Di Solange Manfredi
pubblicato il 20 luglio 2010 nel blog di Paolo Franceschetti
1. Premessa.
Da qualche giorno i giornali riportano la notizia di una inchiesta romana su una associazione a delinquere, denominata nuova loggia P3, che vedrebbe coinvolti politici, faccendieri, criminalità organizzata, e magistrati.
I magistrati coinvolti sono persone ai vertici della magistratura, ex Presidenti dell’A.N.M., ex Consiglieri del C.S.M. , avvocati generali della Cassazione, ovvero:
- il dr Arcibaldo Miller, Capo degli Ispettori del Ministero della Giustizia e membro dell’A.N.M;
- il dr Antonio Martone, ex Presidente dell’A.N.M., ex Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione ed oggi capo di una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
- il Sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo, ex Consigliere del C.S.M ed ex Presidente dell’A.N.M;
- il Presidente della Corte di Appello di Salerno Umberto Marconi, consigliere del CSM ed ex membro dell’ANM;
- il Presidente della Corte di Appello di Milano Alfonso Marra;
- il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Vincenzo Carbone.
Niente di nuovo, l’intreccio in odor di massoneria tra magistratura e potere c’è sempre stato.
Solo per fare un esempio, da più di un anno si sta celebrando, nel più assoluto silenzio, un processo sulla compