di una lettera del dott. Ferraro, cadendo in un infortunio “forse” inconsapevolmente ma certo per eccesso di zelo distruttivo. Le elucubrazioni solo riferite dal dott. Ferraro riportavano testualmente dichiarazioni fatte dal prof. Francesco Bruno e per rinvio scritti di Edward Lutwack. La contestazione dell'uso strumentale dei passaggi nella delibera è ancora leggibile nella memoria del 3 novembre 2012 depositata dal dott. Ferraro, con la stretta necessaria ironia che non intendeva costituire dileggio dell'autorevole organo certo me dell'uso manipolato della citazione “artefatta”
VII . LE CENSURE ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DETTAGLIATE.
Trattiamo ora delle censure dirette sui punti e questioni espressamente indicati nella motivazione della sentenza lasciando per ultima la questione, pur assorbente, della violazione del diritto di difesa del dott, Paolo Ferraro nel corso della procedura .
A. La sentenza sul punto della mancata valutazione delle probazioni “di parte, si esprime ellitticamente nei seguenti termini “ Non sarebbe vero che il CSM non ha valutato le diverse numerose certificazioni prodotte in atti, ed il merito delle relative questioni aperte, perché sarebbe sufficiente la “adeguata” “ponderazione degli elementi di fatto acquisiti” “senza che occorra una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali non vengono condivise le relazioni di parte.” mentre “il convincimento della amministrazione si deve fondare sugli esiti dell'accertamento medico legale du cui all'art 4 richiamato, con adeguata ponderazione di tutti gli elementi acquisiti,
La ponderazione non vi è stata, da parte di nessuno ed in alcun modo, , e anzi gli elementi di fatto indicati come “acquisiti” sono oggetto di contestazione e contro prova in quanto tutti integralmente falsi, manipolati, contraddetti dalla logica e dagli altri dati che emergono circa la figura e la persona del dott. Paolo Ferraro mediante il vaglio attento di atti e MEMORIALI e PROVE depositati già nel corso dell'iter amministrativo ed oggi infine integrati anche con “alcune” prove nuove e notorie.
Manca quindi secondo quanto dettagliato in PARTE TERZA, QUARTA E SESTA del presente appello e già oggetto di ricorso e memoria integrativa :
  1. la ponderazione nella loro inconsistenza artefatta, previa verifica logica storica e documentale, di tutti i fatti (simulati) o presupposti (artefatti) posti a fondamento stesso del procedimento valutativo del CSM e della consulenza a due stadi e replica del dott. Cantelmi come da parte SESTA ULTIMA E PARTI TERZA E QUARTA del presente appello, cui si rinvia per il dettaglio analitico e da intendersi qui integralmente riportate ;
  2. il vaglio critico degli assunti inconsistenti posti in sequenza formale a dati e presupposti artefatti nella consulenza del dott. Cantelmi ed il vaglio della artefazione del giudizio sulla (costruita a tavolino) paranoia del dott. Ferraro, pur essendo in atti acquisitala prova della gravissima condotta del Cantelmi ( elementi dettagliatamente illustrati sub 7 in parte SETTIMA e per rinvio ulteriore ivi indicato alle parti terza e quarta del presente appello) ;
  3. la ponderazione divenuta necessarissima con le ben diverse conclusioni cui sono pervenuti numerosi tra psichiatri e psicologi, tenuto conto anche delle considerazioni e valutazioni di cui ai punti precedenti, e della reale portata di antefatti e vicenda infine.
Si richiamano qui integralmente le considerazioni circa portata ed ambito valutativo disegnato necessariamente in ordine al TRAVISAMENTO INTEGRALE DI DATI FATTI E DELLE VALUTAZIONI COLLEGATE IN CONSECUZIONE A QUESTI (secondo quanto illustrato in PARTI PRIMA E SECONDA del presente appello).
B. La sentenza afferma che non sia vero che il CSM ha AGGIRATO la espressa dizione e contenuto dell’art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio a condizione che vi sia “sopravvenuta inettitudine” e che questa impedisca al magistrato di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio”, previo un argomento che vorrebbe svuotare il contenuto concettuale di uno dei vari passaggi e motivi dedotti in ricorso, così formulato: “Con il terzo motivo di ricorso è censurato il provvedimento di dispensa dal servizio per violazione dell’art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio solo a condizione che la “sopravvenuta inettitudine” impedisca al magistrato di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.
Sul punto il collegio ha apoditticamente sostenuto che nel caso di specie la “adeguata motivazione “ sarebbe immune da profili di manifesta irragionevolezza” perché corroborata da “riferimento” a fatti ed episodi concretamente acquisiti agli atti del procedimento ( E di questo sub A, subito sopra). Alla frettolosa e apodittica conclusione perviene il TAR nella ritenuta assenza di rilievo della attività professionale del magistrato, ed anzi di un parere professionale e delibera di nomina successiva (dicembre 2012), eccellente. Ma il TAR non tiene conto che le indicazioni relative attengono non tanto e solo alla attestazione della unica e reale identità professionale del dott. Ferraro ma alla incongruenza tra esse e il quadro valutativo artatamente introdotto della e sulla sua persona. Il giudizio di equilibrio e sulle caratteristiche personali del magistrato fa parte delle valutazioni di professionalità ed emerge una contraddizione insuperabile nel quadro storico e personale mentre viene dimostrata la integrale artefazione degli elementi costruiti per impedir e realizzare ciò che questo collegio non può non vedere e capire. E la mole dei dati che prodotti, provati e anche solo logicamente provabili sono stati non solo pretermessi ma dolosamente occultati ( vedi addirittura quadro familiare reale e personale del dottor. Ferraro) introducendo un quadro radicalmente opposto, conferma che la incontrastabile evidenza della diaporia tra vaglio umano professionale e vaglio umano-psicologico (artefatto attraverso dati falsi manipolazioni indicazioni illogiche e conseguente vaglio del consulente) una oinsanabile aporia che non era affatto sanabile neanche in apparenza attraverso un argomentare logico formale suggestivo.
Il CSM a detta della sentenza “ha ritenuto, secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo evidente che la stessa si configura quale palese alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo, con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo.” e a supporto argomentativo afferma : “La conclusione raggiunta è suffragata, oltre che dalle conversazioni tenute con vari colleghi che hanno riferito di affermazioni incomprensibili e racconti farneticanti avvenuti sul luogo di lavoro (come”si legge” nella motivazione della pregressa delibera del 16.06.2011), dalla lettera depositata presso il CSM in data 09.10.2012, nella quale il dott.-OMISSIS- espressamente ricollega episodi della vita personale e richiami a complotti a propri danni alla funzione di magistrato svolta”.
Le considerazioni, prove, dati e altro sviluppato ed indicato a partire dalla logica dei fatti, dimostrano invece che si è dinanzi ad un intero impalcato progettato e costruito invece artificialmente. Un caso emblematico di ATTIVITA' GLOBALMENTE ILLEGITTIMASU PIU' PIANI E SULLA SCORTA DI UN INTEGRALE TRAVISAMENTO DI FATTI, ALLEGAZIONE DI FATTI E DATI FALSI E MANIPOLATI E INTERPRETAZIONI FALSE.
La concertazione emerge al di sopra di ogni ragionevole dubbio e basterebbe meno, e vi è oggi sinanche la prova diretta diffusa pubblicamente che a tale concertazione partecipava tra gli altri attivamente anche l'avv. Silvia Canali depositata nuova documentazione di diretta percezione.
La valutazione che emerge direttamente di completo travisamento dei fatti, dati e della loro predeterminazione a monte corrisponde al reale ed è l'unica possibile evidenza. Il tutto illustrato analiticamente sui dati tutti nella disponibilità del giudicante alla luce di quanto enucleato a chiarimento in PARTE TERZA E QUARTA dell'odierno appello, nelle parti da A ad F della memoria integrativa introdotta nel giudizio di primo grado e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

 
C. la sentenza afferma che lamenterebbe il ricorrente che successivamente a due provvedimenti di collocamento in aspettativa di ufficio per ragioni di “infermità”, sia stato, poi adottato il provvedimento di dispensa dal servizio per ragioni di “sopravvenuta inettitudine”, in ciò radicando una “ipotesi” di vizio del provvedimento per eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà e la perplessità dell’azione amministrativa.
IL passaggio argomentativo base delle osservazioni e censure introdotte dal complesso delle attività processuali è affatto diverso : il ricorrente lamenta una attività costruita a volerlo eliminare attraverso una via indiretta e contorta costruita artificialmente, e di questa prassi fa anche parte il cambio di accelerazione: ipotizzata una falsa patologia e costretto un uomo sano efficiente equilibrato e nel pieno delle sue qualità mentali e professionali alla inattività, facendo decorrere artatamente il tempo della sua coattiva costruita malattia provvisoria, si è arrivati infine a una consulenza che ipotizza un disturbo non malattia definitivo in funzione della sua estromissione dall'ordinamento giudiziario.
 
D. la sentenza di primo grado esordisce in motivazione che non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa, rimasto senza difensore il magistrato Paolo Ferraro (fatto pacifico, incontestato e provato in atti dopo la “ritirata” del difensore magistrato DE Fichy, non reperito né reperibile altro magistrato disposto, e rigettata subito la necessaria immediata nomina a difesa dell’avv. Giorgio Carta), perché si verterebbe in tema di procedimento amministrativo, dove non sarebbe coessenziale la effettiva presenza e partecipazione di difensore, essendo sufficienti i formali avvisi, notifiche e comunicazioni con il rispetto delle garanzie procedimentali disciplinate.
La questione attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 107 Cost., con riferimento agli artt. 3 e 4 del R. d.lgs. 31.5.1946, n. 511, e relativa scarna disciplina adottata dal legislatore pre repubblicano. Con risoluzione in data 10/2/1994 il CSM integrò in via di normazione secondaria tale disciplina prevedendo che “al magistrato, nei cui confronti sia stata aperta una procedura di dispensa ai sensi dell’art. 3 del R. d.lgs. 3.5.19946, n. 511, compete la facoltà di farsi assistere da un altro magistrato, nei termini stabiliti da questo Consiglio con delibera del 17.2.1988 a proposito della procedura - del trasferimento di ufficio . di cui all’art. 2 dello stesso decreto”.
Gli scarni passaggi procedimentali desumibili dal combinato disposto degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. n. 3 del 1957 (assegnazione di un termine all'interessato per presentare eventuali osservazioni, sottoposizione a visita medico-collegiale con diritto all'assistenza di un sanitario di fiducia, audizione dell'interessato) integrerebbero però esaustivamente le garanzie procedimentali. Assicurate quelle ed il rispetto delle forme la procedura non potrebbe essere inficiata da nullità.
La assenza quasi subito sopravvenuta di difensore, con indisponibilità di qualunque altro magistrato all'incarico ed il rigetto della nomina intervenuta di avvocato, quale difensore nell'alveo del procedimento per dispensa, con permanente e definitiva assenza di una assistenza ed affiancamento, non inficerebbe ab imis il procedimento, infine proprio sulla scorta della sua intrinseca natura di “procedimento amministrativo” finalizzato primariamente alla salvaguardia dell’interesse prioritario al corretto espletamento della funzione giurisdizionale.
Lo schema così come “conchiuso“ dommaticamente nella sentenza TAR impugnata sembrerebbe invalicabile.
In realtà la finalizzazione primaria dell'interesse pubblico non esclude la concorrenza di altro interesse pubblico primario che attiene alla tutela individuale e della indipendenza del singolo magistrato, che comunque compare sullo sfondo o non può essere escluso con operazione apriori e “nominalistica”, dietro la quinta principale delle procedure per dispensa.
La circostanza che questo secondo profilo di interesse coincida con un diritto soggettivo alla prestazione lavorativa retribuzione e collocazione del magistrato, apre poi solo indirettamente gli scenari legati a vasta esperienza giurisprudenziale in materia di mobbing orizzontale e verticale, sinanche, e non è dato vedere come tale certa elaborazione scientifica e dommatica non possa trasfondersi in un contesto concreto colorito da chiacchiere illogiche diffamatorie e denigratorie in ipotesi certa e provata, come abbiamo illustrato concertata ed architettata. Vieppiù in una istituzione ad alta densità di interessi di rilievo alto istituzionale e di conflitti dinamici.
Comunque le considerazioni adottate da contrapposta sentenza del TAR decisa in data 21/2/2007 in caso identico per questione, su ricorso n. 11272/2006 ( ALL C), centrano la questione sotto il profilo della coesistenza di più interessi e della non sacrificabilità assoluta degli interessi riconducibili all'assoggettato alla procedura.
Riportiamo qui solo per comodità di codesto autorevole Consiglio, un estratto da tale sentenza che tratta anche di pronuncia sui temi da parte della Corte Costituzionale :
“ Con specifico riguardo a tale procedimento, la Corte Costituzionale (sentenza n. 457 del 19.11.2002), ha osservato che l’ulteriore eventualità che il magistrato possa scegliere un difensore professionale, avvocato del libero foro, sebbene non sia impedita dalla formulazione dell’art. 4 della legge sulle guarentigie, non è costituzionalmente imposta e non risponde all’attuale configurazione del procedimento, quale delineata dalla normativa primaria e dagli atti di organizzazione interna del C.S.M.. La previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato, appare infatti “idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall’art. 107, primo comma, della Costituzione”, mentre la pienezza della tutela giurisdizionale è assicurata nella fase di giudizio vera e propria che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell’esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato.
La Corte Costituzionale ha tuttavia chiaramente affermato che, sebbene non sia costituzionalmente imposta, la previsione di una difesa tecnica, nell’ambito dei procedimenti per i quali l’art. 107, primo comma della Costituzione, prevede le opportune “garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario”, non è impedita dalla scarna formulazione della legge sulle guarentigie, di talché l’organo di autogoverno ben potrebbe, nell’esercizio della propria discrezionalità, addivenire ad una scelta diversa, prevedendo la possibilità di nominare, anche nell’ambito di procedimenti di tal fatta, un difensore esterno all’ordine giudiziario.
Nella fattispecie, peraltro, le stesse garanzie minimali previste dalla risalente normativa primaria e dagli atti di auto – organizzazione del C.S.M., non hanno potuto concretamente operare, in ragione dell’indisponibilità dei colleghi contattati dal dr. …............ ad assumerne l’assistenza e la difesa.
Al riguardo, non può condividersi l’affermazione della difesa erariale secondo la quale il diritto di difesa sarebbe stato bene assicurato dal Consiglio Superiore anche solo mettendo a disposizione del dr.............. la possibilità di farsi assistere da un collega.
Il “contraddittorio” richiesto da tale normativa non si è infatti mai realmente instaurato in quanto le precarie condizioni di salute del dr. …. rendevano chiaramente difficoltosa, se non controproducente, la sua stessa autodifesa.
Nella situazione di isolamento venutasi a determinare, in mancanza dell’assistenza di un collega, o di un difensore di fiducia, egli non ha potuto correttamente valutare la condotta da tenere, né serenamente rappresentare al Consiglio le proprie ragioni e argomentazioni difensive.
Reputa pertanto il Collegio che, in presenza di una evenienza come quella verificatasi nella fattispecie, l’Organo di Autogoverno avrebbe dovuto valutare l’opportunità di apportare una modifica alla disciplina adottata nel 1994, o comunque individuare una concreta modalità applicativa delle garanzie difensive in precedenza stabilite, eventualmente consentendo la nomina di un difensore di fiducia, alla quale non si oppone, come si è appena visto, alcuna norma costituzionale o primaria“.
La compiuta sensibilità e aderenza al complesso degli interessi coesistenti manifestata da questa sentenza, consente in limine di riportare ad una diversa nuova ed equilibrata istanza istituzionale autorevole la vicenda, per la quale dal 7 febbraio 2013 è privato del lavoro ed anche dello stipendio uno dei migliori magistrati italiani (parere allegato).
E. VIZI SINTOMATICI,, TRAVISAMENTO INTEGRALE DEI FATTI E SVIAMENTO DI POTERE.
Vi è poi la questione dell'alveo naturale in un processo di tal fatta, della verificabile esistenza di vizi sintomatici caratterizzanti l'integrale procedimento, tutti trapiantati e reiterati nel provvedimento finale, e del mancato esercizio della verifica logica e del vaglio di congruità e verità dei fatti e dati, senza verifica della loro rispondenza al reale ed alla logica, immessi negli atti procedimentali, nella consulenza e nella determinazione finale adottata. Una omissione radicale reiterata nella sentenza che a ad essi si riferisce nel motivare senza dar conto di quanto emergeva in atti e della insopprimibile necessità di una radicale verifica.
L'autore di questo appello si permette una chiosa piccola finale. Cinque anni di sofferenza inflitta e sapientemente assorbita senza cedimenti, di duro lavoro di analisi e documentazione, di vita accanto ad una compagna convivente a sua volta intimidita e minacciata anche direttamente e talvolta mellifluamente, valgono ben la attesa di uno Stato che sappia far valere infine la legalità del proprio agire, ridando speranza a chi osserva attentamente, tanti, da lontano.
SE non si saprà porre rimedio alla costruzione artificiale di un vestito giustapposto alla realtà con infingimenti ed inganni organizzati al fine di mascherarla ed ottenere non la tutela dell'interesse pubblico conforme alla legalità, ma un fine evidente e sviato dal potere attribuito, la consapevole, determinata e seria scelta del dott. Paolo Ferraro (nel dicembre 2010), dettata anche da fiducia nella legge, verrà tramutata in un sacrificio inutile. La verità già emerge nonostante e contro tutto quello che è stato fatto .
Tanto premesso, l’esponente, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, rassegna le seguenti
C O N C L U S I O N I
PER I MOTIVI INDICATI ED ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI DATI FATTI E PROVE EVIDENZIATI DA PARTE PRIMA A PARTE SESTA DEL PRESENTE APPELLO ED ANALOGHI E CORRELATI MOTIVI A SUO TEMPO INTRODOTTI CON RICORSO E MEMORIA INTEGRATIVA, ED ALLA LUCE DELLE CENSURE ENUCLEATE INFINE IN PARTE SETTIMA, piaccia alla Giustizia dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del proposto gravame e per i motivi dedotti, ed accolta in corso di causa la rinnovata istanza di immediata reimmissione cautelare in servizio del dott. Paolo Ferraro, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile arrecato dalla mancata percezione dello stipendio necessario al sostentamento del dott. Paolo Ferraro (padre di cinque figli e due minori) e tre familiari, conviventi e non :
A. In via preliminare, rilevata anche ex officio la questione, riformare e quindi annullare la sentenza di rigetto impugnata in ragione della ritenuta violazione del diritto di difesa del ricorrente dott. Paolo Ferraro nel corso della procedura annullando la delibera di dispensa dal servizio del magistrato Paolo Ferraro e successivo pedissequo decreto ministeriale, ai fini della reimmissione in ruolo del dott. Paolo Ferraro, con decorrenza economica alla data di esecutività del provvedimento di dispensa ( 7 marzo 2013) ed ogni pronuncia consequenziale ;
B. Estesa in via istruttoria ogni attività di integrazione ed ammissione di prove nuove sopravvenute costituenti fatti notori, o ritenute necessarie, disporre in accoglimento dell'appello la riforma e quindi l’annullamento della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado annullando il provvedimento di dispensa impugnato e successivo pedissequo decreto ministeriale perchè illegittimo e viziato da travisamento dei fatti, con ogni pronuncia consequenziale in ordine alla reintegrazione del dr. Paolo Ferraro.
Si produrranno con l’originale del presente ricorso in appello, copia autentica della sentenza impugnata nonché copia di tutti i documenti esibiti e comunque acquisiti al processo di primo grado, come da separato indice.
Ai fini del CU si precisa che trattasi di controversia di pubblico impiego.
Con osservanza.

Roma 28 dicembre 2015
 

ALLEGATI IN BANCA DATI PUBBLICA AL LINk 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4_ZMKes3GNlRXczRUJhS1ZsYTA&usp=sharing#list

 
01 TAR sentenza 2481_2013.doc
01 bis Ferraro comunicazione deposito sentenza.pdf
01 quater Decreto MIn Giustizia .pdf
01 ter Dispensa per inettitudine CSM 7 dicembre 2012 su Paolo FErraro .pdf
02 A RICORSO AL TAR.pdf 9:13 am Paolo Ferraro
02 B Ferraro memoria integrativa + docs TAR.doc
02 C FASE CAUTELARE ANTE CAUSAM Ricorso Cds di Paolo Ferraro.pdf
02 D MEMORIA INTEGRATIVA AL CdS versione finale .pdf
03 http---www_repubblica_it-sport-OIL FOR DRUG -.pdf
03 https---it_wikipedia_org-wiki-Oil_for_Drugs.pdf
04 Parere C.G. dic 2008 O.pdf
05 PF1.jpg
05 PF2.tiff
06 LA PROCURA DI ROMA SAPEVA TUTTO .html
07 Stralcio da memoria denuncia del 28 marzo 2014 .doc
08 bis audizioni COMMISSIONE CSM da pag 269 a pag 303.pdf
08 MEMORIALE INTEGRATIVO DENUNCIA DEPOSITATO.pdf
08 MEMORIALE testo INTEGRATIVO DENUNCIA DEFINITIVO.doc
09 BIS circ MIN INTERNI da p 299 a p 309.pdf
10 A ULTIMA MEMORIA DI PAOLO FERRARO AL CSM 4 novembre 2012.doc
10 B MEMORIA AL CSM 9 OTTOBRE 2012.doc
12 la ricostruzione completa Amorosi Rossi Bruno e gli altri .html
14 Stralcio dal MEMORIALE SEQUESTRO DI PERSONA E ACCERCHIAMENTO .doc
16 La eliminazione dalla copia della cartella clinica di test e relazione ferracuti .rtf
17 Reclamo per turni dott Ferraro.doc
18 A Lettera ar al prof Cantelmi.pdf
18 B alcune relazioni FOIANI su fatti dati e altro... H.pdf
18 C Dichiarazione lettera foiani 11 gennaio 2011 .tiff
19 Consulenza Cantelmi.pdf 9:15 am Paolo Ferraro
20 Cartella clinica del Santandrea esito TEST pag 20.pdf
21 Richiesta riapertura procedure archiviata da parte del dott. Ferraro.pdf
22 bis Trascrizione incontro con Cantelmi.doc
23 bis Carteggio Avv. Di Maggio D.pdf
23 ter Carteggio Canali Avv. Minghelli ecc... E.pdf
23 VAlutazione tecnica sulla condotta del Cantelmi relazione Dott.Vannucci.doc
24 Relazioni e certificazioni solo prima fase procedura x dott. Ferraro .pdf
25 CERTIFICAZIONE PROF. CAMERINI del settembre 2012.pdf
26 Relazione clinica Buttarini sul Dr Ferraro.pdf
27 Relazione clinica Marinelli sul Dr Ferraro.pdf 9
28 Relazione del dott. Paolo Cioni al CSM 29 ottobre 2012.pdf
30 CDD GLI USI DEVIATI DELLA PSICHIATRIA E PSICOLOGIA.ANTIDEDALO.
31 A IL CASO FERRARO di Enrica perucchietti.html
31 B UN GIUDICE A ROMA.UN GLADIO NEL VENTRE DELLA DEMOCRAZIA
31 C La vicedna del magistrato FERRARO e il TAVISTOCK INSTITUTE .html
31 D Gli articoli di CORSERA e la prima diffusione della notizia da TGSKY24
33 ARTICOLO DI GIORNALE DOTT. FERRARO denuncia la deriva di M. D.
34 manoscritto e lettere .pdf 9:16 am Paolo Ferraro
VIDEO DVD 
 
www.paoloferrarocdd.eu
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio aveva rigettato il ricorso introdotto dal dott. Paolo Ferraro. Dinanzi al Consiglio di STAto verranno rimessi in ordine la congerie dei dati e fatti tutti falsi e dei dati veri, i primi ricopiati” in forma “ellittica e sintetica”, i secondi “nascosti” dalla sentenza, insieme alle prove della falsità integrale di tutti i “dati”.(travisamento e vizi sintomatici di eccesso di potere)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una amputazione “ortopedica” dello spazio di cognizione del giudice amministrativo, spazio che avrebbe forse stentato ad espandersi del tutto secondo le astratte possibilità, data la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, progettato, all'accertamento giudiziario. 
Ma una cosa è “l’espandersi”, una cosa è la pretermissione globale della realtà e del vaglio doveroso di dati e fatti “presunti” veri nella loro apparenza in realtà meramente artefatta e protocollare. 

Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione TAR aveva formalizzato e “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, “esorcizzando” il vaglio dovuto e necessario.
L'atto notificato e depositiato in Consiglio di Stato, la cui più amplia valenza non può sfuggire, è anche il frutto di quattro anni di analisi studio e acquisizione di prove , e sarà destinato a rimanere, a memoria storica.
 
 
 
ATTO NOTIFICATO il 29 dicembre 2015.
Ecc.mo Consiglio di Stato in. S.G.
Ricorso in appello avverso
la sentenza n. 8018/2015 emessa dalla Sezione Prima Quater del TAR Lazio
Del dott. Paolo Ferraro, nato a Roma il 23/07/1955 (C.F. FRRPLA55L23H501E), res. in Roma, via Edoardo Jenner n. 30 int 5 C.A.P. 00151, oggi rappresentato e difeso dall' avv. dell’avv. indirizzo mail pec: con domicilio eletto in , come da delega e procura in calce al presente atto
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della Sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8018 del 2015, depositata l’8/6/2015, non notificata, con la quale è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto, nella causa n. 2481/2013, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della delibera del CSM prot. 24816/2012 in data 6 dicembre 2012 e del pedissequo decreto prot. n. 1044 del 7.1.2013 con cui è stata disposta la dispensa dal servizio del ricorrente e di tutti gli atti del relativo procedimento.
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio sezione Prima Quater - Presidente Elia Orciuolo, cons. estensore Giampiero LO Presti e Cons. Fabio Mattei- ha rigettato come da dispositivo il ricorso in epigrafe (ALL 1 sentenza 1 bis comunicazione della sentenza circa la data del deposito 1 ter delibera CSM impugnata 1 quater Decreto del ministro di Grazia e Giustizia ),
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione ha “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, che “esorcizzano” il vaglio dovuto e necessario (ALL 2A 2B Ricorso e memoria integrativa nel giudizio di primo grado e ad abundantiam 2C 2D atti della fase cautelare anticipata ) e hanno amputato “ortopedicamente” la intera parte centrale dello spazio di cognizione del giudice amministrativo. Uno spazio che avrebbe stentato ad espandersi secondo le astratte possibilità, anche perchè la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, appare quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, all'accertamento giudiziario. Si procede pertanto oggi, con il presente atto di appello, a rimettere in ordine la congerie dei dati e fatti sottoposti al vaglio e “trattati” in forma “ellittica e sintetica” dalla sentenza.
I. PREMESSA. LA REALTA' I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO.
Una breve premessa di mero buon senso soccorre: se al dott. Paolo Ferraro è stato attribuito di avere una gamba di legno e di non essere idoneo a correre, nonostante corresse e corra serenamente e bene, trattandosi di persona con una pubblica immagine e pubblica attività verificabile altresì, la prova pubblica del suo saper camminare e il suo camminare stesso son già l'indizio grave di quel che è accaduto. Qui poi non si può prescindere dal dare o acquisire nell'ambito del ruolo affidato ex lege, la prova della finta gamba di legno, di come è stata costruita e di chi la ha fittiziamente giustapposta alla immagine e realtà di Paolo Ferraro, e sinanche di come si è operato. Lo stesso identico metro vale per il vaglio della discrezionalità tecnica, nell'ambito e nei limiti della quale si deve espletare una consulenza. Argomentando a contrario basterebbe una buona fattura della gamba ( e neanche è il caso di specie) od un abile inserto nella fotografia (consulenza) per far divenire reale ciò che non lo è, fittiziamente ed al solo scopo del raggiungimento del diverso e sviato fine perseguito, ed il vaglio del giudice amministrativo diverrebbe limitato alla convalida previa verifica formale e di congruità interna di consulenza e provvedimento ( congruità meramente apparente, perchè fondata in tesi provata su dati falsi manipolati od architettati e su una ridondanza e richiamo incrociato di dati, falsi a costruire artificialmente una coerenza interna e un rafforzamento formale di ciò che non appartiene al reale).
Tutta la evoluzione giurisprudenziale sui vizi sintomatici, sul travisamento dei fatti e poi sullo sviamento di potere indica che al giudice amministrativo è affidato il compito di accertare la corrispondenza al reale degli assunti e argomenti dell'autorità amministrativa e di accertare, attraverso il vaglio dei dati e fatti e l'uso accorto della logica, i sintomi che indicano la illegittimità e la etero finalizzazione (o sviamento) dell'operato e dell'impianto amministrativo ( e la potenziale o evidente illiceità penale è ovviamente ricompresa ai fini e nell'ambito del vaglio). Il tutto attraverso gli strumenti affidati al giudice, che al contempo certo definiscono ambiti e oggetto del giudizio amministrativo anche di appello.
Il travisamento dei fatti e la illogicità interna ed “esterna” dei provvedimenti adottati e del provvedimento di dispensa impugnato, nonchè lo sviamento di potere erano e sono il cuore di questo processo. Diremmo, in modo più aderente al caso di specie, che la censura base è costituita, in linguaggio metagiuridico, dalla costruzione e creazione artificiale di una realtà personale inesistente, condivisa artefazione ( ALL 2 bis analisi e documenti pubblici che si intendono qui richiamati integralmente) , mentre il procedimento logico argomentativo adottato apparirebbe strutturalmente deliroide ( se non fosse intenzionale), cioè fondato su fatti e dati inesistenti e travisati in radice, secondo una metodologia “protocollare”. La finalità sviata palese: quella di non far emergere una serie di fatti, attività e condotte in danno e nascondere il di più, ponendo in essere il tentativo di delegittimare prima e “distruggere” poi un magistrato noto ed anche “attenzionato” da tempo, ma per capacità serietà e professionalità indipendente, e da una specifica cordata “individuata” che gode di un potere e capacità di “condivisione” anche indotta.
Incredibilmente un magistrato privo di alcuna neanche minima macchietta professionale, mai oggetto di alcun rilievo ma soggetto di procedimenti assurti ad interesse “mondiale“ (ALL 3 processo OIL FOR DRUG), oggetto di pareri eccezionali che hanno portato alla sua progressione e nomina addirittura con provvedimento del dicembre 2012 (ALL 4 Parere per la progressione), stimato per le sue doti di indipendenza ed equilibrio, viene aggredito con una valutazione di “inettitudine” che attiene a caratteristiche mai esistite e mai indicate in trenta anni di carriera e in oltre cinquanta anni di vita e contraddette non da ultimo dalla qualità della sua attività professionale sino all'ultimo istante, in cui è stato poi “sottratto” al servizio. Un caso che passerà comunque alla storia, ma il finale della sceneggiatura allo stato spetta ancora autorevolmente a codesta autorità giudiziaria. E chi ha scritto questo atto ancora gode della fiducia nelle istituzioni e nella autorità giudiziaria, ben sapendo che esistono vari tipi di uomini e certamente che i magistrati non sono certamente divenuti tutti uguali tra loro.
A fronte di una miriade atti e documenti, introdotti già in fase procedimentale ed acquisiti poi al processo, e di fatti notori di pubblico dominio che attingono strettamente al principio del libero convincimento del giudice come giusta ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio nell’applicazione della legge, ed infine dinanzi al dovere di approfondimento appositamente disciplinato (“1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” e seguito 2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento), il giudice di primo grado ha solo argomentato sulla mera consecuzione logico formale esteriore ( ma illogico sostanziale) tenuta dall'organo amministrativo, pretermettendo tutto quanto non solo entrava in palese collisione frontale e distruttiva di tale “metro”, ma tutto quanto ne dimostrava la valenza di sviamento e finalizzazione illegale del provvedimento adottato. Un caso unico nel suo genere, non tanto e solo per i dati incontestabili sulla attività giudiziaria e professionale del magistrato, ma unico anche attese le prove pubblicamente fornite di una trama solo apparentemente complessa e meno credibile, divenuta chiara intellegibile e riconducibile ad evenienze certo non ordinarie ma ben note secondo esperienza storica ed istituzionale, anche.
Nel frattempo l'odierno appellante, portato a capire ed approfondire, ha immesso nella diretta disponibilità pubblica ed aveva acquisite, ben sapendo casa stava accadendo, prove dirette di immediata percezione, che costituiscono fatti anche nuovi sul piano processuale, e contemporaneamente notori: se ne richiede più avanti la acquisizione e valutazione. Fatti ed antefatti non solo nodali ma NOTORI, trattandosi ad esempio proprio di registrazioni di conversazioni tra presenti atte a costituire prova di attività illegali e delle coordinate attività e decisioni già sotterranee che costellano la vicenda, rese pubbliche.
Ridurre il processo amministrativo a mera verifica formale della sola congruità logica interna procedimentale e della motivazione del provvedimento adottato, nonchè alla mera conseguenzialità apparente delle attività “argomentative” introdotte in una valutazione tecnico discrezionale ( senza neanche valutare la radicale falsificazione a monte di TUTTI i presupposti e dei dati introdotti) rappresenta quindi, eminentemente nel caso di specie, la abdicazione del processo amministrativo dal suo compito coessenziale anziché il riflesso del limite intraneo al vaglio della “discrezionalità tecnica”, che per converso viene ad esser trasferita nell'alveo dell'abuso insindacabile di una manifestazione di volontà assoluta (purchè formalmente prospettata in maniera che esteriormente possa conferirle la sola apparenza di congruità).
II. L'ALVEO DEL GIUDIZIO DI APPELLO, LA ISTANZA DI REIMMISSIONE CAUTELARE IN SERVIZIO REITERATA IN APPELLO E LA INTEGRAZIONE GLOBALE DELLA PROVA.
Ogni profilo verrà illustrato come specifica censure alla sentenza appellata ma si rinnova sin d'ora ed all'esito del primo vaglio degli elementi di giudizio e delle censure, la sostanza della istanza cautelare, già rinnovata nel ricorso di primo grado, richiedendo che siano realizzate prima possibile le condizioni di riammissione in ruolo e retroattiva agli effetti “anche” economici, del magistrato Paolo Ferraro, non solo con riguardo alla indiretta minima ma significante depauperazione professionale coartata dall'allontanamento dal lavoro, né solo con riguardo alla prevedibile ex ante progressione di ruolo ( che era uno degli “obiettivi”). Egli solo ( e non chi è sottoposto a procedimenti penali o a misure cautelari o per fatti gravi a procedimenti disciplinari) sta subendo il gravissimo pregiudizio di non percepire neanche lo stipendio necessario alla sua sopravvivenza e vita ordinaria, non per essersi “ribellato” illecitamente, non per aver sfidato il legittimo potere, non per essere stato indagato, aver commesso reati, commesso fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti , ma solo per non essersi piegato a proposte e ad un potere direttamente prospettatogli come “forte” e “sotterraneo”, ed illegittimo sol per questo.
Dinanzi alle “esplicite” richieste di sudditanza e rinuncia alla indipendenza il dott. Paolo Ferraro ha agito in piena fedeltà al suo ruolo di magistrato ed alla costituzione, rigettandole (la vicenda, come emerge pianamente dal complesso dei dati forniti e necessariamente a conoscenza, nasce dalla “scelta” del ricorrente sulla fine del 2010 di non piegarsi e far emergere fatti gravi per ragioni evidenti, che attingono sinanche alla radice dei valori e regole per cui aveva prestato il suo giuramento entrando nella magistratura, tra i primi del suo concorso, ma persino alla libertà ed indipendenza future dei magistrati).
Alle censure in sintesi e puntualizzazione finale, è dedicata la parte conclusiva del presente appello.
Resta da sottolineare che tutto quanto introdotto con le argomentazioni e prove appresso specificate, era ex ante ricompreso nei motivi del ricorso introduttivo e memoria integrativa e che comunque il vaglio del fatto notorio, dei dati artefatti, delle nuove prove e fatti che dimostrano la costruzione artificiale, è da sempre l'oggetto di questo processo sub specie, se si vuole, anche di vaglio della consulenza. 
Ma nel caso de quo la stessa procedura per dispensa è stata avviata mediante una impalcatura artificiale costruita e ingegnerizzata secondo esperienza che non può essere totalmente ignota a codesto autorevole organo. E i precedenti due tentativi altrettanto. 
E' la pura ma anche evidente verità: non sempre la verità processuale riesce a coincidere con il reale ma nel caso di specie seguendo passo passo gli atti, i documenti e le prove dirette si assiste sub vitro alla ipostatizzazione chiara di una bolla artificiale, un fatto di una enorme gravità che non può sfuggire ad una vera autorità giudiziaria della quale invochiamo la paziente diligenza.
E' in gioco la immagine dello Stato e la vita del diritto e la autonomia ed indipendenza stessa della funzione giudiziaria oltrechè l'interesse pubblico a non perdere un magistrato di grande valore. Poi vengono i diritti individuali lesi ed i valori maciullati. 
Ci permettiamo in questo caso di diversificare perciò anche un particolare accenno argomentativo dell'AVV. Lioi autore del ricorso introduttivo, secondo cui il provvedimento adottato avrebbe arrecato un danno, gravissimo perdipiù, alla immagine dignità e onorabilità e pubblica considerazione del dott. Paolo Ferraro. Attualmente è personaggio noto e stimato, intervistato e autore di un sistema di analisi informazioni e prove unico nel suo genere (ALL.TI 5) e non stupisca il numero degli articoli informazioni servizi video interviste e approfondimenti a lui dedicati, un dato obiettivo. La sua immagine travalica la sede nazionale, mentre lo si sarebbe voluto secondo aruspici ed auspici “protocollari” rinchiuso nel ghetto della distruzione e disperazione: anche il silenzio programmatico adottato ha poi totalmente fallito il suo compito del pari protocollare. Già solo questo , per chi abbia la esperienza o la intuizione di ciò che vi è sotteso, rappresenta prova della matrice e della assurdità di una dispensa per inettitudine che si svela palesemente come “legge del contrappasso”.
Con formula più strettamente giuridico processuale si invocano qui pertanto a premessa, anche tutti i poteri integrativi e dispositivi della prova che l'organo di appello ha e, sol che voglia, può usare, attesa la palese particolarità e gravità del caso.
III. IL TRAVISAMENTO ATTRAVERSO LA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE ED ARTEFAZIONE DEI SINGOLI FATTI E DATI ADDOTTI A GIUSTIFICAZIONE DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA , DELLA “CONSULENZA” E DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA ADOTTATO.
Ripetiamo, solo a noi, una nozione didascalica base del diritto processuale amministrativo:
Il travisamento dei fatti si realizza quando la Pubblica Amministrazione, nell’emanazione di un atto amministrativo, ritiene erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non permette all'amministrazione di rappresentare correttamente la realtà, e quindi potrebbe non permettere di applicare correttamente la previsioni di legge al caso concreto. Il travisamento dei fatti, quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato guidare da interessi diversi da quelli da cui per legge doveva lasciarsi guidare, ond'è che dietro di esso si deve scorgere sempre un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente scorretto di valutazione.”
Non uno dei supposti cardini fattuali apposti a basamento delle “giustificazioni” (motivazioni) addotte, e a fondamento anche dell'argomentare del consulente, risponde al principio di verità e realtà, con la sola significativa eccezione del precedente storico del sequestro di persona patito dal dott. Paolo Ferraro il 21 maggio del 2009. Altresì i dati e fatti vagliati come indicativi non solo non esistono o sono falsi o sono manipolati e deformati in modo pacchiano, ma non resistono neanche al semplice minimo vaglio logico.
  1. La “inettitudine” come giudizio retroattivo ma al contempo prognostico, iperbolico ed artefatto, usando dati manipolati o falsi e “anche” contraddetta dal lavoro giudiziario svolto sino all'ultimo istante dal magistrato.
Questa attuale prima considerazione riguarda solo il profilo della incongruenza logica in sé dell'assunto fondamentale e dei suoi corollari.
IL consulente e poi l'organo amministrativo assumono che il ricorrente “ non possa adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio” fondandosi il giudizio peraltro apodittico ed aspecifico, su fatti (manipolati falsi ed inventati) ma che risalirebbero nel tempo o su caratteristiche supposte come esistenti e preesistenti.
Quindi l'inettitudine dovrebbe essere “genetica” retrodatata o anche datata come ultimo sviluppo al recente percorso professionale del dott. Paolo Ferraro, o alla vicenda “umana” termine cui si allude con sicumera protocollare che ha richiesto integrali falsificazioni e negazione della realtà.
IL ricorso al TAR su questo aveva centrato una delle doglianze in modo sufficientemente chiaro, ma ovviamente equivocata dalla sentenza, come vedremo.
Argomenta” la sentenza oggi appellata “Il CSM , sulla scorta di quanto rilevato in esito agli accertamenti sanitari (il dott. Cantelmi concludeva la sua ultima relazione sostenendo che il disturbo del quale è affetto il dott. Ferraro è tale da compromettere “gravemente l’idoneità a svolgere coerentemente ed esaurientemente i doveri di ufficio del magistrato”) ha ritenuto, secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo evidente che la stessa si configura quale palese alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo, con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo”.
Orbene, a prescindere dal “palese” carattere duplicemente e reciprocamente tautologico del ragionamento (poichè il consulente dice che e il CSM ripete che è evidente che .. allora … ) al giudice è affidato il compito di vagliare criticamente ciò che è stato postulato, con criteri logici e di verifica della rispondenza a criteri scientifici ed ai dati reali, cosa che è profondamente diversa dall'emettere un astratto giudizio a priori di ”evidenza” e “corrispondenza”. L'obbligo della motivazione previsto nel nostro ordinamento non lascia spazio ad un procedere argomentativo apparente che ribadisce solo il contenti formale della determinazione e la presenza formale dei passaggi procedimentali e procedimenti logico formali e la loro astratta conseguenzialità. Qui non si intende evidenziare nuovamente , che il complesso delle valutazioni professionali argomentazioni testimonianze dirette e dati acquisiti, indicano solo, come già era stato ben illustrato in ricorso , che il magistrato Paolo Ferraro era (ed è) un magistrato ineccepibile, serio, professionale con pareri eccezionali e di alta e speciale capacità lavorativa e professionale nonché doti di elevata indipendenza.Tale giudizio risulta ancor più enfatizzato nel parere e trasfuso nella nomina poi a magistrato di cassazione di fascia ulteriore, avvenuta, si sottolinea, nel dicembre 2012 (ovviamente pacifica la totale assenza di qualsivoglia lamentela, anche solo strumentale mentre accade, nel mondo delle aule del diritto per ragioni note ai giuristi e magistrati, ed è accaduto, ma a Paolo Ferraro solo “nelle particolari modalità” soffuse interne al e insufflate nel procedimento amministrativo di dispensa).
In questa sede si intende preliminarmente enucleare solo l' indice sintomatico di irragionevolezza della valutazione “parallela” e della illogicità e contradditorietà del giudizio sull'uomo e sul magistrato, cui si è voluto a tutti i costi pervenire. Si pensi alla contrapposta argomentazione, anche essa se astrattamente postulata, apodittica: la prova comunemente conferita della perfezione professionale del lavoro del magistrato e sino al 18 giugno del 2011, e della sua identità pubblica e nota, dimostra che l'illazione sulla inettitudine è priva di supporto reale e smentita dai fatti, e che si è voluta aggirare la realtà costruendo una impalcatura argomentativa fondata sul nulla o meglio sul falso la cui manipolazione ed artefazione, è provata prima di tutto per , logica e poi per fatti e prove concludenti.
Ma non si intendeva e non si intende però contrapporre, si badi bene, la argomentazione assiomatica di segno opposto, pur scandita da prove ed argomenti inoppugnabili, ma questa altra ben precisa contestazione: se il giudizio di inettitudine retroagisce alla storia (artefatta) del magistrato ed a caratteristiche e percorsi precedenti, come si spiega che mai sino all'operazione gestita nel 2009 e poi in fretta e furia nel 2011 mai a nessuno era neanche venuto in mente niente altro che valutazioni positive e giudizi di equilibrio professionale ?!
La “inattendibile” pantomima si spiega anche attraverso la semplice conoscenza di un interessantissimo precedente storico. che aveva definitivamente portato a miti consigli chi cercava di incastrare il magistrato eccellente. Il clamoroso totale fallimento, nel lontano ma vicino 1995, di un affatto diverso tentativo di artefatta costruzione di una mera ipotesi sgangherata di procedimento disciplinare che vide agire alcuni magistrati, tramutatosi in una sentenza che magnificava ruolo e capacità e geniale professionalitò del dott. Paolo Ferraro, a fronte del momento in cui il magistrato aveva costruito e realizzato una integrale procedura di integrale automazione del lavoro del magistrato (studiata, all'insaputa del magistrato stesso addirittura dal CNR in settore di ricerca sull'intelligenza artificiale e cibernetica applicata). Varrebbe la pena che codesto organo autorevole ne richiedesse la documentazione al CSM, per inquadrare meglio il contesto storico intorno ad un magistrato di “combattuta sotterraneamente“ area vicina a FALCONE, e codesto collegio rimarrebbe trasecolato : fu avviata con un trucco palese . La rappresaglia ordita si concluse con un flop clamoroso.
Ma dopo la breve digressione torniamo alle congetture intorno alla contraddizione logica tra i dati postulati.
Varie le risposte astrattamente “apparecchiabili”:
  1. Nessuno se ne era accorto prima, ma subito dopo bisognerebbe dire di cosa, visto che il magistrato Paolo Ferraro era ineccepibile sul piano che conta, professionalità efficienza, indipendenza ed equilibrio professionale e nella sua vita non aveva dato adito a “pur agognata” possibilità di contestazione (altrimenti sarebbe stata utilizzata concretamente);
  2. tutto andava bene sino al 2009, ma poi bisognerebbe spiegare perchè sul piano professionale è continuato ad andare più che bene sino al 2010 e il procuratore Ferrara abbia dichiarato nel luglio 2010 al CSM quanto in atti ed in ricorso evidenziato e qui solo richiamato senza inutili ripetizioni con riguardo alle dichiarazioni inequivoche del 2010 “ Il dott. Paolo Ferraro è un magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo, ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa. Insomma lui lavora ed esaurisce quello che gli si manda e di lamentele personalmente non ne ho” . Si rinvia peraltro alla compiuta analisi delle dichiarazioni sul magistrato FERRARO nel corso delle audizioni del giugno 2011 integrata nel ricorso (ALL 02 A) .
  3. tutto è andato bene sino al gennaio 2011, ma poi occorrerebbe spiegare cosa sarebbe andato diversamente dal gennaio 2011 in poi, se non ve ne è traccia nel lavoro professionale e come possa un magistrato inetto professionalmente o privo dell'equilibrio cognitivo far andare bene tutta la propria attività professionale senza alcun rilievo se non di eccellenza positiva.
La semplice verità prospettata è che tutto è andato “bene” (salvo quello che covava sotterraneamente), sino a che Paolo Ferraro non si accorse di ciò che accadeva nella abitazione della Cecchignola e poi volle capire ed andare sino in fondo, indi subì un blitz organizzato e poi decise di illustrare la operazione criminale che aveva patito nel maggio 2009 redigendo 93 pagine di dettagliato MEMORIALE e altrettante di allegati fornendo le prove base su più piani di quello che era accaduto a suo tempo, e qui la prima causa della necessità finale di tentare di schiacciarlo di corsa ovviamente ingigantita da i vari precedenti ed antefatti che potevano emergere e che sono TUTTI emersi con prove dirette di pubblico dominio.
Il MEMORIALE del dott. Ferraro fu depositato al CSM e proprio da Giovanni Ferrara, procuratore capo, nella convocazione in commissione del 1° giugno 2011 e subito prima che, di seguito a lui, convocati tutti quella mattina, venissero a dogliare sul filo della patente illogicità alcuni aggiunti, non Pietro Saviotti, ed altri no e non Alberto Caperna.
Ed è evidente che mentre si è data labile forza argomentativa alla consulenza citando fatti inesistenti, manipolati, ed artefatti e nascondendone veri, si cadeva in una lapalissiana contraddizione.
E tutti si son ben guardati dal parlare del contenuto del MEMORIALE e prove annesse in faldone e DVD, mentre ben avrebbero in astratto potuto arzigogolare se non fosse che un po' la evidenza di prove, un po' il contenuto scottante, un po' i segreti che si celavano dentro e dietro ai fatti, hanno consigliato di montare una pantomina incentrata su“ Paolo Ferraro dice cose criptiche”.
A questa era stata fatta precedere una relazione di “un” ufficiale di pg il cui tenore non è smentito qui, ma viene smentito dallo stesso tenore del coevo MEMORIALE in atti. Chi ha scritto quel MEMORIALE , e si esprime a voce ancor meglio, non solo non ha né lo stile né i passaggi né le convinzioni che sono state “solleticate” alla attenzione, ma non ha i contenuti, ingenui immaturi e primitivi che si è voluto attribuirgli. Una mera comparazione (doverosa) scioglie ogni possibile dubbio.
Resta invece il “mistero ancor più assolutamente irresolubile” di come possa aver “detto cose criptiche“ il magistrato Paolo Ferraro (e si noti il linguaggio prescelto e il termine “cose” adottato anche da parte di magistrati con un linguaggio “infantile”).
Il dott. Ferraro avvisò con dettagliati racconti i magistrati dell'ufficio, ingenuamente forse oppure ignaro in buona fede di realtà e dinamiche a lui estranee. Paolo Ferraro, da sempre impegnato e attento nel senso positivo del termine ai magistrati dell'ufficio, ed avvezzo allo scambio e attività istituzionale attiva (per storia indiscussa), informava di fatti completamente ricostruiti con dettagli di prove in un MEMORIALE DI OLTRE 90 pagine. E, come andiamo illustrando, il mistero ancor più arcano e profondo in questa non tanto kafkiana quanto immonda vicenda, consiste al fondo nel come si possa ridurre anche la semplice logica, ad un optional, ed accettare una prospettazione riferita al dott. Paolo Ferraro assurda e palesemente inverosimile.
A tacere della circostanza ormai analizzata e resa nota che “la Prcura di Roma sapeva tutto e che le indagini FIORI nEL FANGO due all'epoca ignote al dott. Paolo Ferraro rivelano che non solo la Procura di Roma era perfettamente a conoscenza dei circuiti militar deviati per indagini dirette ( Efebofilia, pedofilia e così via , cioè quanto oggetto delle denunce del dott. Ferraro ) ma vi erano addirittura intersezioni legate ad un personaggio chiave tra la indagine fiori nel fango, la Cecchignola ed il caso Marrazzo (ALL 6 e vari articoli di approfondimento tutti contenuti nel sistema informativo ALL 9 ). Tutti dati fatti ma questa volta veri .
E resta l'ultima opzione “apparecchiabile”, la più indefinita confusionaria e plastica possibile. Il giudizio di inettitudine nel senso proprio inteso dal legislatore (configurato a “palla di vetro“ senza darne una ragione plausibile e senza più agganci concreti anche solo credibili ma legando al giudizio falso pregresso la considerazione “è evidente che” ) si riferiva prognosticamente al futuro poggiandosi a ipostatizzata patologia “esistente ma preesistente”, che non è patologia ma una triade di disturbi (sul merito delle “invenzioni” entreremo partitamente). UN pateracchio illogico costruito mediante una sequenza di target apposti sulla necessaria artefazione e manipolazione dei dati anche passati. Ma sorge la domanda perchè anche i dati tutti artefatti attesa la arrogante e tautologica esibizione di potere “diagnostico” ?! Semplicemente perchè chi ha anche solo disturbi del genere non potrebbe non avere “precedenti”, “ricoveri pregressi” e segnali chiari nella attività sociali, di vita e lavorative. Di qui, da questa affermazione ed obiezione che per chi sa di psicologia un minimo solo da formazione RAI educational, sarebbe insuperabile e di per sé concludente, la spiegazione dei falsi immessi direttamente od allusivamente a costruire un quadro artificialmente fabbricato, in varie forme, e del perchè tutti i fatti e dati veri palesi appaiono incontrovertibilmente nascosti. (una sfrontatezza umana e professionale ma ben altro: i membri di un organo pubblico in uno Stato di diritto non possono permettersi questo procedere arbitrario in quanto contitolari di un potere non “totalitario ed assolutistico“ suggestivamente autoreferenziale. Di ogni potere e di questo potere e del suo corretto uso esercizio e conformazione si deve rispondere, e non certo solo alla sola legge svuotata come formale intelaiatura di contorno ma intesa come sostanza e costituzionalmente orientata, nel nostro sistema, ancora vigente) .
E qui sovviene una specifica denuncia ( tra gli esposti e scritti in atti ) depositata a polizia giudiziaria e presentata da Patrizia Foiani, convivente col ricorrente dal dicembre 2010. denuncia debitamente depositata a sua volta al CSM, chiara ed inequivoca ed agli atti del processo.
Silvia Canali, avvocato ex coniuge divorziato ( dopo sue vicende emerse anche quelle da prova certa pubblica fornita, e cognata di Lucio Caracciolo, geopolitico di fama e ruolo internazionale convocato a prestigiosi consessi, uno tra tutti IL BILDERBERG), ed una dei co-artefici del tutto, le aveva telefonato raccontandole tra tante ignobili menzogne frutto di manipolazione patologica che il dott. Paolo Ferraro (che non aveva mai usato neanche una aspirina sino al 2009) aveva “subito ricoveri a venti anni”. Questo il curriculum universitario dell'odierno ricorrente che in tredici mesi aveva all'epoca fatto tredici esami all'università, vinto un concorso pubblico ed era diventato impiegato pubblico a 20 anni, coltivando sport, vita affettiva, ed infine tra l'altro anche impegno anche sindacale. Ma quel che conta ora è la INVENZIONE e la finalizzazione della invenzione, non chi era ed è Paolo Ferraro,e solo attraverso l'esame degli incartamenti in atti si perviene senza ombra di dubbio alla certezza più amplia e generale che si andava manipolando e costruendo su più fronti, percorsi, episodi e fatti che dovevano creare un quadro artefatto. A conforto del ruolo in questa orchestrazione di una dei protagonisti, appena sopra citata, si allegano come FATTI E DOCUMENTI una sconvolgente memoria con allegati di prova che e denuncia per calunnia indiretta che parlano da soli (foto) (ALL7) e un video audio di registrazione tra presenti che illustra meglio di ogni altro quale macchinazione abbia apportato pezze giustificative artefatte alla procedura per dispensa aperta di corsa quando il dott. Ferraro predisponendo il MEMORIALE andava diritto per la strada della tutela della incompromessa indipendenza del suo ruolo, e del resto. (ALL 7 bis video audio in DVD).
E solo le invenzioni, e tutte le invenzioni collegate e pacificamente false e smentite da logica fatti e prove, sono il substrato costruito sul quale si è poggiata la operazione volta ad impedire da ultimo la denuncia ad autorità giudiziaria di Paolo Ferraro ed il tentativo di eliminazione prima dalla magistratura e poi oltre. Ed è già ben grave, come vedremo, anche solo una chicca “palese”, l'uso mellifluo e falso della espressionericoveri” da uno psichiatra consulente di un organo pubblico, convinto di poter dire quel che vuole e di poter rimanere impunito. Ma l'argomento sopra introdotto della premeditata costruzione ed introduzione di falsi apre la porta alla tematica di un ordito costruito e preparato, da tempo. Con calma, che tutto diverrà chiaro e lampante attraverso l'esame paziente equilibrato e pacato di codesto autorevole organo di giustizia.
  1. I singoli fatti od elementi di fatto secondo logica prima ancora che come fatti di merito.
Tutti i fatti, artefatti e dati che verranno qui trattati anche solo secondo banale logica sono direttamente o de relato richiamati nella sentenza appellata, appaiono intranei al procedimento immessi nel/nei provvedimento/provvedimenti/delibere e nella delibera finale e reintrodotti direttamente o de relato nella motivazione della sentenza oggi impugnata.
  1. La diffamazione ordita e la sua intrinseca illogicità ed il ruolo contraddittoriamente condiviso da alcuni aggiunti della Procura di Roma . Un canovaccio recitato, “protocollare” .
Il giorno 1° giugno 2011 entrò al CSM nella audizione improvvisata in fretta e furia perchè si era “sparsa la voce” della esistenza di un dettagliato MEMORIALE con prove, l'allora Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, che aveva proprio esibito e depositato, (appena stampato da file!) su carta, il MEMORIALE allegato agli atti del procedimento di dispensa e processo amministrativo. “Non si voleva” entrare o far entrare nel merito delle prove e dei dati relativi, e il MEMORIALE (ALL 8) sarebbe rimasto agli atti INVISIBILE al CSM , AL TAR , alla AVVOCATURA DI STATO con il relativo faldone di documenti e prove. Subito dopo, la stessa mattinata alcuni aggiunti, come il Procuratore, recitarono una parte che NON POTEVA NON ESSERE ARTEFATTA E CONCORDATA E NON POTEVA NON APPARIR TALE anche agli occhi della COMMISSIONE E POI DEL CSM. Come potesse Paolo Ferraro dire difatti “cose criptiche” dopo aver dettagliato novanta pagine chiare e di descrizione di fatti con prove correlate, rimane “un mistero irrisolvibile” ovvero meglio la prova di una falsità collettiva preordinata. ( ALL 8 bis pagine da a sull'audizione di “alcuni” magistrati semidirettivi della Procura di Roma )
Ma è ancor più un mistero come la mera logica non sia stata infine “applicata” dal TAR di Roma ( la logica si verifica e si ha, non si applica, a voler essere pedanti). Con la sentenza di primo grado il giudice amministrativo del Lazio ha fatto riferimento alle dichiarazioni di quella mattina senza dar conto della loro intrinseca illogicità e del correlato vincolo a dire il vero, non smentibile sulla attività professionale del dott. Paolo Ferraro.
Questa è la seconda delle innumerevoli “foto“ della gamba di legno da sovrapporre alla immagine del dott. Paolo Ferraro. E se non le valuta il giudice amministrativo, e da per vero il falso, come può il ricorrente difendersi da una evidente attività di mobbing concertata per fini che hanno una dimensione istituzionale (ovviamente) e spiegazione molto più amplia ?! ,
Ma ben più grave è la circostanza che il TAR non solo non ha evidenziato le ben diverse e debite dichiarazioni dell'aggiunto Pietro Saviotti, responsabile del settore Reati contro la Personalità dello Stato, ma le ha appaiate di fatto, e sorvolando, alle altre dei bugiardi preordinati, di fatto risultandone “mascherato” il contenuto specifico.
  1. le dichiarazioni difformi e la indicazione testimonianza di Pietro Saviotti , deceduto per infarto da cause naturali da accertare l'8 gennaio del 2013.
Nel ricorso introduttivo al TAR /redatto dall'AVV Lioi (che ha poi rinunciato al mandato ) erano state richiamate le “famose” dichiarazioni di “alcuni” Aggiunti su Paolo Ferraro, evidenziandone involontariamente in modo implicito la preordinazione e la “doppiezza” loro prudente. analizzata qui la loro illogicità ed incongruenza più che sintomatica da questo punto di vista. Ma occorre ancora dettagliare che, mentre nel MEMORIALE risultavano quali persone denunciate, furono sic et simpliciter ascoltati il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, e l'aggiunto Nello Rossi, ben direttamente coinvolto a sua volta, senza concedere alcun diretto contraddittorio al dott. Paolo Ferraro. A mero titolo di esempio Agnello Rossi, insufflò letteralmente con tono e frase studiata che i collaboratori del dott. Paolo Ferraro gli vogliono bene e “lo aiutano”. Già solo quella frase a confronto della immagine pubblica tenuta e della innumerevoli attività pubbliche espletate dal ricorrente da Paolo Ferraro nei quattro anni successivi rivela un intento criminalmente diffamatorio. Per non parlare delle inequivoche dichiarazioni scritte e sottoscritte dal personale unico in contatto diretto e continuo col dott. Paolo Ferraro col suo lavoro e sul luogo di lavoro. (tutte da sempre allegate agli atti).
La mera lettura di ciò che disse Pietro Saviotti con grande precisione ed autorevole consapevolezza, non solo rende invece non credibile il suo esser accomunato agli altri recitanti il canovaccio illogico inventato per assicurare ed ottenere la sospensione cautelare di Paolo Ferraro e poi fare da sostegno argomentativo alla “motivazione” del provvedimento definitivo di dispensa. In questo ruolo questi falsi ed il relativo “canovaccio” sono giunti intonsi e non “vagliati” sino alla sentenza che lo cita come prova a carico del magistrato Paolo Ferraro.
Il TAR a fondamento della congruenza del provvedimento di dispensa e delle valutazioni del consulente, in più chiari termini detto, ha esibito le assurde e contraddittorie illogiche ed artefatte dichiarazioni accomunandole, e semplicemente “ripetendo” le giustificazioni apposte dal CSM.
Invitiamo codesto autorevole collegio ora a riflettere sul contenuto intrinseco delle dichiarazioni dell'AGGIUNTO della PROCURA di Roma per il gruppo REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLA STATO, deceduto per infarto per cause naturali da accertare il 7 gennaio del 2012.
SAVIOTTIPosso riferire che negli ultimi mesi, direi forse negli ultimi 5 -6 mesi, ha fatto riferimento a me, per venire ad esporre, io li chiamo dei suoi problemi personali, in realtà per venire ad esporre delle sue ipotesi o dei suoi timori su vicende che lo avrebbero coinvolto direttamente e sulla connessione tra queste vicende e altri fatti interni all’ufficio o di cronaca che potevano riguardare accadimenti, omicidi o altro che si verificavano e che venivano diffusi dalla stampa o portati comunque all’attenzione dell’ufficio per questioni di competenza. In questo contesto, quindi in queste occasioni, sarà venuto da me 5 o 6 volte, credo, a distanza di qualche settimana una dall’altra.
OMISSIS … In alcune occasioni ha fatto riferimento sicuramente a una disattenzione dell’ufficio verso quelle ipotesi che lui andava formulando. Io di questa sua vicenda personale con questa signora non so nulla e lui non si è mai soffermato sul suo rapporto personale con questa signora, ma in più occasioni mi ha fatto riferimento a delle situazioni oscure, sospette che si concentravano sulla caserma della cecchignola…. OMISSIS …”
Non serve che codesto collegio legga (in atti anche queste) le indicazioni a riguardo ed analisi del dott. Ferraro. Codesto collegio ne potrà se vuole rimanere all'oscuro, ma il memoriale parla ed illustra il caso cui alludeva Saviotti (altro che “cose criptiche”) mentre vari articoli indicano il di più che “appesantirebbe” il lavoro e la coscienza di qualunque giudicante. Si allega in sistema informativo autonomo operante in locale su pc un intero corpo costituito da circa duecento articoli con connessione a prove audio e video audio ( ALL 9 IN DVD “SISTEMA INFORMATIVO attivabile cliccando sul file index.html ).
In conclusione (terza “gamba di legno”) ricorrenti nella procedura e nei provvedimenti del CSM nella consulenza e nella delibera finale del CSM, tutte le dichiarazioni riportate infine in sintesi o per rinvio dalla sentenza sono palesemente illogiche, false e contraddette da documenti in atti e dalla persona del dott. Paolo Ferraro, e manipolate anche accomunandole.
Non minore pregio ha il rilievo che nessuno mise in evidenza pècche professionali, perchè non era possibile indicarle ( vieppiù dopo il flop già del 1995) ma perchè la strategia adottata e concordata della scissione tra personale e pubblico del dott. Ferraro accomunava certi magistrati, una certa psichiatria deviata e contorni. La comunanza di indicazioni esplicite tra Giovanni Ferrara e lo psichiatra criminologo e ben altro (servizi , servizi militari, legami geo internazionali e colleganze) Francesco Bruno, illustra plasticamene tutto.( indicazioni e spiegazioni più approfondite oltre).
  1. La denuncia della psico-setta setta esoterico militare a mera “copertura satanista” e le innumerevoli prove che stanno facendo il giro del mondo e la assoluta evidente illogicità della c.d. “relazione” di pg.
Questa non è la sede per illustrare l'insieme delle prove pubbliche ascoltate da centinaia di migliaia di persone sulla esistenza ed attività della psico-setta esoterica a basamento militare e copertura (anche) “satanista”. E il termine non evoca “esorcismi” ma semplicemente la analisi di condotte criminali come spiegato non da un quisque qualunque ma nella Circolare del Ministero dell'Interno he istituiva nel 2006 le S.A.S. ( Allegata da sempre al memoriale e qui solo per comodità ALL 9 bis da p 299 a p 309).
Ma le prove essenziali ed i brogliacci e gli audio e la loro analisi erano nelle carte del CSM, del consulente Cantelmi, che aveva accesso agli atti del procedimento, e nelle carte della Procura di Perugia e lo sono agli atti della Procura di TERAMO e nelle carte del TAR e sono arrivate “intonse concettualmente” ed occultate dietro od associate in un a sua volta ridicolo “epiteto” illogico di non verosimiglianza.
Nel frattempo dopo cinque anni vi è un sistema di analisi e prove concludenti implementato che ci permettiamo di allegare tutte (ALL 9, anche per il carattere di novità di molte). Ma se mai si trattasse di argomentazioni ed autorevoli valutazioni congruenti e chiare, ma non condivise, come mai si è impostata da subito una becera ed infantile caricatura personale ed una iniziativa volta a “distruggere “ il magistrato Paolo Ferraro ?! La risposta che è ovvia, come retorico l'interrogativo, deve tener conto anche dell'altro che è emerso e poteva emergere: tutto venne già inizialmente dettagliato al livello delle conoscenze dell'epoca dal dott. Paolo Ferraro in due distinti memoriali integrativi ed in ulteriore esposto al CSM. Lì tutto e lì anche il totale silenzio su considerazioni fatti e prove, che rimane a prova ( ALL 9 in DVD già indicato ALL 10 A e 10 B Esposti memoria al CSM e 10 bis faldone depositato al CSM).
Oggi con prove dirette pubbliche e di pubblico dominio, mentre prima il dott. Paolo Ferraro dimostrava che solo la spiegazione di un ordito concertato e criminale aderiva alla prova dei falsi e delle attività in danno di cui forniva diretto riscontro, oggi si può serenamente affermare che un ordito tipico, da apparati deviati e magistrati partecipi, è stato scoperto e analiticamente portato a conoscenza in tutti i suoi contesti ed antefatti e nella sua generale rilevanza ed applicazione anche “ad altri”, e che nessuna prova contraria sussiste. Citiamo qui il video audio con la registrazione diretta nell'ambito della quale due importanti psichiatri candidamente confessano che la loro struttura si “occupava” di magistrati politici e ministri dopo aver dato sfoggio della costruzione manipolata di falsi e fesserie e il video audio che fornisce la prova del collegamento di Silvia Canali con il procuratore di Roma e del di lei ruolo ( ALL 11 A e 11 B in DVD).
E nella “giustificazione“ della sentenza del TAR ancora si legge a basamento della procedura del CSM la “confessione istituzionale”: è stata costruita la procedura per le denunce di Paolo Ferraro.
Ma se esse erano e sono quello che ormai appare pubblicamente, come si può porre a fondamento di questa insensata dispensa la scoperta della situazione antefatti e contesti in cui era stato premeditatamente “collocato”, nell'ambito ti tentativi protrattisi in una pluriennale attività, il dott. Ferraro, come al solito avvezzo a capire ed agire.
Eh già, perchè nel frattempo è stata resa pubblica la prova e ricostruzione dettagliata che a muoversi per ottenere il risultato della immissione inconsapevole nella Cecchignola, era stato Roberto Amorosi, magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero degli Esteri nel 2006. Ministro Massimo D'Alema, dei rapporti tra Massimo D'alema e Francesco Bruno (ALL 12 ) e degli intrecci e rapporti tra questi ed il citato Lucio Caracciolo sinanche compresente e condividenti il Convegno A PAESTUM sulle attività di “intelligence e difesa nazionale” dell'ottobre 2008, a pochi giorni dalle attività ed iniziative della Cecchignola scoperte al volo dal dott. Paolo Ferraro .
E la registrazioni audio di conversazione tra presenti con il magistrato Agnello Rossi, coinvolto nelle vicende, che di fatto confessa che tutto era nato intorno alla difesa del segreto e dei segreti sottesi al caso CECCHIGNOLA (ALL 13 in DVD) completa il quadro, perfezionato dalla dichiarazione di appartenenza e vicinanza ad una area esoterico militare proprio del magistrato della Procura di Roma Stefano Pesci e sin dai tempi de suo essere avvocato a Bologna (ALLEGHIAMO - 14 - in DVD per mero zelo il video audio , ma in questo caso si tratta di documento equiparabile a testimonianza, a nostro stesso avviso non utilizzabile). Oggi neanche uno solo di quei segreti è rimasto tale.
Occorre ancora lasciare sul lastrico e privo della attività intellettuale ed impegno istituzionale che sempre ha meritato uno dei migliori magistrati italiani se il fine di nascondere ed occultare non ha più senso ?!
  1. La denuncia per sequestro di persona, un antefatto nodale.
   Si verte ora dell'unico evento fatto vero nel suo oggettivo fenomenico accadimento. La lettura del memoriale, che non è “vietata” in quanto inquadra il contesto e le scoperte del dott. Paolo Ferraro, ma anche il fumus e le ragioni della attività in suo danno antecedente e successiva, appare illuminante. Ma la descrizione rispondente al reale di ciò che intervenne nel 2009 e delle relative modalità rende edotto di cosa come e perchè si è mosso contro il magistrato Paolo Ferraro, dopo le scoperte ma ancor prima. Eppure il MEMORIALE “non esiste” e non deve esistere. Riportiamo qui (ALL 14 ) lo stralcio che riguarda il sequestro di persona sottolineando che la documentazione in atti semplicemente comprova tutto e le indicazioni sulla natura criminale della attività sono confermate dalla documentazione che è in atti. Quindi ai fini processuali interni non di”ricoveri” si poteva parlare ma di un ed uno solo da sequestro di persona e si badi che il dott. Paolo Ferraro consapevole del cerchio che gli si andava chiudendo contro, prese ferie in quei giorni e concordò col medico reso edotto la strada del ricovero volontario convinto che i test subito fatti e che hanno fatto subito emergere la macchinazione sarebbero bastati a destrutturare l'ordito.
  Ma con l'occasione, e parlando di cerchio si allega anche la registrazione di conversazione tra presenti delle rivelazioni fatte da persona che collaborando coi servizi ha avuto modo di ricostruire cosa, da quando come e perchè si muovesse intorno al dott. Paolo Ferraro di provata fede democratica, indipendente e capace … troppo .. altro ... che inetto . ( ALL 15 video audio in DVD ).
  1. le falsità inventate al momento della fase successiva al suo sequestro di persona nel 2009 o la manipolazione della anamnesi costruita artificialmente al momento successivo al sequestro di persona
Entrano nel quadro delle radicali (ma immonde per provenienza od attribuzione) falsità sinanche le poche frasi sgrammaticate e prive di sottoscrizioni stilate nella allora cartella clinica dell'Ospedale Sant'Andrea (23 maggio 2009) quali artefatta “ANAMNESI” , dopo il sequestro di persona del dott. Paolo Ferraro, volto ad impedire che portasse denuncia dei fatti precedenti alla autorità giudiziaria competente (si legga una buona volta il MEMORIALE chiaro univoco dettagliato quale documento “di parte” agli atti).
Difatti le allusioni sintetiche al “quadro ed ai pregressi” ( studiatamente ellittiche ) fanno entrare in gioco mascherato tutte le falsificazioni introdotte . Compito nostro, e non sembrava servisse , illustrare e provare, e compito della giustizia è prendere atto di esse e della loro integrale falsificazione.
E' proprio la lettura sbalordita da parte del dott. Paolo Ferraro di quelle righe sgrammaticate che fornì la prova logica definitiva di un ruolo attivo e concorrente di alcuni familiari ( come sempre accade, necessariamente, in vicende che siano caratterizzate da interventi “protocollari” di destabilizzazione mediante psicologia dinamico relazionale applicata e gestita in funzione dell'obiettivo e segnatamente di persone appartenenti o limitrofe per cerchia a certi ambienti di potere ).
Si allega a contestazione prova e documentazione la puntuale ricostruzione delle falsificazioni ( ALL 16 ) e si riporta di seguito uno stralcio, con una banale raccomandazione. Si impersonifichi il collegio con il magistrato dott. Paolo Ferraro costretto a ripristinare di fronte a tonnellate di menzogne costruite a tenaglia punto per punto la verità . Non è questa secondo logica e buona fede già una prova in sé di cosa si è mosso realmente e del perchè e di cosa si dovesse coprire, e non è evidente che anche il membri del CSM non potevano che sapere ?!
Le allucinate affermazioni riferite ad alcuni "parenti", oggetto di invenzioni di sana pianta, e incredibilmente riportate come anamnesi, da lui per la prima volta lette ora, furono certamente precedute dall'analisi dal Dott. Ferraro fornita subito all'ingresso dell'Ospedale, e ritenuta dal Prof. Amedeo Ruberto "verosimile" (p. 3, cartella clinica di Pronto Soccorso, 21' riga della risposta).In essa egli indicava la trama di un vero e proprio ordito, da lui subito; oggi ne esistono prove pubbliche INSUPERABILI e in via logica coerenti.
Tutta la vicenda è analiticamente e puntigliosamente riportata nei suoi elementi dal Dott. Ferraro nel memoriale del 2011, noto ormai presso vari Procuratori della Repubblica.
La totale falsificazione della anamnesi è ricavabile passo dopo passo da una semplice verifica che può volta per volta essere anche pubblicamente attivata.
Ad esempio, la asserzione "incredibile" "figlio non tanto desiderato e voluto" riferita a Francesco è frutto di una folle falsità.
Francesco fu generato, voluto intenzionalmente dal Dott. Ferraro e dalla sua prima moglie, mentre si trovavano in vacanza in Sardegna.
La asserzione "a cui segue un periodo di deflessione umorale", riferita al periodo dall'Aprile 1983 a tutti gli anni a seguire, è PURA MENDACIA, invenzione malata e strutturata.
E ovviamente forse messa a conoscenza di suo figlio Francesco, ignaro o forse no di chi agiti acque torbide e malate.
Il Dott. Ferraro, alle stelle per essere giunto alla meta importante di Magistrato, avrà anni di impegno, vivaci, sereni, estremamente gratificanti e pubblicamente confermabili da CENTINAIA di persone, tra cui tutti i Magistrati dl proprio corso, tutti i Magistrati romani, gli amici ed i conoscenti.
E' ovviamente falso che "vince successivamente il concorso" (!). Il Dott. Ferraro è passato agli orali del concorso in Magistratura nel 1983, poco meno di un mese prima della nascita del figlio Francesco, profondamente amato.
E' letteralmente falso che lui si sentisse "perseguitato da un cancelliere a Terni" (!!!!). E' invece vero che il Dott. Lombardini, all'epoca vivente, pose in essere una serie di condotte aggressive nei confronti del Dott. Ferraro, per “inimicizia politica e motivo personale”, e tali da richiedere l'intervento dell'allora Pretore Capo di Terni, che intimò la cessazione delle predette condotte, e fu sul punto di trasferire motivatamente il detto Cancelliere.
Dopo il suo arrivo a Roma, il Dott. Ferraro tornando a Terni, invitato dal Foro per una festa, apprese le ragioni del tutto personali e di "gelosia" del detto Lombardini, riferitegli ridancianamente da più Avvocati.
Quale sia la stima del Foro di Terni e l'immagine lasciata dal Dott. Ferraro è pubblicamente noto, come sono noti i pareri ECCEZIONALI formulati sulla sua persona.
La artata e altalenante descrizione di salti umorali, in lui da sempre totalmente assenti, e la indotta ed artefatta  suspicio circa una vita “bipolare”, indicano un carattere di vera e propria falsità strutturata delle invenzioni riferite o verbalizzate,  e comprovano che vi fu una esterna trasfigurazione concettualizzata ed organizzata concettualmente.
E' altresì assolutamente falso che quando nacque nel 1986 Fabrizio Ferraro, egli dimostrò “più entusiasmo”. Dimostrò infatti solo lo stesso entusiasmo perché una creatura umana meritevole di affetto ed amore era venuta alla luce. Punto e basta.
E' completamente falso che egli e la prima moglie litigassero: dal marzo 1985 era purtroppo calato il freddo gelo della separazione morale .
Egli non era solo molto impegnato tra il giugno 1985 e 1987, ma viveva da pendolare; inoltre lavorava giorno e notte, ma ciò non gli impedì di aiutare per ben due tesi di laurea la moglie.
Tornò a Roma, invitato dalla Dott.ssa Matone ad occuparsi di attività dirigenziali, presso la DG II. PP.  Del Ministero di Giustizia e scelse la strada di riavvicinarsi a casa, avendo profonde gratificazioni dal nuovo incarico.
E' falso e letteralmente inventato che alla fine del rapporto con la prima moglie, nel Novembre 1993, il Dott. Ferraro ebbe "deliri di gelosia" .
E' vero invece che il rapporto, andato in crisi nell'aprile/maggio 1992, in contesti e quadro da approfondire, alla luce di elementi nuovi acquisiti oggi, si concluse nel detto periodo e che si ruppe una solida passata esperienza di dialogo libero ed aperto.
Allora il Dott. Paolo Ferraro era addetto alla Presidenza della Corte Costituzionale, membro del (prestigioso) Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma; migliore, più o meno, Magistrato della Procura Circondariale di Roma, a pieno ruolo, e motore impegnato di un settore della Magistratura. Le vicende e trame interne, di allora, sono oggetto di riferimento anche da altri, ed in altre sedi.
Una piccola chiosa necessaria, anche se non “strettamente” pertinente.
Suoi pubblici, dichiarati e manovranti "rivali", Giuseppe Cascini, nipote di Achille Lauro, e Stefano Pesci, vero e proprio gregario ed interfaccia del Cascini.
Amato e stimato dalla quasi totalità dei Magistrati, riconosciuto e portato in palmo di mano, sereno e aperto, ma oggetto della più grave minaccia che si possa fare ad un Magistrato: "Tu sei ingombrante... ti dobbiamo togliere di mezzo": minaccia ricevuta personalmente da Giuseppe Cascini, nella fase di una preliminare riunione di Magistratura Democratica su Falcone, Direzione Nazionale Antimafia e art. 416 bis C.P., verso la fine del 1991.
Le successive due riunioni, in uno scontro interno, videro il Dott. Ferraro schierarsi, motivare ed intervenire a favore di Falcone ed a difesa della DNA.
Fallito l'attacco interno, venne convocata una riunione riservata della “Nomenclatura”, con disappunto del Dott. Ferraro (il periodo è il Febbraio 1992). I particolari oggettivi e tutti comprovabili sopra elencati presentano rilievo per ciò che invece è accertato concretamente e per fatti concludenti, come ordito ed avvenuto tra il 2007 e 2009.
Nel maggio del 1992 entrerà in crisi definitiva il rapporto con la prima moglie, che si era ricostituito dal 1990 in modo gratificante.
La crisi è dovuta a fattori esterni, sempre oggetto di allusione ma mai concretamente specificati dalla Daniela Plocco.
Il Dott. Ferraro non ha mai accusato la sua prima ex moglie di nulla che avesse a che fare con "filmini pornografici" (?!), né prima né dopo la crisi coniugale.
Egli interruppe ogni rapporto con la detta nel novembre 1993,
E' vero piuttosto che sua sorella, in sintonia con suo fratello (il Dott. Ferraro non era a conoscenza di questa intesa, di cui apprese in un momento successivo), nel maggio 1992, gli suggerì di andare a parlare con il personale di una struttura allora esistente in via Cimone a Roma.
Egli aderì, ma aveva forti perplessità; parlò della crisi di coppia, e l'addetto ai colloqui per le crisi di coppia gli disse letteralmente "questa è solo una normale crisi coniugale, e non abbiamo bisogno di alcun prosieguo".
Comunque in una trasmissione radiofonica recente condotta da DAVID GRAMICCIOLI, reperibile in rete, vengono indicati tra l'altro nomi e fatti risalenti al 1992 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9wgGyZk1D9o e fatti arrivare al Dott. Ferraro mediante telefonata ricevuta in presenza di testimone.
Incredibile la indicazione "conobbe allora (nel 1995) la futura seconda moglie che aveva già due figli (???!?)": una pura idiozia.
Silvia Canali, letteralmente “mandatagli” dalla Segreteria del Procuratore Capo quale praticante Vice Procuratore Onorario, era ahimè altra persona, ed in ben altra situazione.
E' invece vero che verso la fine del 1996 (anno in cui egli denuncia pubblicamente la deriva della organizzazione che allora chiamava "Magistratura democratica" - si veda l'articolo linkato https://docs.google.com/leaf?id=0B7srLT3vW5caZTI5M2UwYmYtNzFkZS00ZGYzLWI0NDItY2MzNDQ1ZWM5ODEw&hl=en_US ), si imbatté in due foto che rappresentavano il salone della abitazione di via Tilli, di sua proprietà, ed una donna mora a viso celato, in posa sensuale. Poiché l'ambiente interno era perfettamente identico in ogni minimo particolare, egli semplicemente segnalò la circostanza, senza aggiungere altro.
SIAMO ORA SUL GROTTESCO. "Denunciò la seconda moglie per ninfomania" (???!?).
La sua denuncia per abbandono di minori ed il successivo esposto per aggressione fisica subita, entrambi del 2006,  sono acquisibili, ed il secondo è già depositato agli atti.
Non si commenta poi la ignominia ulteriore della "relazione" "anamnestica" (sic).
E' difatti completamente falso, inventato e artatamente indicato, che nel 2006 tentò di tornare con la seconda moglie, e "follemente inventato" che ebbe una “deflessione dell'umore”.Dopo un mese e 10 giorni di vacanza ("VACANZA") in camper al mare, tornato a Roma affittò subito (dal settembre del 2006) una nuova abitazione, rimanendo a casa dei suoi genitori solo nella seconda metà dell'agosto del 2006 e i primi giorni di settembre.
Aveva in mano le relazioni sullo stile di vita e parecchi elementi sullo stato psichico della seconda moglie, e aveva le idee chiare. Qualcosa di particolare e forte era accaduto, e con il suo amico Fabio Sirgi sapeva anche dello stato della di lui moglie e delle stranezze di comportamento e vita di quest’ultima, insieme alla Canali. E non dice altro. Per ora.
False anche le circostanze e le date del suo secondo matrimonio e della separazione dalla seconda moglie (!!!!).Il Dott Ferraro si è sposato il 5 gennaio del 2006 e nel giugno 2006, dopo mesi di osservazione di gravi e anomali comportamenti, che andavano ben oltre la relazione o la scappatella, decise per motivi condivisi con il Dott. Sirgi Fabio di attivare agenzia investigativa privata, la cui relazione è agli atti del giudizio (cfr. anche il DVD allegato al fascicolo del dott. Ferraro).
Ma il tutto è depositato, ivi compresa la dichiarazione della Canali che lo autorizzava a depositare ed utilizzare quanto in suo possesso a scopo difensivo.
Tutta la vicenda dal 2007 è falsa, grottescamente caricaturata e letteralmente illogica.
Ovviamente è assolutamente falso che il Dott. Ferraro abbia speso e si sia ridicolmente orientato ad attività illegalmente finalizzate (come è agevole intuire).
Inoltre nulla di ciò che è stato inventato, riferito al periodo 2008 e 2009, è neanche simile alla realtà.
In quel periodo il Dott. Ferraro lavorava regolarmente e lavorava più che bene; vi è a tale riguardo una inequivoca dichiarazione del Procuratore Capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, resa nel luglio del 2010 e riportata in delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. documento reperibile in rete all’indirizzo https://docs.google.com/file/d/0B7srLT3vW5caa3gzaGY1c0NMRU0/edit , p. 39, penultimo paragrafo, ove si dichiara testualmente che il Procuratore Capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, riferiva che “il Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa; insomma, lui lavora bene, esaurisce quello che gli si manda, e di lamentele, personalmente, non ne ho. Dopo un periodo di assenza per malattia è stato sempre presente in Ufficio, ha voluto continuare a fare i turni, le supplenze, le udienze; non è esonerato da niente”.
A ciò si aggiungono le dichiarazioni scritte del Personale che lo ha da anni sempre affiancato con profonda stima.
Si tratta, pertanto, di una allucinante manovra tesa a creare l’immagine di un soggetto bipolare depresso, affetto da megalomania e spendaccioneria che agisce illegalmente usando del suo ruolo.
E’ sua intenzione, naturalmente, tutelare la propria immagine e la propria rispettabilità in relazione all’opera diffamatoria e denigratoria posta in essere nei suoi riguardi.”.
 
La dura lotta del dott. Ferraro contro la manovra a tenaglia parte consapevolmente dal 2009. Ed è questa, in conclusione, la quarta “gamba di legno” trattata.
  1. la evidenziazione malevola di preoccupazioni false da parte di chi fu denunciato come artefice di fatti Giovanni Ferrara (da quando in qua si ascoltano i destinatari di una dettagliata denuncia, e li si ascoltano in danno e nell'ambito di procedimenti amministrativi e si conferisce valore di realtà a suggestioni manipolate individuali ?!)
Nella audizione del 1° giugno 2011 Giovanni Ferrara insuffla con aria paternalistica di aver sospeso dai turni esterni il dott. Paolo Ferraro ( ad avvio della procedura da lui stimolata di urgenza e ad implicito sostegno in realtà della stessa) e ammette che appena il dott. Paolo Ferraro se ne accorse (tutto come al solito fatto alle spalle ed all'insaputa, come è ovvio) e“protestò”. IL dott. Paolo Ferraro scrisse una precisa lettera interna chiara, dura e di contestazione dell'operato premeditatamente volto a precostituire un elemento (ALL 17). E valga la logica : Paolo Ferraro viene sottratto ai turni esterni nel solo 2011 quando il MEMORIALE su quello che era accaduto sino al 2010 stava per esser depositato ad autorità giudiziaria, e viene in fretta e furia avviata la procedura, ma Paolo Ferraro non solo non aveva mai avuto pécche nella gestione dei turni ma aveva risolto i più importanti casi a lui affidati sino al 2010 e praticamente tutti. Dall'esame contestuale di tutti fatti e dati falsi emerge una ed una sola spiegazione . Ed è questa la immagine a suggestionare creata della ”quinta gamba di legno”. Ma come poteva il CSM dare credito a questa “invenzione” neanche geniale, se aveva in mano il racconto dettagliato del ruolo di Giovani Ferrara ?! Ma mettiamo pure che il semplice essere un direttivo di un ufficio attesti la veridicità di una azione e racconto, il CSM non consentì le successive e necessarie repliche e spiegazioni del dott. Paolo Ferraro che sarebbero state ben approfondite ed amplie, e per questo anche si è tarpato in radice il suo diritto di difesa come si vedrà più oltre.

 
  1. Le allusioni al quadro “familiare” del dott. Ferraro e ad intrecci a lui perfettamente ignoti e il ruolo di una famiglia particolare da lui allontanata per dubbi e storia, da lungo tempo antecedente, ed il TOTALE NASCONDIMENTO della esistenza della famiglia di fatto costruita dal dott. Ferraro con la dott.ssa Patrizia Foiani dal dicembre 2010 e non solo, ma di reiterate lettere e indicazioni provenienti dall'unica persona convivente insieme ai figli con il dott. Ferraro, tutte agli atti sia del CSM che addirittura del consulente.
A tale livello di manipolazione è arrivata la artefatta costruzione posta in essere che si doveva obnubilare e si è NASCOSTO che il dott. Paolo Ferraro aveva dal 2010 una sua famiglia di fatto convivendo poi permanentemente da Gennaio 2011 con la dott.ssa Patrizia Foiani e i due figli, nel frattempo divenuti maggiorenni. La circostanza ha fatto esplodere istantaneamente una intera strategia di distruzione perchè occorreva creare una coerenza con la immagine costruita sulla figura artificiale dell'uomo isolato e solo, sofferente. A niente è valso lo scrivere direttamente della dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia Foiani (ALL 18 A ) depositare dichiarazioni pro veritate ed esposti )ALL 18 B e la Foiani compare ufficialmente in chiara dichiarazione dell'11 gennaio 2011 ALL 18 C ) e dichiarare, inviare raccomandate dirette allo stesso consulente dott. Cantelmi. Per il CSM il consulente e per la cordata a monte, doveva esistere la sola “famiglia Ferraro” dalla quale il dott. Ferraro da decennio aveva di fatto tagliato i ponti e che frequentava solo per le feste natalizie. Colpisce alla mera lettura l'argomentare allusivo al “quadro familiare” ( riferito ad una realtà inesistente e ad “intrecci” allusi a evidente pressione e minaccia dei consapevoli, intrecci ignoti e dei quali tutto ignorava il dott. Paolo Ferraro). Questi sono dati obiettivi che emergono dai documenti e carteggi, che vedono certamente ìnformati CSM e consulente, e la simulazione e finzione emerge oltre ogni ragionevole dubbio. A cosa servisse e quale fosse il ruolo necessario dei parenti emerge dalla sequela di falsi a loro attribuiti e comunque in cattiva grafia immessi nella anamnesi della cartella clinica costruita dopo il sequestro di persona. Resta l'evidenza documentale di una premeditata simulazione persino sul quadro familiare e di vita del dott. Paolo Ferraro.
Cosa c'è di più evidente in sé, e da questo cumulo di artefatte menzogne non ci si deve necessariamente difendere costituendo esse l'unico artefatto supporto, peraltro labilissimo, anche se mai vi fosse un frammento di non totale falsificazione, ad una grave ingiustizia consumata in danno del magistrato Paolo Ferraro?!
Ed è questa la sesta “gamba di legno”.
  1. La totale completa pretermissione e nascondimento delle prove addotte e depositate nel 2012 dal dott. Ferraro al CSM.
IL CSM (pur “sensibilizzato” e “colpito” dalla seconda morte nel 2012 nella Procura di Roma, 13 ottobre, per infarto da cause da accertare dell'Aggiunto della Procura di Roma, dott. Alberto Caperna, affettuoso amico del dott. Paolo Ferraro e sincero estimatore, che gli ha detto varie cose di grande importanza da ultimo nell'ottobre 2012) pare non abbia neanche visto un faldone di documenti e prove debitamente depositate ma “cita” un atto come indice di disturbi, seguito a ruota dal TAR ( ALLta da sempre integrale documentazione).
Non si verte di prove sulla rotta ellittica della luna né sulle variopinte caratteristiche morfologiche di rare farfalle del Borneo, ma SU TUTTI I FATTI FALSI O MANIPOLATI tutti POSTI A FONDAMENTO ARTIFICIALE DI PROCEDIMENTO, CONSULENZA E PROVVEDIMENTO FINALE.
E vi è la chiara ed esplicita indicazione a riguardo del dott. Cantelmi “ “In particolare è apparso illuminante per la comprensione del percorso di vita segnato dalla patologia psicologica del Dott. Ferraro, seguire la analisi dei dati anamnestici, che riproducono i precedenti ricoveri subiti dal Magistrato e ne tracciano storicamente le problematiche psicologiche intrecciate con quelle di ordine familiare, dando atto anche della loro risalenza e dell'attuale evoluzione”. IL dott. Cantelmi si è illuminato di un cumulo di falsi dati e fatti inventati e manipolati .
IL TAR, a riguardo ha con mottetto giuridico detto che la motivazione ben può limitarsi agli elementi congruenti ed al complesso delle argomentazioni mediante giudizio sintetico, non essendo né l'autorità amministrativa né il giudice vincolati a motivare sul tutto.
Vi è una versione popolana che illustra meglio il concetto : “ te la canti e te la suoni” e se c'è un altro spartito e se c'è chi suona musica vera dodecafonica non conta, conta la formale congruenza e credibilità apparente del concerto trasmesso. Non pare sia necessario sprecar parole ancora sulle stonature singole e globali e sulla stecca “motivazionale”.
Quando si verta e non si possa che vertere in tema di travisamento totale dei fatti e artificiale costruzione degli stessi e necessario sviamento di potere, nascondere e non trattare gli elementi di fatto che smentiscono radicalmente tutti senza eccezione tutti gli assunti e dati, e provano falsi e manipolazioni, implica la morte della funzione del processo e quindi la morte del diritto, in un caso eclatante.
A monte un Leviatano sotterraneo, che predisponendo falsi fatti ed artefatti ha inteso manipolare Stato e diritto. E passiamo ora alla “consulenza” a tre stadi del dott. Tonino Cantelmi.
IV IL BASAMENTO FALSO DELLA CONSULENZA, LA INESISTENZA DI UN QUALSISAI RISCONTRO. ED IL PROCEDIMENTO ARGOMENTATIVO ILLOGICO E CONTRADDETTO DA FATTI VERI.
L'oggetto di riferimento della analisi dettagliata che segue è la consulenza del dott. Cantelmi ( ALL 19) trasfusa pedissequamente nel contenuto del provvedimento di dispensa e nuovamente riportata nella sentenza di primo grado oggi impugnata e quindi sentenza, provvedimento e consulenza .
A. I TEST subiti al momento del sequestro di persona nel 2009 col tentativo di farli sparire insieme alla falsa consulenza redatta da Stefano Ferracuti, e la loro incongruenza con le asserzioni apodittico creative del “consulente”.

 
Eppure i TEST immediatamente eseguiti dal dott. Paolo Ferraro dopo il sequestro di persona del 2009 erano in atti del CSM e del consulente presidente del Rotary club Roma sud e Sardegna. Dott Tonino Cantelmi, e sono agli atti del TAR. (ALL 20 “cartella clinica” ed esito TEST a pag 20).
Essi attestavano ed attestano non solo che il dott. Paolo Ferraro era perfettamente sano e privo di qualunque disturbo, ma che era rimasto tale ed equilibrato nonostante il sequestro di persona subìto e ricostruito in dettaglio nel MEMORIALE (capitolo terzo del memoriale), sempre e da sempre in atti.
Essi, non solo, smentiscono radicalmente il dott. Cantelmi che “cita” sfacciatamente “i pregressi”. E non a caso in sede di richiesta di esibizione integrale della cartella clinica da parte di autorità giudiziaria i test, insieme alla consulenza criminale del Ferracuti, una invenzione del momento giustapposta al sequestro di persona, incompatibili tra loro e con la operazione realizzata, si tentò di non farli comparire “fatti sparire” (ALL 16 mail di contestazione della sottrazione della parte afferente i test nella cartella clinica inviata alla a.g.).. Si pensi che la cartella clinica è un documento unitario digitalizzato alla cui stampa integrale si procede con un click: questo dimostra oltre ogni dubbio che di “stampa selettiva” si era trattato. La prova di questo ulteriore fatto che interferisce nella valutazione globale costituisce fatto nuovo emerso e pertinente e si produce a tale titolo.
La sola piana rilevazione dei dati correlati alle condotte successive indica il fumus di una macchinazione a più stadi congegnata, e la unica spiegazione possibile riposa in tutto quello che era stato analizzato capito e raccolto e contestualizzato dal magistrato Paolo Ferraro e nella necessità di coprire e nascondere a tutti i livelli tutto quello che poteva emergere soprattutto di rilievo generale, e che nonostante tutto e nonostante tutto quello che è stato fatto per distruggere Paolo Ferraro è già emerso.
Ma resta il dato ”icona” fissato incontrovertibilmente che un magistrato di Cassazione fu sequestrato e poi si operò tentando di assoggettarlo con metodi farmacologici criminali, quando non solo non aveva alcuna patologia e disturbo ma neanche la mera alterazione emotiva che si usò/gestì a copertura del sequestro a monte e del ricovero nelle modalità poi gestite concretamente , a valle . Ancora si legge nella cartella clinica che il dott Ferraro fu costretto ad accettare il ricovero a “tutela della sua immagine“ e nel MEMORIALE che la attività a monte era TOTALMENTE ILEGALE.
Si invita codesto collegio a visionare il TEST, in atti da sempre, chiarissimo.
E a seguire questa ulteriore banale rilevazione obiettiva. LO stesso magistrato, ad iniziativa del reparto dell'ospedale e dei soggetti poi incastrati con registrazioni di conversazioni tra presenti, inequivoche, fu trattato con RISPERDAL una sostanza pesantissima e dannosa che incide sulla facoltà mentale e sulle sinapsi con centinaia di controindicazioni “paurose”. Il ricordo delle vicende doveva esser cancellato . Solo la duttile intelligenza del magistrato riuscì a gestire la vicenda e ad attenuare e far attenuare, “trattando”, la iniziativa distruttiva della sua “mente” ed è riuscito ad evitare gli effetti più gravi della iniziativa criminale anche grazie ad una tempra fisica unica. La certificazione finale di uno stato di alterazione ed eccitazione reattiva per psicosi senza altra specificazione, semplicemente costruita ad alibi del ricovero, artefatta persino essa, era ed è a sua volta incompatibile col trattamento distruttivo che si sarebbe voluto portare a compimento sino in fondo.
E non è un caso che prima che venisse notificata al dott. Paolo Ferraro l'avvio di procedura di dispensa nuova nel 2011, egli aveva in realtà depositato una richiesta di rivisitazione della archiviazione della pregressa procedura di dispensa, contestando tutto e tutti i fatti e persino la “motivazione” della archiviazione fornendo le prime importanti prove che a riguardo erano emerse (ALL 21). Tutto ovviamente taciuto e non argomentato e “nascosto” ma impossibile da nascondere per sempre . Ed alla ipotetica asserzione pilatesca che qui si tratteggia e descrivono modalità e fatti da paese totalitario e da esperienza nazista la nostra ideale replica è univoca. Appunto, sì, ma a controprova non immettiamo il documento sulla presenza chiara nel reparto strutture ed attività di un “ordine teutonico” producente i medici psichiatri “VOLONTARI DELL'ORDINE TEUTONICO” né le notizie sul ruolo vicinanze e ispirazioni “politico ideologiche” dello Psichiatra Stefano Ferracuti ( figlio dell'”illustre” criminologo e psichiatra dei servizi, FERRACUTI) e dello psichiatra Paolo Girardi. Non serve, e si tratterebbe poi di fatti già ben notori in ambienti non poi così tanto ristretti. Parlano in realtà da soli documenti e fatti che si vorrebbero render muti.
B. il riferimento suggestivo ad un quadro pregresso artefatto e manipolato su falsi dati iperbolicamente assunti a “pregressi” con la invenzione de “i ricoveri”.
Sull'uso suggestivo e manipolatorio del termine “ricoveri” si è già detto e sul quadro integralmente costruito anche, in generale, ma vedi oltre .

 
C. LA FALSIFICAZIONE ED ARTEFAZIONE DELLA DIAGNOSI DI PARANOIA. I test stracciati e non, la pretermissione della reale persona del dott. Ferraro e la mancata considerazione di tutti gli indici contrari a qualsiasi caricaturale deformazione della personalità del dott. Ferraro. IL DOTT. FERRARO non era e non è paranoico
Nel corso dell’incontro del 30 giugno 2011 ore 14 e 20 il consulente dott. Cantelmi ha sottoposto al dott. Ferraro un test definito di “valutazione dell“attitudine paranoica”, gestito con due sequenze di domande. La prima sequenza con domande generali, atte a valutare, la personalità generale, esattamente svoltosi come da allegata relazione e trascrizione e registrazione video audio allegate. La seconda serie di domande puntuali e concrete, con riferimento alla concreta situazione attuale svoltosi come da relazione e trascrizione puntualmente riportata. (ALL 22 su DVD video audio sulla registrazione dell'incontro ALL 22 bis trascrizione utilizzata dal consulente Vannucci (ALL 23 valutazione tecnica e della condotta del Cantelmi a firma del dott. Vannucci ).
Alla fine dei test, il prof. Cantelmi ha proceduto alla fisica eliminazione della prima sequenza di domande (strappandone le pagine ed asserendo che trattavasi di domande “volte a valutare la comprensione del tema” da parte del dott. Paolo Ferraro ” -?!. ), lasciando agli atti la sola successiva sequenza, e non dando atto a verbale della redazione e poi eliminazione della “apposita” sequenza di domande. Già solo il mero stracciare senza neanche darne conto sarebbe di tale gravità da inficiare consulenze ed attività successive del Cantelmi ma altresì tale da comportare sanzioni pesanti per una condotta deontologicamente gravissima: ma si noti che formulare domande astratte a verificare la paranoia di un soggetto e poi, in una distinta sequenza, concrete e puntuali su eventi reali significa INDURRE un soggetto in concrete condizioni corrispondenti a rispondere affermativamente alla seconda serie mentre stracciare la prima sequenza delle domande serve a non far apparire il “trucco” e non vi è alcuna altra possibile spiegazione che si voglia logica.
Ovviamente il dott. Paolo Ferraro aveva risposto alla prima serie secondo le sue attitudini e caratteristiche personali ( assolutamente non paranoiche) e questo si evince ineluttabilmente dalla registrazione e trascrizione ( e la prova ricostruisce un dato fatto sparire, ergo chi la predisponeva ben sapeva con chi avesse a che fare) .
E’ evidente poi che le due o tre risposte affermative riportate nel secondo test, erano esclusivamente riferibili a fatti specifici e concreti, riportati e dichiarati addirittura da terze persone, e il dott. Ferraro intuito il cambio di marcia delle domande aveva preteso che venisse verbalizzata nell'ambito delle seconde domande a risposta affermativa la verbalizzazione della precisa e specifica circostanza. La risposta ai test era cioè una risposta valutativa concreta su fatti concreti altro che “attitudine”. Tali fatti peraltro sono supportati da materiale documentario vario, audio, sms, mail e testimonianze sia dirette che indirette (tutto agli atti del CSM e introdotto nel faldone allegato al MEMORIALE, visionato o visionabile dal Cantelmi e agli atti ovviamente del TAR).
Diagnosticare il tipo di personalità di un individuo esclusivamente su test riguardanti fatti concreti costituisce metodo dolosamente sbagliato e fuorviante poi, anche perché viene trascurata la personalità complessiva del soggetto e, dunque, il quadro complessivo all’interno del quale i fatti concreti debbono poi essere valutati. Facciamo alcuni esempi. Classici esempi di disturbi sono:A) il delirio di onnipotenza, B) il pensiero magico, C) il vedere pericoli ovunque e minacce alla propria vita. Sarebbe quindi disturbato psichicamente chi rispondesse di essere a capo di una nazione (delirio di onnipotenza), di fare miracoli (schizofrenia o psicosi), di temere che qualcuno possa ucciderlo da un momento all’altro o il vedere complotti ovunque (paranoia). Ma è logico che la diagnosi sarà molto differente se la prima risposta venisse dal presidente del Consiglio in carica, la seconda venisse da Padre Pio, e le ulteriori risposte paranoiche venissero da un agente dei servizi segreti implicato in una delicata missione internazionale. Nel valutare (e non manipolare) le risposte alla seconda batteria di quesiti, quindi, si doveva tenere conto di due fattori:1) la personalità generale del soggetto (cosa che è stata accuratamente eliminata ed evitata perché il dott. Cantelmi ha strappato il documento relativo) 2) la posizione particolare del soggetto coinvolto, perché trattandosi di un magistrato in servizio presso la procura di Roma, peraltro denunciante vicende delicate e di grave rilevanza penale e parte offesa di ed interessata da “numerose attività” , le risposte devono essere valutate diversamente rispetto alle medesime risposte fornite da un cittadino comune. Il tutto ovviamente si appaia a tutte le falsificazioni e dati usati come “citazione ellittica”.
Non sappiamo immaginare altra prova più diretta degli “intenti” del consulente del CSM e la pretermissione dei TEST pregressi in atti che escludevano radicalmente qualsivoglia ipotesi su una attitudine paranoica sono stati fatti sparire concettualmente e definitivamente dal Cantelmi, e provvisoriamente “stralciati” con operazione apposita dall'autorità sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea, poi “recuperati” alla attenzione del magistrato che ha disposto la esibizione della cartella clinica. La notazione conclusiva del dott. Cantelmi “lei è stato “abile”, immediatamente contestata dal dott. Ferraro parla da sola ma, se vi fossero orecchie distratte, rileva un pregiudizio artificiale ed una volontà valutativa programmaticamente orientata e persecutoria. E valga la vera registrazione del fatto vero.
Il metodo della congruenza e della coerenza interna di dati allineati falsi e costruiti a monte artificialmente, utilizzato dal consulente del CSM. . Invitiamo ora a valutare quanto nella intestazione di questo paragrafo con riferimento al cappello introduttivo delle due consulenze del dott. Cantelmi e replica finale.
  1. il dott. Cantelmi riporta come “dati” valutati (anamnestici), falsificazioni e fatti distorti manipolati e imprecisi o falsi sinanche nei minimi dettagli, scritti con pessima calligrafia, con varie correzioni, privi di sottoscrizione sia di chi ebbe a raccogliere indicazioni sia di chi le avrebbe date, ancora oggi verificabili come “riportati” nella cartella clinica. ( VEDI sopra sub PARTE III B 5) ed al dott. Ferraro viene impedito nei fatti di sapere e contraddire e non viene chiesto quanto oggetto di integralmente falsa anamnesi;
  2. Il dott. Cantelmi riporta la relazione dopo il sequestro di persona del 21 maggio 2009 fatta dal dott. Amedeo Ruberto nella quale si evince piuttosto “Il comportamento .. è controllato e quanto asserisce appare verosimile“ ma non riporta l'esito dei TEST che hanno escluso subito in radice qualsiasi disturbo e segnatamente di natura paranoica. Dal memoriale si evince che il commando che operò il blitz del 21 maggio 2009 utilizzò una psichiatra mai vista prima, che fu redatta una certificazione falsa ideologicamente al volo, che si trattò di una operazione totalmente illegale e priva di ogni requisito e presupposto di legge sia formale che sostanziale, ma soprattutto dei provvedimenti ed iter previsti dalla legge (!). il tutto riscontrato dalla documentazione in atti. La adesione coartata ad una ipotesi di ricovero volontario del dott. Ferraro magistrato di Cassazione a fronte della minaccia di futuro TSO fu una scelta dovuta anche alla consapevole certezza che subito tramite TEST sarebbe emersa la natura dell'ordito. UN Aleksandr Isaevič Solženicyn di sguincio e in miniatura, all'italiana, o un minuscolo Primo Levi cristiano, ma possibile ?! No: fatto reale e vero e la spiegazione globale che è stata anche portata a conoscenza pubblica, è il risultato di quattro anni di “grande discovery” , con prove;
  3. Il dott. Cantelmi riporta solo sino alla certificazione del 16 maggio 2011 ma poi annulla nel silenzio, le precise osservazioni del prof. Camerini peraltro adottate in chiave cautelativa, vista la portata delle iniziative in corso in danno di Paolo Ferraro e la patente loro preordinazione (ALL 23 bis e 23 ter). Poi estrapola dalla “rilevante” certificazione pubblica del prof. Boldrini ( ALL 24) una sola frase che indicava solo che le vicende e le attività criminali a suo danno con partecipazione e coinvolgimento di parenti vista la loro gravità avevano comportato cautele in ragione del solo potenziale effetto devastante delle condotte poste in essere (ignorando e nascondendo Cantelmi tra l'altro le iniziative distruttive in atti e realizzate dalla primavera del 2011. TUTTO DETTAGLIATAMENTE DOCUMENTATO e come sempre in tutti i luoghi procedimentali e processuali).
  4. L'insieme delle inequivoche certificazioni in atti viene pretermesso e vengono taciute soprattutto la certificazione PUBBLICA del prof. Boldrini ( ALL 24 indicato) in atti dall'inizio, e la certificazione del prof. Camerini chiara inequivoca e piana in data settembre 2012 (ALL 25), ignorata con argomenti privi di qualunque rilievo perchè “ipotetici e fondati su supposizione” contraddetta dalla stessa citazione delle precedenti e cronologicamente sequenziali certificazioni del prof. Camerini. IL dott. Cantelmi dopo aver fatto sparire nella argomentazione i TEST esistenti (parte IV sub A) utilizza le conclusioni volutamente erronee “concordate“ con lo psichiatra formatore di servizi ed attività che sono oggetto di un suo curriculum pubblico che parla da solo. Le tesi costruite da entrambi si poggiano sinanche sulla loro “ ideazione” di una dinamica familiare forse vera dall'altro lato, ma totalmente INESISTENTE dalla parte del dott. Paolo Ferraro (si richiamano espressamente le analisi introdotte pubblicamente dal magistrato Ferraro circa l'uso invertito della psicologia dinamico relazionale);
  5. Il dott. Cantelmi ignora e nasconde, in buona compagnia, la unica e vera famiglia del dott. Ferraro nonostante che in atti vi sia una ininterrotta documentazione a riguardo e che la dott.ssa Patrizia Stefania Eugenia Foiani gli ha inviato con R.A.R una ennesima attestazione e dichiarazione e lo stesso farà il CSM. La finzione di una realtà familiare inesistente accomuna tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo nella vicenda e la spiegazione è stata già fornita attraverso una analisi coerente con la miriade di artefatti e falsi dati che costituisce l'ìntegrale artificiale basamento dei ragionamenti e “copertura” delle successive elucubrazioni. E' questo un dato e fatto di straordinaria gravità ed evidenza ;
  6. Il dott. Cantelmi pretermette incredibilmente due analitiche relazioni frutto di una serie di incontri cui si era dovuto sacrificare i dott. Ferraro, due intere relazioni ( ALL 26 relazione dott. Buttarini e ALL 27 relazione dott Marinelli), relazioni dettagliatissime si badi, e con una anamnesi del pari dettagliata e VERA ( come è logico che fosse, doveva esser pretermessa)
  7. nella replica finale alle ulteriori consulenza del prof. Cioni (ALL28) e certificazione prodotta (prof. Camerini), pretermesse integralmente la certificazione pubblica del dott. Boldrini , due lunghe e dettagliate relazioni frutto di incontri periodici ulteriori a tutela fatti dal dott. Ferraro ( Relazione dott. Marinelli e relazione dott. Buttarini (ALL 26 e 27 citati), nascosti concettualmente i TEST fatti nella stessa struttura ospedaliera cui fu condotto a tradimento il dott. Paolo Ferraro nell'ambito del sequestro di persona ordito al volo, cartella da cui si estrae come dato una anamnesi inventata, il dott. Cantelmi difende il suo operato dando per scontati i risultati da lui attribuiti ai propri TEST. I TEST invece si prestano ad essere interpretati contestualmente all'insieme dei dati ( tutti falsificati) e inoltre risultano il prodotto di una elaborazione resa valida con riferimento a tutta la normale popolazione.
Sfugge qui sinanche il concetto base: o il dott. Ferraro Paolo era un soggetto medio normale con vicissitudini e disturbi normali che avrebbe avuto uno episodio paranoico psicotico poi manifestando, in un ambiente di lavoro neutro sano ed equilibrato, tendenze confermative delle proprie attitudini psichiche ( e questo è il target che si vorrebbe accreditare e che colora tutte le attività in danno, per dar loro un minimo di apparente credibilità) o il magistrato Paolo Ferraro era un soggetto al di sopra della norma dalla carriera eccezionale, come tale indicato sinanche nella sentenza emessa dal CSM nel 1995, studiato sinanche dal CNR, autore tra le tante di una indagine di particolare rilievo portata a compimento nel 2005 ( OIL FOR DRUG e prosieguo spostato a livello europeo in corso nel 2009 e procedimento sottrattogli) e oggetto dell'accerchiamento e tentativo di distruzione FALLITO che emerge ormai pubblicamente cin dati e prove (veri) . Fallimento delle aspirazioni di totale distruzione e nascondimento, ma allo stato è stato privato del di lui lavoro professionale lo Stato, e del lavoro e dello stipendio il dott. Paolo Ferraro;
  1. La studiata attività di denigrazione e smaccatamente sminuitoria da parte del dott. Cantelmi emerge lapalissianamente dal tono con il quale, sottolineato nel suo “elaborato” la dichiarazione del dott. Ferraro di aver svolto un gran numero di conferenze, si permette di affermare con le modalità che emergono che un “testo” fosse oscuro. Il riferimento è ad una analisi sulla psicologia dinamico relazionale post freudiana ed all'utilizzo di questa per finalità coerenti con l'attenzionamento individuale, tratto da un articolo - non testo inviato a centinaia di persone - pubblicato e letto da decine di migliaia di persone tra i quali psicologi e psichiatri (ALL. 29) Di che si parla ?! Della applicazione di metodologie invertite volte a distruggere ambiti familiari e ad usare le patologie, debolezze e caratteristiche dei soggetti appartenenti alle cerchie familiari e social lavorative di soggetti “attenzionati” innescando dinamiche utili. “Oscuro contenuto” che è stato il pane di attività gestite e studiate da istituzioni quali “THE TAVISTOCK INSITITUTE”. Poi il Cantelmi si lancia in asserzioni comiche se non fosse tragico quello che ha subito un fedele e capace servitore dello Stato, il dott. Ferraro, commentando il colloquio ultimo, in una velenosa replica, ultimo suo scritto dopo il deposito di ennesima nuova consulenza, del dott. Cioni .
Il linguaggio e le modalità espressive come volte contro un diretto contendente, lasciano esterrefatti: il dott. Ferraro non ha mai scritto “su blogs di varia matrice” (al più vi è una miriade di notizie ed analisi fiorita intorno al caso eclatante), ma ha solo portato a conoscenza dati e fatti, vicende, prove prendendosi integralmente la responsabilità della sua attività e usando strumenti di diffusione propri e ben noti E prova ne sia la circostanza che oggi si deposita come fatto nuovo ignoto al giudice il colloquio diffamato e di cui “sparla” il “dott. Cantelmi”, a prova diretta della totale invenzione ed artefazione di giudizi (ALL 30 VIDEO AUDIO IN DVD). D'altronde vi è un altro ragionevole modo per difendersi da tutto questo, e se si nega questa difesa come ci si può difendere da una attività criminale di tal fatta e “condivisa”, come ebbe a confessare/svelare il prof. Francesco Bruno ?!
La esibizione da parte del Cantelmi di giudizi a dir poco agghiaccianti per superficialità, pari solo alla cruda arroganza ed insipienza finta ed obliqua esibita, si rivela proiettata quindi solo alla diffamazione e distruzione impervia della immagine del dott. Paolo Ferraro. Ma si tratta di un esercizio che non può prevedere il contraddittorio, tantomeno pubblico, né la verifica.
il coniglio dal cappello, concordato con Francesco Bruno, attraverso la invenzione di una diagnosi mista che introduce surrettiziamente un profilo “ossessivo” ed uno “narcisistico” lascia semplicemente senza spiegazione il trucco/tentativo esacerbato di interferire e bloccare/delegittimare/tamponare la denuncia pubblica che il dott. Ferraro con dovizia di dati e particolari si era trovato costretto a fare, riportata sinanche in servizio di TGSKY 24. Si noti che i dati audio e le analisi della Cecchignola furono portati in quella sede a conoscenza effettiva di vari giornalisti e insieme ad essi ascoltati ed analizzati( ALL 31 A, B, C, D, E solo alcuni articoli di terzi e giornalisti ALL 32 in DVD video audio sul servizio mandato in onda da TG SKY24). Ma nulla mai era stato né ipotizzato né criminalmente introdotto prima, a riguardo di tali inventati disturbi “di corredo”. La nostra esperienza mutuata dall' analisi delle vicende intende ora mettere in risalto il carattere dinamico a ambulante dei vari targets giustapposti ed adattati fase per fase al fine perseguito secondo il momento e l'oggetto di “attenzionamento”. E non possiamo che limitarci a dire il dott. Ferraro NON ha alcuno degli indizi diagnostico sintomatici che consentano anche solo di ipotizzare il collegamento della sua persona ad un disturbo “narcisistico” nel senso tecnico psicologico. Lo rivelano ben tre intere consulenze. E' poi persona determinata seria serena e dotata di capacità di distacco e critica, altro che ossessivo, e questo la ha dimostrato non solo in quattro anni di pubblica attività (riscontrabile e pubblica) ma soprattutto restando fermo e sano dinanzi ad attacchi che avrebbero distrutto chiunque. Sopravvalutandolo e gestendone la tentata distruzione lo hanno anche un po' sottovalutato. Comunque si richiamano qui le varie relazioni dettagliate in atti e certificazioni non di parte, ma dalla parte della verità unitaria che emerge da tutto il quadro, se effettivamente vagliato ed analizzato secondo canoni di ragionevolezza e buona fede.
E. Rientra ora dalla porta principale la precisa indicazione dello stato ottimale di salute ed attestazione delle caratteristiche e doti del dott. Ferraro questa volta come “indice integrativo” o prova a supporto della artefazione della consulenza del dott. Cantelmi e come attestazione del vero reale e “credibile” e non di una verità “artificiale”.
Il consulente che non avesse dovuto/voluto sostenere la tesi preconfezionata, era quindi nella necessità di valutare il contenuto inequivoco di ben tre consulenze e due principali certificazioni e molte altre collegate, come lo sarebbe stato il TAR all'esito del doveroso percorso che ha dimostrato, più che svelato (si tratta di atti e documenti noti dal 2012), la totale artefazione travisamento e preordinazione di falsi presupposti e dati.
Richiamiamo per rinvio qui le iniziali considerazioni di PARTE PRIMA E SECONDA del presente appello e riportiamo di seguito solo le conclusioni a cui giunge l'autorevole pluricattedratico prof. Camerini, segnalando ancora che queste sono il frutto di una reale frequentazione attestata in varie certificazioni e che il dott. Tonino Cantelmi ha camuffato e manipolato anche questa circostanza ed il perchè non può non apparire evidente al giudicante:
Nel corso dell'ultimo anno ho mantenuto periodici costanti contatti con il dott. Paolo Ferraro, la cui condizione è stata oggetto di mie precedenti relazioni. Gli incontri si sono rivolti ad un approfondimento delle dinamiche emotive connesse alle vicende personali in cui è stato coinvolto. Il dott. Ferraro presenta un funzionamento psicologico armonico e tale da non incidere sulle modalità di adattamento all'ambiente, nonché immune da problematiche che incidono sulla qualità del processo secondario, dell'esame di realtà e del giudizio.
F. UN PASSAGGIO ERRONEO CAGIONATO DA UNA IMPRECISA E BIVALENTE ESPRESSIONE ED ARGOMENTAZIONE DEL RICORSO INTRODOTTO IN PRIMO GRADO.
Prima di proseguire e concludere sulla portata della istruzione in questo non ordinario processo e sulle censure in sintesi finale enucleate ed indicate chiaramente, occorre affrontare una questione che emerge a cavallo tra fatto e vaglio, ambigua se non espressamente sciolta.
Immette il Tar nella sentenza di primo grado questa argomentazione:
Sostiene il ricorrente che il disturbo psichico dal quale è affetto (n.d.r. Il dott. Paolo Ferraro non ha mai asserito di essere affetto da alcun disturbo e non lo è e se questo si è voluto far dire od intendere è erroneo), non gli impedirebbe di svolgere al meglio la propria attività lavorativa, estrinsecandosi esclusivamente nell’ambito affettivo e familiare, secondo quanto rilevato dal consulente di parte per il quale il soggetto tende a racchiudere e ad incistare tali problematiche in un ambito relativo ai rapporti personali ed affettivi conservando equilibrio ed autonomia nell’ambito delle proprie funzioni lavorative, e come pure riferito da alcuni magistrati, colleghi di lavoro, (n.d.r. non di colleghi si trattava ma di alcuni semidirettivi legati bene al Procuratore Capo) ascoltati nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla competente Commissione del CSM”.
Aldilà del già trattato tema della natura e patente falsità delle dichiarazioni di “alcuni” aggiunti della Procura di Roma, sembra invece utile argomentare qui ripartendo dalla notazione utile che il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara denunciato per i fatti del 2008 e 2009 dal dott. Paolo Ferraro emette un “giudizio valutativo” in danno identico al passaggio contenuto della consulenza del “ben noto” psichiatra e criminologo Francesco Bruno. D'altronde è evidente che dopo che nel 2010 era stata ristabilita la verità sulle capacità e professionalità del dott. Ferraro si doveva infilare un altro pertugio. Proprio quello artificialmente costruito e che appare ex ante disegnato in tutti i dichiaranti che sapevano cosa si stava combinando.
Non sarà chiaro a codesto collegio ma il dott. Ferraro in varie conferenze e scritti pubblici dichiarò che si era avvalso di un personaggio noto e non solo in senso stretto, professionalmente, da lui sospettato di appartenere alla stessa area di coloro che avevano agito in suo danno, per tentare di capir meglio cosa si muovesse nel paese e come ci si muovesse in suo danno. Mentre quanto detto sulla pressochè totale inesistenza di rapporti familiari e frequentazioni con il fratello ricco avvocato di Parioli, ed il padre ex funzionario del Ministero degli Interni con incarichi ed attività passate non note al dott. Paolo Ferraro, rivela che il curioso argomento “ rapporti pseudo mevrotici” con una parentela non esistente e non considerata, aveva indotto immediatamente il dott. Ferraro a capire cosa e soprattutto come si muoveva. Ciò è stato possibile grazie alla investigazione attenta ed al sacrificio consapevole e determinato del dott. Paolo Ferraro.
Certo appare evidente che nel ricorso. pur congegnato e argomentato con modalità e finalità limitate ad un profilo logico valutativo, , si introduce una argomentazione binaria che potenzialmente avrebbe potuto creare le condizioni della introduzione di un equivoco concettuale.
Rifletta però ora il giudicante. come d'uopo e come gli è congegnale, sulla sfera di accertamento logico e di verifica di pertinenza, e sulla esistenza di dinamiche congegnate e convergenti, e semplicemente si spalancherà una porta, forse già aperta per altre conoscenze, sui rapporti tra il mondo giuridico professionale, una certa psichiatria ed une certo mondo giudiziario e sulle interrelazioni con mondi istituzionali e militari. del resto ormai rese note.
L'assunto che parte dal confronto tra due tesi entrambe infondate e contraddette dai fatti è comunque quindi una operazione logica destinata ad essere pretermessa senza esitazioni. D'altronde, solo secondo logica, se il dott. Ferraro non aveva rapporti per scelta di “autotutela” della sua immagine e ruolo, con i detti familiari, convivente con compagna da molto tempo ( e circostanza premeditatamente nascosta da tutti) da che cosa aveva tratto la “illazione” “scientifica” il prof. Francesco Bruno da sempre intraneo al mondo dei servizi e nazionale ed internazionale collegato ?!
L'argomentazione introdotta nel ricorso e ripresa dal TAR forzava un pertugio che celava (male) una PROGRAMMATICA TRAPPOLA studiata a tavolino data la insindacabile qualità professionale e del lavoro del dott. Paolo Ferraro.
IN bonis interpretata la suggestione logica introduceva già nel ricorso il tema della impossibilità logica di far convergere una questione ipotetica interpersonale nell'alveo dell'equilibrato esercizio della attività professionale, così introducendo il tema/denuncia di un disequilibrio virtuale e surrettizio e di una inettitudine potenziale disegnata col compasso di falsi dati e denigrazioni orchestrate. Vagliata con buon senso era dissertazione virtuale meno utile, perchè si muoveva assumendo a fini argomentativi un dato in radice falso e viziato.
Ma sempre vagliata con buon senso essa poteva essere “necessariamente” interpretata così: da quando in qua nei confronti di un magistrato ottimo si usano tali argomenti per dedurne non un giudizio su una ipotetica particolare vicenda o profilo ma per arrivare alla legge del contrappasso applicata a chi era da sempre “oggetto di invidie” o di uno scontro istituzionale particolare ?! ( Si richiama qui espressamente un noto articolo paginone in cui il dott. Paolo Ferraro denunciò su quotidiano una pericolosa deriva di une certo apparato in Magistratura Democratica (ALL 33) un articolo che è “cartina al tornasole”, intermedia: una ulteriore chiave di lettura e spiegazione di molte vicende già radicate nei primi anni novanta e del perchè del suo venir “inseguito” sotterraneamente e da “lontano tempo”, come in effetti è.
 
V. FATTI NUOVI E/O NOTORI, PROVE PUBBLICAMENTE FORNITE DAL DOTT. FERRARO, IL PRINCIPIO DISPOSITIVO E IL PRINCIPIO ACQUISITIVO, L'ONERE PROBATORIO E IL DOVERE DI ACCERTAMENTO DINANZI AL COMPLESSO DELLE CENSURE SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI E SULLO SVIAMENTO DEL POTERE .
Codesto collegio del Consiglio di Stato non ha dinanzi a sé il fumus ma la ragionevole certezza di una attività finalizzata alla persecuzione ed eliminazione del dott. Ferraro. Una paranoia?! No. UN dato storicamente coerente con attività coperte e disvelato con attenzione a “riscontri” notori e prove dirette che sarebbero e sono insormontabili, ma che se pure avessero solo valore indiziario grave su un piano più generale smontano una intera ingegnerizzazione di un quadro personale fatta con pezzi artefatti e costruiti.
E a titolo di ennesimo mero ennesimo esempio. agli atti del CSM, all'attenzione del consulente e poi agli atti del TAR il diario manoscritto di Gino Ferraro ( già funzionario del Ministero dell'Interno cavaliere e ben altro) che confessa ed indica la organizzazione del tutto a partire dal dicembre 2008 e svela il ruoli dell'altro grande coinvolto rimasto nell'ombra il dott. Luigi Cancrini che organizzò il blitz e “lo cercava” sin dal dicembre 2008, poi “surgelato” dalla perizia fonica del gennaio 2009 depositata dal dott. Ferraro sul ciò che emergeva dalla sola prima piccola porzione delle registrazioni della Cecchignola (ALL 34 stralcio dal diario manoscritto e documento(lettera di analisi e contestazione dei fatti sottesi).
Ma in questa sede si deve poter giudicare solo se il dott. Paolo Ferraro che ha in quattro anni con nessuno strumento di profonda investigazione, disvelato una realtà con prove dirette e pubbliche e tramite un lavoro unico nel suo genere, possa essere “inetto al lavoro di magistrato”. Che tutto converga univocamente a disegnare una attività concertata di distruzione programmata con metodologie e secondo protocolli fatti emergere è come dire “un accidente”. Lo rimanga. Eppure è un fatto o dato di pubblico dominio (poca conta se poche trasmissioni e pochi servizi sono filtrati nel circuito generalista, che sarebbe stato assurdo il contrario).
A supporto della necessaria prova delle integrali falsificazioni, manipolazioni, distorsioni già esistevano analizzati secondo logica quasi tutti dati acquisiti sin dai tempi e negli atti della procedura del CSM. Occorre ora per la prima volta solo valutarli, ponendo riparo ad una ”lacuna” che si appalesa cratere, certo alla luce delle censure debitamente precisate, ma tutto era già introdotto, segnalato ed inquadrabile “sintomaticamente”.
E qui affrontiamo ex professo le due questioni in titolo, la prima che attiene alla valutazione di fatti nuovi ma notori.
La totalità dei documenti ed indicazioni in essi contenute, facevano giù parte del materiale cognitivo cui estendere il vaglio probatorio, e il TAR godeva poi di un potere dovere di acquisizione di prove che veniva vieppiù suggerito dalla gravità della vicenda.
I ricorsi e le memorie collegate che hanno trattato in sede processuale amministrativa le vicende con la vasta documentazione annessa dovevano essere acquisiti ex officio, e da essi si ricavava altro impulso di analisi e prova, semmai ve ne fosse bisogno.
La memoria integrativa, depositata a suo tempo in primo grado con gli allegati, indicava già tutti gli elementi valutativi, che oggi siamo stati nuovamente costretti a mettere in dettagliata e sintetica rassegna (molte altre considerazioni erano già in realtà contenute nella memoria integrativa di primo grado ed altre le abbiamo affidate fiduciosi alla giustizia, amministrativa) affinchè non venga eluso il tema unico di fondo dell'accertamento storico della verità, al fine di rendere conforme il più possibile ma necessariamente ad esso, l'accertamento e la delibazione processuale: ad una realtà artificialmente creata e falsamente edificata e/o travisata deve poter corrispondere secondo censura globale un processo che ripristini il vaglio sulla e della realtà. Il giudicante amministrativo investito della grave questione del totale travisamento e uso illegittimo di potere concorre al costituzionale e legittimo esercizio di un potere fondamentale dello Stato, e non può che farlo serenamente e con l'indipendente consapevolezza istituzionale che gli è propria.
Vi sono poi nuovi documenti e prove depositati in DVD a parte, essenzialmente registrazioni audio già pubblicate e poi le note illustrative di accompagnamento. Ne chiediamo vaglio in quanto pubblici, notori, di certa determinazione dei presenti che parlando svelano, e pertinenti tutti, come si è ormai chiarito.
Giurisprudenza pacifica della Cassazione che non ci permettiamo di elencare qui didascalicamente a questo autorevole collegio, qualifica tali produzioni come produzioni documentali destinate al vaglio, così come i documenti ordinari digitalizzati, da cartacei.
Concludiamo quindi sul piano istruttorio, per :
A. la totale acquisizione con provvedimento ad hoc dei materiali introdotti nel fascicolo processuale di primo grado ed altresì nei fascicoli della fase cautelare;
B. la massima estensione dei poteri acquisitivi e di vaglio attesa la delicatezza e gravità della vicenda sottoposta alla attenzione;
C. la emissione di provvedimento cautelare urgente idoneo ad elidere le gravissime e irreparabili conseguenze della delibera di dispensa dal servizio nelle more del processo, del dott. Paolo Ferraro, privo degli introiti che sarebbero stati legittimamente destinati alla gestione di vita figli e convivente sin dalla data di notifica del provvedimento di dispensa ( 6 febbraio 2013).
Non mancano né mancheranno le cautele “in servizio”.
Sarà cura del dott. Paolo Ferraro sia rientrare con tutti e due i piedi nella stretta e sempre accettata scarpa deontologica, sgombrando il campo, e, ci si perdoni la battuta, sia “fare meno danni possibili” da eccesso di attitudine ( che è poi il vero tema all'orizzonte e alle spalle).
Appare appena il caso di osservare che la condotta deontologica del dott. Ferraro è stata sempre specchiata sinanche sul piano della riservatezza delle indagini e i suoi rapporti con la stampa, sempre solo autorizzati e delegati lo testimoniano. Ciò che è accaduto dal 18 giugno 2011 e dall'immediato smantellamento di ufficio e ruolo di procedimenti ( “Carthago delenda est”) non è ascrivibile o imptabile a chi si difende da una vera e propria macchinazione resa EVIDENTE.
VI. LE CENSURE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, A PARTIRE DALLA DELIBERA DI DISPENSA E DALLA “CONSULENZA” INCORPORATE NELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO
A. LA ELUSIONE DI TUTTE LE INDICAZIONI SULLA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE TRAVISAMENTO INTEGRALE DI TUTTI I DATI POSTI A FALSO FONDAMENTO ANCHE DELLA CONSULENZA TECNICA
Deve premettersi che con la memoria integrativa in corso di causa, qui nuovamente allegata e relativa documentazione prodotta ( ALL 02 B) il ricorrente aveva specificato e sollevato vari concreti profili di censura procedimentale tutti attinenti alla totale manipolazione dei fatti, al loro integrale travisamento ed alla creazione di fatti e dati completamente artefatti ed inventati. Ma quel che conta, è che le censure sollevate non si riferivano a fasi intranee o valutazioni intranee solo, ma puntualmente a ciascun passaggio del provvedimento di dispensa definitivo adottato:
TRAVISAMENTO E FALSA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI: UN MOSAICO COSTITUENTE REATO CON TASSELLI COSTITUITI DA FALSI IDEOLOGICI POSTI A PRESUPPOSTO DEL GRAVE SVIAMENTO DI POTERE
A. TRAVISAMENTI, CREAZIONE APPOSITA DI FATTI INESISTENTI ED OCCULTAMENTO DI FATTI VERI per creare la falsa immagine di una VITA “artificiale” ed “inesistente” del Dott. Ferraro. VIZI SINTOMATICI DEL RADICALE E PREORDINATO SVIAMENTO DI POTERE (indotto o concordato)
A) “La risalenza” di lamentate “manifestazioni patologiche”, i “ricoveri” e gli “intrecci familiari”
Il provvedimento del CSM esordisce con la espressione “risalenza di lamentate manifestazioni patologiche”, e richiama nel corpo del provvedimento le asserzioni sul punto del CT Dott. Tonino Cantelmi: “In particolare è apparso illuminante per la comprensione del percorso di vita segnato dalla patologia psicologica del Dott. Ferraro, seguire la analisi dei dati anamnestici, che riproducono i precedenti ricoveri subiti dal Magistrato e ne tracciano storicamente le problematiche psicologiche intrecciate con quelle di ordine familiare, dando atto anche della loro risalenza e dell'attuale evoluzione”.
Nel corpo del provvedimento si fa riferimento a “ricoveri“ e addirittura a “precedenti ricoveri”: circostanza assolutamente FALSA!; il Dott. Ferraro non ha mai subito “ricoveri”, fatta eccezione per quello conseguente al sequestro di persona ordito in suo danno in data 21 maggio 2009, meglio spiegato nella memoria prodotta nel procedimento per divorzio (all. 22) ed ai memoriali a loro volta alla stessa allegati.
Nella “ANAMNESI” introduttiva della cartella clinica (all. 21) dell'Ospedale Sant'Andrea (luogo ove si portò a compimento il sequestro di persona iniziato a casa del Dott. Ferraro ed oggetto della denuncia penale e MEMORIALE agli atti del CSM (neanche menzionati da quest’ultimo, sebbene ritualmente prodotti nel corso del procedimento dal Dott. Ferraro) si legge, e riferita a dichiarazioni del fratello e della sorella del Dott. Ferraro, una sequenza di dichiarazioni interamente false o falsificate, che solo a caso estraiamo dal florilegio: “nasce il primo figlio da lui non tanto desiderato e voluto, cui segue un periodo di deflessione morale. Vince poi il concorso come dirigente delle ferrovie dello Stato” ed ancora “inizia a lavorare a Terni dove avrà frequenti conflitti con il cancelliere, da cui... si sentiva perseguitato” (!!!!) ed ancora “nel '93 avviene la separazione dalla prima moglie cui segue un delirio di gelosia in cui il paz accusa la moglie di aver fatto dei servizi pornografici e di aver ricevuto regali sospetti” (!!!!) “nel 2002 il paziente dice di aver riconosciuto la ex moglie su INTERNET in atti di prostituzione ed attraversa un periodo in cui spende molto (?!?!?!) e dorme meno di 3 4 ore a notte (?!?!?!);Lei – ndr la seconda moglie – lo caccia di casa e lui la denuncia per ninfomania (!!!???) apportando come prove dei filmini dove la moglie lo tradiva ed usando la polizia giudiziaria per indagare sulla moglie ( !!!??? ) “Nel 2006 cerca casa tentando di tornare insieme alla seconda moglie (!!!???) ed attraversa un periodo di forte deflessione dell'umore (!!!???)”.
Tutto quanto indicato sopra è integralmente FALSO, costruito ed INVENTATO, ovvero manipolato ad arte, per poter costruire un pilastro del sillogismo utilizzato prima per tenerlo in condizioni di ricatto al momento in cui si dovette confrontare con il SEQUESTRO di PERSONA ordito, e poi per poter “supportare” la falsa perizia del Dott. Cantelmi, che indica come “ illuminanti” fatti integralmente inventati, ma costruiti sapientemente.
Ora la prova della non esistenza di fatti integralmente inventati è “diabolica”, ma agevole nel caso di specie.
I FATTI VERI, NOTORI, sono i seguenti.
Nel marzo 1983 il Dott. Ferraro vince ai primi posti il concorso in magistratura e poi nascerà ad Aprile il figlio Francesco (voluto); passerà anni di vita alacre e serena, immerso in una nuova esperienza positiva e verrà riconosciuto per qualità, vitalità e caratteristiche positive in tutti gli ambienti ma con pareri inorgoglienti nell'ambiente della Magistratura.
Pretore a TERNI dal 1985 al 1987, NON avrà “screzi” né si sentirà “perseguitato” dal Cancelliere di Terni, la cui unilaterale condotta aggressiva, stigmatizzata dal Pretore dirigente, risultò “poi” dovuta a motivi (ebbene sì!, ancora una volta) di “gelosia personale”, atteso il “consenso” che il Dott. Ferraro riscuoteva nell'orticello sentito proprio dall'anziano ma “vispo” dirigente che si sentiva “insidiato” (!).
Ha avuto altri due figli dalla prima moglie; Fabrizio, nato nel 1986, e Federica, nata nel 1990.
Si separerà dalla prima moglie nel 1993, e vivrà sereno la sua esperienza di single; tempo dopo ricadrà la sua scelta di costruzione di una nuova famiglia su Silvia Canali. Nel 1999 nasceva la figlia Elena; nel 2002 nasceva la seconda figlia avuta dalla Sig.ra Canali, Gaia.
Nel 2006 si accorgerà dello stato mentale e delle modalità di vita della seconda moglie, ma si limiterà a conferire apposito incarico ad agenzia investigativa (l’Agenzia Investigativa Tony Ponzi; cfr. documentazione allegata alla memoria prodotta sub 22) per capire la portata dello stato e delle ragioni della condotta di vita della Canali, che dinanzi a due Relazioni investigative di agenzia autorizzata, che confermavano una sua incredibile relazione con un gigolò ed attore hard porno rumeno (cfr. documentazione allegata alla memoria depositata nell’ambito del procedimento per divorzio, sub 22), proseguirà in una condotta malata abbandonando le figlie ed aggredendolo fisicamente (cfr. id.). Relazioni investigative con dati video ed Esposto per aggressione depositati agli atti del CSM, per svelare ruolo ed orditi della moglie separata, legata ad ambienti “influenti”.
Nel 2006, appena separato, andrà in vacanza col camper per un mese e dieci giorni e tornato troverà immediatamente casa in affitto, e ovviamente vivrà una vita più che serena, per essersi liberato dal grave errore di una donna disturbata e pericolosa, a lui presentata in ambiente “giudiziario” (era stata assegnata nel 1995 all’Ufficio del Dott. Ferraro come praticante V.P.O. – Vice Procuratore Onorario). Persino la circostanza di una compagna che lo ha frequentato dal settembre 2006 all'aprile 2007 viene nascosta, ma era ben nota.
Nel novembre 2008, nelle circostanze analiticamente esposte in MEMORIALE di pubblico dominio (cfr. memoria sub 22 e relativi allegati), scoprirà le attività di un coagulo di militari donne e bambini oggi note per esserne stata propalata la analisi, gli audio, il ruolo e la forma delle attività consumata e da lui casualmente scoperta in forma verificabile e verificata.
E la attività di accerchiamento OGGETTO DI DENUNCIA PENALE, partirà come indicata descritta e provata , dall'interno del particolare ambiente della Procura legato a doppio filo con lo psichiatra Luigi Cancrini. Tutto oggetto di documenti prove e persino di un diario del padre, anche questo di pubblico dominio e DEPOSITATO In stralcio al CSM.
UNA CONSULENZA IDEOLOGICAMENTE FALSA, per induzione o per concorso, assumendo come veri percorsi e dati artefatti, secondo luogo comune, traccia quindi una identità inesistente.
Le cause e le ragioni di tale abominio stanno nella portata e nella natura delle denuncia e dei fatti scoperti e delle connessioni e coperture che sono emerse a seguito della denuncia PENALE DEL TUTTO da parte del Dott. Ferraro.
Per quanto riguarda la permanenza coartata del Dott. Ferraro presso l'Ospedale Sant'Andrea, parlano per lui i TEST espletati all'epoca con indicazione dei risultati: lievissimo stato di stress (e vorremmo ben vedere!), e NULLA ALTRO!!!!!!.
Nessun “intreccio”, nessuna manifestazione patologica; ma una attività che manipola e travisa fatti e circostanze.
Dal 2010 il Dott. Ferraro vive con la compagna convivente Dott.ssa Patrizia Eugenia Fojani, autrice di decine di esposti e dichiarazioni a tutela sua, della verità e del Dott. Ferraro (all. 22 & C.) indirizzati a tutte le persone “coinvolte” e svariate persone ed Avvocati effettuano dichiarazioni, inviano lettere e fax e testimoniano l'ordito in danno del Dott. Ferraro.
Tutto nascosto volutamente immancabilmente dal Csm e dal consulente Cantelmi, perché la persona del Dott. Ferraro doveva essere rinchiusa nel prototipo FALSO architettato a tavolino.
Le certificazioni e relazioni sul Dott. Ferraro già indicate in ricorso, come a loro volta pretermesse, non considerate ed occultate (ivi compresa la certificazione pubblica clamorosa della ASL RM E, prodotta in allegato sub 15) completano il quadro, UNIVOCO, che emerge.
Immaginiamo lo stupore di codesto Tribunale, che se ne potrà dare ragione valutando come elemento e sintomo cosa e come abbia denunciato il Dott. Ferraro pubblicamente in almeno sessanta tra interviste e conferenze tutte documentate (DVD allegati all'esposto memoria del 9 ottobre 2012 e a quello de 3 novembre 2012, sub 19 e sub 20).
 
B) TRAVISAMENTO E MANCATA VALUTAZIONE DI FATTI E DATI AGLI ATTI DEL CSM inerenti le vicende emerse circa il sequestro originario e le pressioni ed interferenze che hanno accompagnato gli illeciti patiti dal Dott. Ferraro.
Ovviamente il CSM nel richiamare il procedimento e provvedimento conclusivo della procedura n. 479/2011 non cita nemmeno (ed ha occultato così preventivamente) la richiesta di riapertura del medesimo procedimento per dispensa, depositata dal Dott. Ferraro prima ancora della conoscenza e notifica del nuovo e terzo procedimento riavviato.
In tale richiesta agli atti veniva esplicitamente richiesta la archiviazione per diverso motivo del pregresso procedimento 479/2011.
In allegato già allora (ma il tutto è stato nuovamente depositato il 9 ottobre 2012: all. 19) un documento sottoscritto dai due professionisti appresso citati e indirizzato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.
Da esso emergono le ammissioni gravi del Dott. Paolo Girardi (persona e medico psichiatra dell’Ospedale S. Andrea, coinvolto nelle vicende del 2009) che nel dicembre 2010 chiedeva aiuto agli Avvocati Gian Antonio Minghelli e Domenico Dellomonaco, ammettendo che nello scenario e nell'ordito che concerneva le vicende del Dott. Ferraro, vi erano persone definite senza possibilità di equivoco “gruppi occulti” e “persone pericolose” che avevano posto in essere attività ed effettuato pressioni, e poi invocava una denuncia dei fatti precisando che avrebbe fatto piacere anche a lui (ma a lui nessuno ha comminato una “dispensa dal servizio”!), infine emerge che in seguito, nel gennaio 2011, il Dott. Girardi aveva ricevuto una telefonata da una persona qualificatasi come Magistrato dell'ufficio della Procura di Roma, che aveva detto che il Dott. Ferraro faceva “errori o sbagli sul lavoro” (!).
Clamorosa e grave anche questa circostanza per natura, iniziativa, modalità e contenuti. Ma essenzialmente indicativa di ciò che si è mosso contro il Dott. Ferraro.
“ Errori o sbagli” smentiti per tabulas e già direttamente sia dal Procuratore della Repubblica di Roma nel luglio 2010 (cfr. dichiarazioni del medesimo riportate nella delibera di archiviazione del 22 luglio 2010, allegata sub 9) e poi sia da questi che da alcuni Aggiunti sentiti nel maggio/giugno 2011 dal CSM (cfr. all. 7).
Su questo si è già abbondantemente argomentato nel ricorso introduttivo.
Ma agli atti del CSM in apposito DVD sono state riversate anche le registrazioni dell'incontro con il Dott. Girardi ( DVD e memoria del 9 ottobre 2012 con allegato faldone di documenti, ALL 19) che confermano a viva voce dello stesso, la incredibile iniziativa artatamente falsa.
Ovviamente il CSM, taciuto il tutto, addirittura non ha nemmeno indicato il deposito della imponente dose di prove documentali e digitali, nonostante l'avvenuto rituale deposito in data 9 ottobre 2012 e la successiva nota anche essa depositata ritualmente in data 11 ottobre 2012 (all. 19).
E' questo un profilo di omessa valutazione di elementi precisi e di argomentazioni e documenti depositati, che indicano quantomeno una orchestrazione e pressione, oltre che un deliberato “travisamento” dei fatti.
E alla P.A. od al C.S.M. è consentito ciò, in un caso poi così “delicato”????!?
 
C) MANCATA VALUTAZIONE DELLA FALSE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE DUE NOTE DELLA PROCURA DI ROMA e SEGNATAMENTE NELLA NOTA IN DATA 2 settembre 2009 e nella NOTA in data 12 gennaio 2011 richiamata nella delibera del CSM tramite richiamo alle pregresse “procedure” per dispensa.
Due sono i precedenti provvedimenti di archiviazione inerenti due richieste di avvio della procedura dispensa dal servizio del dott. Paolo Ferraro (all. 8 e 9).
Entrambi “stimolati” tramite due note della Procura della Repubblica nelle quali vengono riportati, come veri o come ipotesi di fatti plausibili, fatti FALSI.
Il tutto smentito mediante copiosa documentazione depositata occultata o non valutata .
1. Nella indicata prima nota del 2009, si legge una falsità multipla, illogica e clamorosa “ Si potrebbe ipotizzare cha la rottura del rapporto con la Ragucci abbia inciso in modo profondo nell'animo del collega” (!). Sulla medesima falsariga proseguirà il denunciato Nello Rossi che, sentito dinanzi al CSM, reitererà per ben due volte il richiamo alla chiave di manipolazione “preadottata” e congegnata.
Nel novembre 2008 il Dott. Ferraro denunciò solo quello che si arguiva dalla registrazione COPIA DI TUTTI GLI SMS E MAIL (IN DVD denuncia alla Procura di Perugia; cfr. documento sub 22 e allegati); intercettazione depositata in Procura (cfr. allegati al memoriale, 22 e ss., anche questi depositati al CSM) e si “dovette” necessariamente allontanare dalla Cecchignola, per salvaguardare la sua sicurezza ed immagine, vista la gravità dei fatti appresi.
Agli atti del CSM vi sono inoltre, sempre depositati: MEMORIALE, che nel capitolo V paragrafo B smentisce in radice la circostanza sopra richiamata; sms intercorsi con la donna, che rivelano che il Dott. Paolo Ferraro tentava, standole vicino, di sottrarla dalla pericolosa e grave situazione in cui lei ed il figlio si trovavano, e che così fece sino al maggio 2009. Vi è insomma sia la prova certa che il rapporto non fu “interrotto”, e solo per tentare di tutelare donna e bambino e la prova del pari certa del terrore manifestato dalla donna sentendo gli audio stralciati e verificando le trascrizioni, addirittura elaborate in parte da apposito consulente fonico del dott. Ferraro (cfr. all. 22 e ss., alcuni sms e mail a campione, nel DVD trasmesso alla Procura di Perugia).
Non solo; ma del contenuto della mail, degli stralci audio e di cosa emergesse dall'ascolto di questi e del continuo aggiornamento di tutto, ma anche del persistere della assistenza e relazione funzionale a questa, fu messo a parte, incautamente ed ingenuamente, il Procuratore di Roma, che pure ha nel giugno e poi nel settembre 2009 ha dichiarato ed affermato quanto sopra, in patente accordo con Nello Rossi e Stefano Pesci.
A fronte di tutto questo e di molto altro questi ultimi ed il CSM hanno continuato nella pantomima di “fisime” o di “patologia” del Dott. Ferraro. Tutto questo ha una sola possibile spiegazione, contrapposta ad una falsa verità costruita.
D) IL TRAVISAMENTO e la invenzione delle CONDOTTE ANOMALE “ in servizio” del Dott. Ferraro. OMESSA VALUTAZIONE CRITICA DELLE DICHIARAZIONI MANIPOLATORIE E FALSE RESE NELL'AUDIZIONE DAI MAGISTRATI AGGIUNTI E PROCURATORE DI ROMA il 9 giugno 2011 ALLA LUCE DELLA CORPOSA DOCUMENTAZIONE RIVERSATA IN ATTI
Ci limitiamo ad osservare quanto segue, documentato in atti depositati, per consentire la valutazione della parte motiva del provvedimento impugnato che richiama “dichiarazioni” di magistrati.
Difatti il CSM nell'impugnato provvedimento testualmente riporta e adotta a fondamento delle argomentazioni e motivazioni : “
E' stata depositata in atti il 9 Ottobre 2012, e ridepositata con nota dell'11 ottobre 2012 (all. 19), tra l'altro, corposa denuncia presso la Procura di Perugia (MEMORIALE depositato insieme a denuncia e DVD dati presso la Procura di Perugia il 7 marzo 2011).
Nel MEMORIALE fatti gravi, coinvolgenti militari e donne e bambini della Cecchignola ed un sequestro di persona orchestrato e altri fatti in danno del Dott. Ferraro vengono esplicitamente fatti oggetto di prova tra l'altro diretta (deposito audio e registrazioni ambientali oggi note in tutto il paese) indicando fatti cognomi, nomi, circostanze, indizi, indizi gravi, prove dirette, prove indirette (22 e ss.).
Ci limitiamo a chiedere al collegio coma possano essere “criptici” i discorsi di chi indicava già allora nomi e cognomi, realtà oggetto di denuncia e prove audio e documentali.
Non solo.
il CSM nel provvedimento fa riferimento ad alcuni brevissimi colloqui privati, del tutto estemporanei, occasionalmente intercorsi tra il Dott. Ferraro ed alcuni suoi colleghi, che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa dell’odierno ricorrente, e che certamente non possono essere posti a fondamento di una valutazione di non idoneit° allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie mansioni, e men che meno di inettitudine (!!!!); peraltro, come già ampiamente rilevato nel ricorso introduttivo, gli stessi colleghi del Dott. Ferraro, alla esplicita richiesta se fossero a conoscenza di lamentele relative allo svolgimento dell’attività lavorativa del Dott. Ferraro, hanno tutti categoricamente escluso che ve ne fossero.
invero lo stesso Procuratore capo di Roma, Dott. Giovanni Ferrara, in data 9 luglio 2010 ebbe a dire del Dott. Ferraro: il Dott. Paolo Ferraro è un Magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa; insomma, lui lavora bene, esaurisce quello che gli si manda, e di lamentele, personalmente, non ne ho. Dopo un periodo di assenza per malattia è stato sempre presente in Ufficio, ha voluto continuare a fare i turni, le supplenze, le udienze; non è esonerato da niente.
E tale descrizione del Dott. Ferraro e del suo operato descrive per difetto quelli che sono stati l’impegno, la dedizione al lavoro, il valore professionale e, prima ancora, quello umano del Dott. Paolo Ferraro, nei quasi trent’anni di servizio in magistratura.
in tale lunghissimo lasso di tempo, il dott. ferraro non solo non ha mai avuto nessun tipo di problema, non solo non è mai stato oggetto di lamentele, o peggio di procedimenti disciplinari, o anche solo di semplici rimproveri, ma ha viceversa sempre svolto le sue funzioni in maniera eccellente, impeccabile, e forse a tutt’oggi, ineguagliata.
Si invita codesto spett.le Tribunale Amministrativo ad esaminare la valutazione effettuata sul Dott. Ferraro nel periodo 2004 – 2008 (cfr. all. 10, parere del Consiglio Giudiziario sul Dott. Paolo Ferraro, del dicembre 2008), ove emergera’ il grande valore umano e professionale del medesimo, il suo instancabile impegno nella modernizzazione dell’organizzazione del lavoro della procura, al quale ha contribuito in maniera determinante; il tutto confluito in un giudizio ampiamente positivo sul suo conto, espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma.
Sotto questo profilo, e’ evidente che si e’ verificato un colossale travisamento dei fatti; sui fatti travisati, e’ stato costruito un fallace sillogismo da parte del CSM, inevitabilmente tradottosi in quel “vizio della funzione” che ha portato ad una decisione errata ed illegittima, che costituisce oggi motivo di ricorso innanzi all’Autorita’ adita.
Il Collegio non potrà, anche solo visionati gli atti depositati e i dettagliati memoriali e denuncia del 7 marzo 2011, che giungere alla UNICA conclusione possibile, confortato dalle conferenze ed attività di pubblico dominio espletate sin dal giugno 2011 dal medesimo Dott. Ferraro, quello che diceva “cose criptiche”, e tutte “documentate” al medesimo Csm ( ALL DVD ) che ha fatto “orecchie da mercante”.
D'altronde il Dott. Ferraro, in numerosissime conferenze pubbliche, oltreché negli esposti memoria del 9 ottobre e 3 novembre 2012, ha dato piena contezza di fondamenti e portata delle sue originarie indicazioni.
E non si discetta sulla opinabilità, ma sullo stato (“raffigurato ad arte”) di chi ha fatto una denuncia coraggiosa, unica ed importante e confortata da dati “unici”, a quanto consta.
E) LA ARTEFATTA INFORMATIVA DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI E LA SUA ILLOGICITA' ED INCOMPATIBILITA' CON QUANTO FATTO OGGETTO DI DENUNCIA DAL DOTT. FERRARO
Nell'incipit della motivazione del provvedimento impugnato il CSM richiama la relazione di servizio in data 29 dicembre 2012 redatta dal M.llo Campi della compagnia CC di Trastevere.
Tale relazione alla luce delle prove documentali depositate appare inaccoglibile, come anche mera argomentazione suggestiva.
Il CSM a fronte di una dettagliata denuncia che indica sinanche nome e cognome del personaggio legato ad attività riservate (particolare in realtà del tutto secondario) ed a fronte di prove audio che stanno facendo letteralmente il giro del mondo, insiste in una versione manipolatoria contraddetta da documenti e dati insuperabili.
Certo la telefonata ci fu: il dott. Ferraro parlò con Massimo Campi , suo (ex) amico dell'Arma, e gli precisò che aveva dovuto subire le denunciate rappresaglie per avere denunciato i fatti da lui valutati ANALITICAMENTE, ma gli indicò nomi persone e altri coinvolti come da capitolo del MEMORIALE, dal CSM pretermesso.
Cosa si può pretendere di più per avere la prova logica di chi , come e perché abbia gestito questa “sporca “ vicenda ?!?!
2. La argomentazione nel provvedimento del CSM “il dott. FERRARO ritorna “sulla setta”, appare a dir poco patetica perchè svela, una preoccupazione per una “ricaduta” affatto psicologica in realtà per una scelta necessaria e coraggiosa e rivela che è l'oggetto della denuncia che preme e il rendere inattendibile il prestigioso denunciante .
F) MANCATA VALUTAZIONE DELLA GRAVE CONDOTTA DEL CT DOTT . CANTELMI
che straccia una batteria di test sulla “paranoia “, ricostruisce ( ?!?! ) su falsi dati anamnestici e con parafrasi apodittiche, e infine teorizza una identità inesistente del dott. Ferraro.
In atti del CSM la chiara denuncia del dott. Ferraro e persino la registrazione audio della condotta grave del prof. Cantelmi, altresì vagliata in punto di deontologia e correttezza dal dott. Vannucci Marco con apposita relazione (cfr. DVD allegati).
Elenchiamo.
La completa artefazione della vita de dott. Ferraro. Il nascondimento della famiglia del Dott. Ferraro ( dott.ssa Patrizia Foiani e i di Lei figli affettuosi ) . L'occultamento e mancata valutazione delle dichiarazioni scritte molteplici di chi vive ogni giorno da due anni e mezzo con il dott. Ferraro, testimone di decine di attività di pressione e condotte in danno , e autrice di decine di esposti scritti e testimonianze scritte . La mancata presa d'atto del contenuto di certificazioni pubbliche e relazioni varie, il mancato utilizzo dei TEST persino esistenti nella cartella clinica dell'Ospedale Sant'Andrea, la mancata valutazione di un intero faldone di documenti e prove . Gli elementi evidenziati nella Ultima relazione e controdeduzione separata depositata dal dott. Paolo Cioni ( ALL 18) . Il Tutto nel quadro generale della vicenda .
Infine il contrasto clamoroso tra la diagnosi artificiale sul dott. Ferraro e la sua immagine, realtà quotidiana ed essenza testimoniate sinanche dal personale che con lui ha diuturnamente lavorato per decenni (all. 12 e 13). Un caso questo unico e raro per portata delle omissioni, manipolazione di fatti dati e loro travisamento, per evidenza dello sviamento della funzione e per coinvolgimento di alcuni c.d. “parenti” in un contesto già emerso a livello di opinione pubblica. “
Appare evidente che il TAR si trova di fronte ad una vicenda procedimentale assurda prima che gravemente anomala.
Manca la spiegazione finale, che è invece semplice.
L'inattaccabile zelante e professionale Paolo Ferraro, la cui indipendenza e storia come Magistrato non presentano niente altro che allori (morali, prima ancora che professionali) non consentiva alcun possibile attacco sul piano della attitudine grande e specifica professionale.
Si è aggirato l'ostacolo per il fine sviato, ma anche qui non vi erano appigli sufficienti nella vita del Dott. Ferraro. Non è questa la sede per illustrare come e con quali modalità si intervenga nelle vite private, quando la posta in gioco lo necessiti, e siano attori della attività soggetti e poteri che indicheremmo con la aggettivazione “forti”.
Comunque nel caso di specie (e vedi sul punto esposti del Dott. Ferraro da ultimo in data 9 ottobre e 3 dicembre 2012, riversati in atti) neanche bastavano eventuali interferenze e si è dovuto lavorare sulla labile affettività e compartecipazione di “alcuni parenti “ e creare anche condotte o atteggiamenti INESISTENTI.
Tornando al metodo più squisitamente giuridico amministrativo riprendiamo le seguenti notazioni:
Procedimento e provvedimenti conclusivi impugnati, si “sorreggono ” , nel caso di specie, secondo logica autoreferenziale, concatenando l'un con l'altra asserzioni e sequenze valutative ancorate ad eventi artefatti e dati, dati “per veri”.
Ogni successiva asserzione o affermazione convaliderebbe la precedente e ne verrebbe convalidata secondo una cadenza logica, ci si passi, “maniacale” e “deliroide”, poiché la inattendibile e pur incongruente concatenazione logico formale si sostiene altresì su passaggi tautologici ed arbitrari e su presupposti falsi, correlati a fatti inventati o artatamente presentati in modo manipolatorio.
L'avvio, proseguimento e conclusione della procedura per dispensa che prese l'avvio e poi accelerazione con la sospensiva dal servizio del 14 giugno 2011, nacque proprio nell'ambito della necessità di delegittimare e bloccare la denuncia del dott. Ferraro, prendendo le mosse dalla presa di conoscenza di un MEMORIALE che era in realtà annesso con altrettanti dettagliati allegati a denuncia penale sporta dal dott. Ferraro, e dalla sua lucida analisi e denuncia di ciò che era avvenuto .
Il MEMORIALE, nascondendone la correlazione a denuncia , fu depositato in copia stampata della bozza DIGITALE, da uno degli stessi potenziali indagati nel maggio 2011 venutone a conoscenza, e sentito “in audizione” dinanzi al CSM, (!) (cfr. Dichiarazioni del dott. Giovanni Ferrara e deposito contestuale ad opera sua di copia di MEMORIALE).
Un caso “PARADIGMATICO “ quindi, a prima vista, ed anche una attività persecutoria ed illegittima in radice, che richiedono una sospensiva immediata, del provvedimento impugnato e relativo decreto di recezione da parte del del Ministro tratto in errore, in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio arrecato sinanche al sostentamento economico della parte offesa, privata dello stipendio, ma anche in ragione del danno arrecato all'immagine dello Stato ed all'interesse pubblico, venendo sottratto all'attività giudiziaria un magistrato tanto valente da essere inattaccabile “proprio “ sul piano lavorativo, e che ben può ma anzi dovrà prendere sede in ufficio lontano e diverso da quello del reale conflitto, sub judice , perché si tratta di magistrato già capolista al Senato in varie regioni e nel Lazio per un partito politico, alle ultime elezioni, oltrechè dell'intellettuale che ha realizzato oltre sessanta conferenze di pubblico domino e innumerevoli attività in un anno e mezzo di “patologia ex auctoritate deliberata”.
*******************
Ciò premesso, come anticipato, la difesa del Dott. Paolo Ferraro di pregia portare all’attenzione della S.V. Ill.ma tutta la documentazione già depositata innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del procedimento per dispensa culminato con i provvedimenti odiernamente impugnati (delibera del C.S.M. prot. P24816/2012 del 6 dicembre 2012; oltre alle precedenti delibere dello stesso organo, prot. P15420/2011 del 16.06.2011; prot. P21986/2011 del 10.10.2011; prot. P19594/2012 DELL’11.10.2012), totalmente ignorata dalla Commissione del C.S.M., tanto che il detto deposito non viene neanche menzionato in nessuno degli atti adottati e, men che meno, nel provvedimento finale di dispensa dal servizio.”
Si trattava dell'ingresso nel reale nel vaglio e di far trattare IL VISIBILE TRAVISAMENTO OD ARTEFAZIONE INTEGRALE DI TUTTI I DATI E FATTI .
Il provvedimento finale del CSM elenca poi puntualmente tutti i passaggi, che sono in realtà viziati dal più radicale travisamento facendo perno su una consulenza viziata radicalmente dalle stesse patologie valutative a monte in modo tale da essere ancor meno utilizzabile dei falsi dati. E tali punti sono stati per l'ennesima volta ancor meglio enucleati nelle parti da prima a quinta del presente ricorso, chiarendo definitivamente quale fosse l'oggetto “naturale” del processo e le doglianze.
Ripercorriamo ora in contraddittorio ed a contrario il filo argomentativo della delibera di dispensa solo in sintesi, sulla scorta delle doglianze e delle cospicue analisi che derivano dai dati tutti acquisiti al processo:

  1. La nota dell'ufficiale di pg che in realtà ricevette una mera telefonata personale è nella formulazione passaggi tenore e linguaggio riferito al dott. Ferraro palesemente inverosimile perchè smentita dal COEVO MEMORIALE SCRITTO DAL DOTT FERRARO e non può rispondere al reale ”soggettivo” del dott. Ferraro come da notazione sopra sub PARTE III A e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub E);
  2. L'episodio a monte citato con a riferimento le vicende susseguenti alla scoperta dei fatti della Cecchignola ( quartier civil militare) e le due note del Procuratore di Roma ivi citate sono oggetto delle puntuali ed analitiche smentite con indicazione di dati e fatti oggetto della memoria integrativa nel giudizio amministrativo di primo grado appena riportata sopra, sub B e C, della analitica ricostruzione fornita in MEMORIALE in atti, dei chiarimenti a voce forniti con dettaglio dal dott. Paolo Ferraro e verbalizzati nel corso della sua unica audizione in commissione dinanzi al Csm ( agli atti come documento della procedura) nel corso della quale ha fornito la prova della provenienza elaborazione della memoria difensiva costruita nel 2010 , non solo indicandone la paternità della elaborazione ma fornendo il dettaglio (intestazione e mail ) della provenienza del documento elaborato da Agnello Rossi, procuratore Aggiunto della Procura e coinvolto nei fatti come da memoriale e come da video audio di registrazione tra presenti oggi depositato (ALL 13 video audio in DVD);
  3. le dichiarazioni richiamate di alcun aggiunti della Procura di Roma e del Procuratore Ferrara, nella loto illogicità e contraddittorietà con l'esistenza di un ANTECEDENTE MEMORIALE dettagliato e tecnico, riferendosi essi a indicazioni “criptiche” del dott. Paolo Ferraro erano architettate concordate e non vere necessariamente e il CSM non poteva non saperlo perchè copia del MEMORIALE era stata depositata la stessa mattina e nella prima audizione dal Procuratore di Roma, e sono state indicate come dati costruiti e manipolati, e argomentati secondo precise considerazioni e logica puntualmente, come da doglianze in questo appello in PARTE III sub B -1, e dettagliata censura integrata in memoria appena riportata sub D);
  4. l'illogico accomunamento alle altre di “alcuni” aggiunti, delle vere e chiare dichiarazioni dell'aggiunto dott. Pietro Saviotti e la relativa manipolazione della valutazione complessiva sotto questo profilo erano suscettibili di verifica e vaglio trattandosi di documentazione procedimentale, e di passaggi argomentativi introdotti nella delibera di dispensa dal CSM, come da migliore enuclezaione in PARTE III sub B – 2 di questo appello;
  5. tutti i dati anamnestici citati per relationem dalla consulenza del dott. Cantelmi e riportati copiandoli dalla cartella clinica più volte indicata, erano pressochè integralmente falsi, manipolati e non tratti da dichiarazioni o chiarimenti del dott, Ferraro e sono stati oggetto di dettagliatissima indicazione come integralmente falsi, ed artefatti già in memoria sopra appena riportata sub A , in questo appello ribaditi i dati e fatti e la prova dei falsi in PARTE III sub B – 2;
  6. le deduzioni ed ideazioni del prof. Francesco Bruno e relativa assistente indi dott. Cantelmi, sono indicate come non solo frutto di una artificiale costruzione priva di supporti cognitivi ma come oggetto e prodotto falso ed orientato alla doppia gestione “scissa” del tentativo di distruzione del magistrato Paolo Ferraro, inattaccabile sul lavoro ma affetto da un disturbo psico familiare, il tutto esaminato fornito di prove dirette e logiche contrarie e indicato come artata manipolazione e costruzione; ed è a riguardo stato sinanche chiarito il rapporto con il prof. Franecsco Bruno, come da memoria integrativa surriportata, sub A, e indicato specificato e analizzato con riferimento a tutti i dati già in possesso del TAR nel presente atto si appello in PARTE III sub B – 7 ed in parte IV sub F.
  7. Tutti i passaggi argomentantivi della consulenza del dott. Cantelmi citate le conclusioni tra virgolette e del pari le conclusioni finali citate, sono radicalmente errati o falsi e fondati su dati manipolati ed analisi costruite nonché viziata la condotta tenuta dal dott. Cantelmi e molte asserzioni ispirate da una patente avversione e da violazione deontologica grave, clamorosa e direttamente provata, come da motivi integrativi surriportati sub A ed F e nell'odierno appello trattati. con riferimento a logica e dati falsi tutti già nella disponibilità critica del giudice di primo grado amministrativo , in parte III sub A, e TERZA SUB B da 1 a 8 in quanto dati trattati come veri ed acquisiti manipolativamente ed incorporati come contenuti nella consulenza
  8. la citazione stessa delle conclusioni della consulenza affetta da integrale falsità dei dati e travisamenti e manipolazioni vagliabili dalla somma dei vizi radicali di travisamento e falsificazione dei dati tutti trapiantati nel procedimento di cui alle considerazioni già richiamate in 7, ma più in particolare sulla scorta degli elementi argomenti, e prove contrarie che emergono dagli atti e meramente illustrati nella loro evidenza in PARTE QUARTA da A a C e da D-1 a D-7 che viene qui integralmente richiamata. .

Non ci si può esimere qui dal far notare un tassellino minore: la delibera finale del CSM in nota (1) evidenzia dei passaggi di una lettera del dott. Ferraro, cadendo in un infortunio “forse” inconsapevolmente ma certo per eccesso di zelo distruttivo. Le elucubrazioni solo riferite dal dott. Ferraro riportavano testualmente dichiarazioni fatte dal prof. Francesco Bruno e per rinvio scritti di Edward Lutwack. La contestazione dell'uso strumentale dei passaggi nella delibera è ancora leggibile nella memoria del 3 novembre 2012 depositata dal dott. Ferraro, con la stretta necessaria ironia che non intendeva costituire dileggio dell'autorevole organo certo me dell'uso manipolato della citazione “artefatta”
VII . LE CENSURE ALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DETTAGLIATE.
Trattiamo ora delle censure dirette sui punti e questioni espressamente indicati nella motivazione della sentenza lasciando per ultima la questione, pur assorbente, della violazione del diritto di difesa del dott, Paolo Ferraro nel corso della procedura .
A. La sentenza sul punto della mancata valutazione delle probazioni “di parte, si esprime ellitticamente nei seguenti termini “ Non sarebbe vero che il CSM non ha valutato le diverse numerose certificazioni prodotte in atti, ed il merito delle relative questioni aperte, perché sarebbe sufficiente la “adeguata” “ponderazione degli elementi di fatto acquisiti” “senza che occorra una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali non vengono condivise le relazioni di parte.” mentre “il convincimento della amministrazione si deve fondare sugli esiti dell'accertamento medico legale du cui all'art 4 richiamato, con adeguata ponderazione di tutti gli elementi acquisiti,
La ponderazione non vi è stata, da parte di nessuno ed in alcun modo, , e anzi gli elementi di fatto indicati come “acquisiti” sono oggetto di contestazione e contro prova in quanto tutti integralmente falsi, manipolati, contraddetti dalla logica e dagli altri dati che emergono circa la figura e la persona del dott. Paolo Ferraro mediante il vaglio attento di atti e MEMORIALI e PROVE depositati già nel corso dell'iter amministrativo ed oggi infine integrati anche con “alcune” prove nuove e notorie.
Manca quindi secondo quanto dettagliato in PARTE TERZA, QUARTA E SESTA del presente appello e già oggetto di ricorso e memoria integrativa :
  1. la ponderazione nella loro inconsistenza artefatta, previa verifica logica storica e documentale, di tutti i fatti (simulati) o presupposti (artefatti) posti a fondamento stesso del procedimento valutativo del CSM e della consulenza a due stadi e replica del dott. Cantelmi come da parte SESTA ULTIMA E PARTI TERZA E QUARTA del presente appello, cui si rinvia per il dettaglio analitico e da intendersi qui integralmente riportate ;
  2. il vaglio critico degli assunti inconsistenti posti in sequenza formale a dati e presupposti artefatti nella consulenza del dott. Cantelmi ed il vaglio della artefazione del giudizio sulla (costruita a tavolino) paranoia del dott. Ferraro, pur essendo in atti acquisitala prova della gravissima condotta del Cantelmi ( elementi dettagliatamente illustrati sub 7 in parte SETTIMA e per rinvio ulteriore ivi indicato alle parti terza e quarta del presente appello) ;
  3. la ponderazione divenuta necessarissima con le ben diverse conclusioni cui sono pervenuti numerosi tra psichiatri e psicologi, tenuto conto anche delle considerazioni e valutazioni di cui ai punti precedenti, e della reale portata di antefatti e vicenda infine.
Si richiamano qui integralmente le considerazioni circa portata ed ambito valutativo disegnato necessariamente in ordine al TRAVISAMENTO INTEGRALE DI DATI FATTI E DELLE VALUTAZIONI COLLEGATE IN CONSECUZIONE A QUESTI (secondo quanto illustrato in PARTI PRIMA E SECONDA del presente appello).
B. La sentenza afferma che non sia vero che il CSM ha AGGIRATO la espressa dizione e contenuto dell’art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio a condizione che vi sia “sopravvenuta inettitudine” e che questa impedisca al magistrato di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio”, previo un argomento che vorrebbe svuotare il contenuto concettuale di uno dei vari passaggi e motivi dedotti in ricorso, così formulato: “Con il terzo motivo di ricorso è censurato il provvedimento di dispensa dal servizio per violazione dell’art. 3 R.d.lgs. 511/46 nella parte in cui prevede che possa adottarsi la dispensa dal servizio solo a condizione che la “sopravvenuta inettitudine” impedisca al magistrato di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.
Sul punto il collegio ha apoditticamente sostenuto che nel caso di specie la “adeguata motivazione “ sarebbe immune da profili di manifesta irragionevolezza” perché corroborata da “riferimento” a fatti ed episodi concretamente acquisiti agli atti del procedimento ( E di questo sub A, subito sopra). Alla frettolosa e apodittica conclusione perviene il TAR nella ritenuta assenza di rilievo della attività professionale del magistrato, ed anzi di un parere professionale e delibera di nomina successiva (dicembre 2012), eccellente. Ma il TAR non tiene conto che le indicazioni relative attengono non tanto e solo alla attestazione della unica e reale identità professionale del dott. Ferraro ma alla incongruenza tra esse e il quadro valutativo artatamente introdotto della e sulla sua persona. Il giudizio di equilibrio e sulle caratteristiche personali del magistrato fa parte delle valutazioni di professionalità ed emerge una contraddizione insuperabile nel quadro storico e personale mentre viene dimostrata la integrale artefazione degli elementi costruiti per impedir e realizzare ciò che questo collegio non può non vedere e capire. E la mole dei dati che prodotti, provati e anche solo logicamente provabili sono stati non solo pretermessi ma dolosamente occultati ( vedi addirittura quadro familiare reale e personale del dottor. Ferraro) introducendo un quadro radicalmente opposto, conferma che la incontrastabile evidenza della diaporia tra vaglio umano professionale e vaglio umano-psicologico (artefatto attraverso dati falsi manipolazioni indicazioni illogiche e conseguente vaglio del consulente) una oinsanabile aporia che non era affatto sanabile neanche in apparenza attraverso un argomentare logico formale suggestivo.
Il CSM a detta della sentenza “ha ritenuto, secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo evidente che la stessa si configura quale palese alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo, con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo.” e a supporto argomentativo afferma : “La conclusione raggiunta è suffragata, oltre che dalle conversazioni tenute con vari colleghi che hanno riferito di affermazioni incomprensibili e racconti farneticanti avvenuti sul luogo di lavoro (come”si legge” nella motivazione della pregressa delibera del 16.06.2011), dalla lettera depositata presso il CSM in data 09.10.2012, nella quale il dott.-OMISSIS- espressamente ricollega episodi della vita personale e richiami a complotti a propri danni alla funzione di magistrato svolta”.
Le considerazioni, prove, dati e altro sviluppato ed indicato a partire dalla logica dei fatti, dimostrano invece che si è dinanzi ad un intero impalcato progettato e costruito invece artificialmente. Un caso emblematico di ATTIVITA' GLOBALMENTE ILLEGITTIMASU PIU' PIANI E SULLA SCORTA DI UN INTEGRALE TRAVISAMENTO DI FATTI, ALLEGAZIONE DI FATTI E DATI FALSI E MANIPOLATI E INTERPRETAZIONI FALSE.
La concertazione emerge al di sopra di ogni ragionevole dubbio e basterebbe meno, e vi è oggi sinanche la prova diretta diffusa pubblicamente che a tale concertazione partecipava tra gli altri attivamente anche l'avv. Silvia Canali depositata nuova documentazione di diretta percezione.
La valutazione che emerge direttamente di completo travisamento dei fatti, dati e della loro predeterminazione a monte corrisponde al reale ed è l'unica possibile evidenza. Il tutto illustrato analiticamente sui dati tutti nella disponibilità del giudicante alla luce di quanto enucleato a chiarimento in PARTE TERZA E QUARTA dell'odierno appello, nelle parti da A ad F della memoria integrativa introdotta nel giudizio di primo grado e nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

 
C. la sentenza afferma che lamenterebbe il ricorrente che successivamente a due provvedimenti di collocamento in aspettativa di ufficio per ragioni di “infermità”, sia stato, poi adottato il provvedimento di dispensa dal servizio per ragioni di “sopravvenuta inettitudine”, in ciò radicando una “ipotesi” di vizio del provvedimento per eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà e la perplessità dell’azione amministrativa.
IL passaggio argomentativo base delle osservazioni e censure introdotte dal complesso delle attività processuali è affatto diverso : il ricorrente lamenta una attività costruita a volerlo eliminare attraverso una via indiretta e contorta costruita artificialmente, e di questa prassi fa anche parte il cambio di accelerazione: ipotizzata una falsa patologia e costretto un uomo sano efficiente equilibrato e nel pieno delle sue qualità mentali e professionali alla inattività, facendo decorrere artatamente il tempo della sua coattiva costruita malattia provvisoria, si è arrivati infine a una consulenza che ipotizza un disturbo non malattia definitivo in funzione della sua estromissione dall'ordinamento giudiziario.
 
D. la sentenza di primo grado esordisce in motivazione che non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa, rimasto senza difensore il magistrato Paolo Ferraro (fatto pacifico, incontestato e provato in atti dopo la “ritirata” del difensore magistrato DE Fichy, non reperito né reperibile altro magistrato disposto, e rigettata subito la necessaria immediata nomina a difesa dell’avv. Giorgio Carta), perché si verterebbe in tema di procedimento amministrativo, dove non sarebbe coessenziale la effettiva presenza e partecipazione di difensore, essendo sufficienti i formali avvisi, notifiche e comunicazioni con il rispetto delle garanzie procedimentali disciplinate.
La questione attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 107 Cost., con riferimento agli artt. 3 e 4 del R. d.lgs. 31.5.1946, n. 511, e relativa scarna disciplina adottata dal legislatore pre repubblicano. Con risoluzione in data 10/2/1994 il CSM integrò in via di normazione secondaria tale disciplina prevedendo che “al magistrato, nei cui confronti sia stata aperta una procedura di dispensa ai sensi dell’art. 3 del R. d.lgs. 3.5.19946, n. 511, compete la facoltà di farsi assistere da un altro magistrato, nei termini stabiliti da questo Consiglio con delibera del 17.2.1988 a proposito della procedura - del trasferimento di ufficio . di cui all’art. 2 dello stesso decreto”.
Gli scarni passaggi procedimentali desumibili dal combinato disposto degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. n. 3 del 1957 (assegnazione di un termine all'interessato per presentare eventuali osservazioni, sottoposizione a visita medico-collegiale con diritto all'assistenza di un sanitario di fiducia, audizione dell'interessato) integrerebbero però esaustivamente le garanzie procedimentali. Assicurate quelle ed il rispetto delle forme la procedura non potrebbe essere inficiata da nullità.
La assenza quasi subito sopravvenuta di difensore, con indisponibilità di qualunque altro magistrato all'incarico ed il rigetto della nomina intervenuta di avvocato, quale difensore nell'alveo del procedimento per dispensa, con permanente e definitiva assenza di una assistenza ed affiancamento, non inficerebbe ab imis il procedimento, infine proprio sulla scorta della sua intrinseca natura di “procedimento amministrativo” finalizzato primariamente alla salvaguardia dell’interesse prioritario al corretto espletamento della funzione giurisdizionale.
Lo schema così come “conchiuso“ dommaticamente nella sentenza TAR impugnata sembrerebbe invalicabile.
In realtà la finalizzazione primaria dell'interesse pubblico non esclude la concorrenza di altro interesse pubblico primario che attiene alla tutela individuale e della indipendenza del singolo magistrato, che comunque compare sullo sfondo o non può essere escluso con operazione apriori e “nominalistica”, dietro la quinta principale delle procedure per dispensa.
La circostanza che questo secondo profilo di interesse coincida con un diritto soggettivo alla prestazione lavorativa retribuzione e collocazione del magistrato, apre poi solo indirettamente gli scenari legati a vasta esperienza giurisprudenziale in materia di mobbing orizzontale e verticale, sinanche, e non è dato vedere come tale certa elaborazione scientifica e dommatica non possa trasfondersi in un contesto concreto colorito da chiacchiere illogiche diffamatorie e denigratorie in ipotesi certa e provata, come abbiamo illustrato concertata ed architettata. Vieppiù in una istituzione ad alta densità di interessi di rilievo alto istituzionale e di conflitti dinamici.
Comunque le considerazioni adottate da contrapposta sentenza del TAR decisa in data 21/2/2007 in caso identico per questione, su ricorso n. 11272/2006 ( ALL C), centrano la questione sotto il profilo della coesistenza di più interessi e della non sacrificabilità assoluta degli interessi riconducibili all'assoggettato alla procedura.
Riportiamo qui solo per comodità di codesto autorevole Consiglio, un estratto da tale sentenza che tratta anche di pronuncia sui temi da parte della Corte Costituzionale :
Con specifico riguardo a tale procedimento, la Corte Costituzionale (sentenza n. 457 del 19.11.2002), ha osservato che l’ulteriore eventualità che il magistrato possa scegliere un difensore professionale, avvocato del libero foro, sebbene non sia impedita dalla formulazione dell’art. 4 della legge sulle guarentigie, non è costituzionalmente imposta e non risponde all’attuale configurazione del procedimento, quale delineata dalla normativa primaria e dagli atti di organizzazione interna del C.S.M.. La previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato, appare infatti “idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall’art. 107, primo comma, della Costituzione”, mentre la pienezza della tutela giurisdizionale è assicurata nella fase di giudizio vera e propria che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell’esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato.
La Corte Costituzionale ha tuttavia chiaramente affermato che, sebbene non sia costituzionalmente imposta, la previsione di una difesa tecnica, nell’ambito dei procedimenti per i quali l’art. 107, primo comma della Costituzione, prevede le opportune “garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario”, non è impedita dalla scarna formulazione della legge sulle guarentigie, di talché l’organo di autogoverno ben potrebbe, nell’esercizio della propria discrezionalità, addivenire ad una scelta diversa, prevedendo la possibilità di nominare, anche nell’ambito di procedimenti di tal fatta, un difensore esterno all’ordine giudiziario.
Nella fattispecie, peraltro, le stesse garanzie minimali previste dalla risalente normativa primaria e dagli atti di auto – organizzazione del C.S.M., non hanno potuto concretamente operare, in ragione dell’indisponibilità dei colleghi contattati dal dr. …............ ad assumerne l’assistenza e la difesa.
Al riguardo, non può condividersi l’affermazione della difesa erariale secondo la quale il diritto di difesa sarebbe stato bene assicurato dal Consiglio Superiore anche solo mettendo a disposizione del dr.............. la possibilità di farsi assistere da un collega.
Il “contraddittorio” richiesto da tale normativa non si è infatti mai realmente instaurato in quanto le precarie condizioni di salute del dr. …. rendevano chiaramente difficoltosa, se non controproducente, la sua stessa autodifesa.
Nella situazione di isolamento venutasi a determinare, in mancanza dell’assistenza di un collega, o di un difensore di fiducia, egli non ha potuto correttamente valutare la condotta da tenere, né serenamente rappresentare al Consiglio le proprie ragioni e argomentazioni difensive.
Reputa pertanto il Collegio che, in presenza di una evenienza come quella verificatasi nella fattispecie, l’Organo di Autogoverno avrebbe dovuto valutare l’opportunità di apportare una modifica alla disciplina adottata nel 1994, o comunque individuare una concreta modalità applicativa delle garanzie difensive in precedenza stabilite, eventualmente consentendo la nomina di un difensore di fiducia, alla quale non si oppone, come si è appena visto, alcuna norma costituzionale o primaria“.
La compiuta sensibilità e aderenza al complesso degli interessi coesistenti manifestata da questa sentenza, consente in limine di riportare ad una diversa nuova ed equilibrata istanza istituzionale autorevole la vicenda, per la quale dal 7 febbraio 2013 è privato del lavoro ed anche dello stipendio uno dei migliori magistrati italiani (parere allegato).
E. VIZI SINTOMATICI,, TRAVISAMENTO INTEGRALE DEI FATTI E SVIAMENTO DI POTERE.
Vi è poi la questione dell'alveo naturale in un processo di tal fatta, della verificabile esistenza di vizi sintomatici caratterizzanti l'integrale procedimento, tutti trapiantati e reiterati nel provvedimento finale, e del mancato esercizio della verifica logica e del vaglio di congruità e verità dei fatti e dati, senza verifica della loro rispondenza al reale ed alla logica, immessi negli atti procedimentali, nella consulenza e nella determinazione finale adottata. Una omissione radicale reiterata nella sentenza che a ad essi si riferisce nel motivare senza dar conto di quanto emergeva in atti e della insopprimibile necessità di una radicale verifica.
L'autore di questo appello si permette una chiosa piccola finale. Cinque anni di sofferenza inflitta e sapientemente assorbita senza cedimenti, di duro lavoro di analisi e documentazione, di vita accanto ad una compagna convivente a sua volta intimidita e minacciata anche direttamente e talvolta mellifluamente, valgono ben la attesa di uno Stato che sappia far valere infine la legalità del proprio agire, ridando speranza a chi osserva attentamente, tanti, da lontano.
SE non si saprà porre rimedio alla costruzione artificiale di un vestito giustapposto alla realtà con infingimenti ed inganni organizzati al fine di mascherarla ed ottenere non la tutela dell'interesse pubblico conforme alla legalità, ma un fine evidente e sviato dal potere attribuito, la consapevole, determinata e seria scelta del dott. Paolo Ferraro (nel dicembre 2010), dettata anche da fiducia nella legge, verrà tramutata in un sacrificio inutile. La verità già emerge nonostante e contro tutto quello che è stato fatto .
Tanto premesso, l’esponente, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, rassegna le seguenti
C O N C L U S I O N I
PER I MOTIVI INDICATI ED ALLA LUCE DEGLI ELEMENTI DATI FATTI E PROVE EVIDENZIATI DA PARTE PRIMA A PARTE SESTA DEL PRESENTE APPELLO ED ANALOGHI E CORRELATI MOTIVI A SUO TEMPO INTRODOTTI CON RICORSO E MEMORIA INTEGRATIVA, ED ALLA LUCE DELLE CENSURE ENUCLEATE INFINE IN PARTE SETTIMA, piaccia alla Giustizia dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del proposto gravame e per i motivi dedotti, ed accolta in corso di causa la rinnovata istanza di immediata reimmissione cautelare in servizio del dott. Paolo Ferraro, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile arrecato dalla mancata percezione dello stipendio necessario al sostentamento del dott. Paolo Ferraro (padre di cinque figli e due minori) e tre familiari, conviventi e non :
A. In via preliminare, rilevata anche ex officio la questione, riformare e quindi annullare la sentenza di rigetto impugnata in ragione della ritenuta violazione del diritto di difesa del ricorrente dott. Paolo Ferraro nel corso della procedura annullando la delibera di dispensa dal servizio del magistrato Paolo Ferraro e successivo pedissequo decreto ministeriale, ai fini della reimmissione in ruolo del dott. Paolo Ferraro, con decorrenza economica alla data di esecutività del provvedimento di dispensa ( 7 marzo 2013) ed ogni pronuncia consequenziale ;
B. Estesa in via istruttoria ogni attività di integrazione ed ammissione di prove nuove sopravvenute costituenti fatti notori, o ritenute necessarie, disporre in accoglimento dell'appello la riforma e quindi l’annullamento della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado annullando il provvedimento di dispensa impugnato e successivo pedissequo decreto ministeriale perchè illegittimo e viziato da travisamento dei fatti, con ogni pronuncia consequenziale in ordine alla reintegrazione del dr. Paolo Ferraro.
Si produrranno con l’originale del presente ricorso in appello, copia autentica della sentenza impugnata nonché copia di tutti i documenti esibiti e comunque acquisiti al processo di primo grado, come da separato indice.
Ai fini del CU si precisa che trattasi di controversia di pubblico impiego.
Con osservanza.

Roma 28 dicembre 2015
 

ALLEGATI IN BANCA DATI PUBBLICA AL LINk 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4_ZMKes3GNlRXczRUJhS1ZsYTA&usp=sharing#list

 
01 TAR sentenza 2481_2013.doc
01 bis Ferraro comunicazione deposito sentenza.pdf
01 quater Decreto MIn Giustizia .pdf
01 ter Dispensa per inettitudine CSM 7 dicembre 2012 su Paolo FErraro .pdf
02 A RICORSO AL TAR.pdf 9:13 am Paolo Ferraro
02 B Ferraro memoria integrativa + docs TAR.doc
02 C FASE CAUTELARE ANTE CAUSAM Ricorso Cds di Paolo Ferraro.pdf
02 D MEMORIA INTEGRATIVA AL CdS versione finale .pdf
03 http---www_repubblica_it-sport-OIL FOR DRUG -.pdf
03 https---it_wikipedia_org-wiki-Oil_for_Drugs.pdf
04 Parere C.G. dic 2008 O.pdf
05 PF1.jpg
05 PF2.tiff
06 LA PROCURA DI ROMA SAPEVA TUTTO .html
07 Stralcio da memoria denuncia del 28 marzo 2014 .doc
08 bis audizioni COMMISSIONE CSM da pag 269 a pag 303.pdf
08 MEMORIALE INTEGRATIVO DENUNCIA DEPOSITATO.pdf
08 MEMORIALE testo INTEGRATIVO DENUNCIA DEFINITIVO.doc
09 BIS circ MIN INTERNI da p 299 a p 309.pdf
10 A ULTIMA MEMORIA DI PAOLO FERRARO AL CSM 4 novembre 2012.doc
10 B MEMORIA AL CSM 9 OTTOBRE 2012.doc
12 la ricostruzione completa Amorosi Rossi Bruno e gli altri .html
14 Stralcio dal MEMORIALE SEQUESTRO DI PERSONA E ACCERCHIAMENTO .doc
16 La eliminazione dalla copia della cartella clinica di test e relazione ferracuti .rtf
17 Reclamo per turni dott Ferraro.doc
18 A Lettera ar al prof Cantelmi.pdf
18 B alcune relazioni FOIANI su fatti dati e altro... H.pdf
18 C Dichiarazione lettera foiani 11 gennaio 2011 .tiff
19 Consulenza Cantelmi.pdf 9:15 am Paolo Ferraro
20 Cartella clinica del Santandrea esito TEST pag 20.pdf
21 Richiesta riapertura procedure archiviata da parte del dott. Ferraro.pdf
22 bis Trascrizione incontro con Cantelmi.doc
23 bis Carteggio Avv. Di Maggio D.pdf
23 ter Carteggio Canali Avv. Minghelli ecc... E.pdf
23 VAlutazione tecnica sulla condotta del Cantelmi relazione Dott.Vannucci.doc
24 Relazioni e certificazioni solo prima fase procedura x dott. Ferraro .pdf
25 CERTIFICAZIONE PROF. CAMERINI del settembre 2012.pdf
26 Relazione clinica Buttarini sul Dr Ferraro.pdf
27 Relazione clinica Marinelli sul Dr Ferraro.pdf 9
28 Relazione del dott. Paolo Cioni al CSM 29 ottobre 2012.pdf
30 CDD GLI USI DEVIATI DELLA PSICHIATRIA E PSICOLOGIA.ANTIDEDALO.
31 A IL CASO FERRARO di Enrica perucchietti.html
31 B UN GIUDICE A ROMA.UN GLADIO NEL VENTRE DELLA DEMOCRAZIA
31 C La vicedna del magistrato FERRARO e il TAVISTOCK INSTITUTE .html
31 D Gli articoli di CORSERA e la prima diffusione della notizia da TGSKY24
33 ARTICOLO DI GIORNALE DOTT. FERRARO denuncia la deriva di M. D.
34 manoscritto e lettere .pdf 9:16 am Paolo Ferraro
  VIDEO D V   
 
www.paoloferrarocdd.eu
 
 
 

 

 

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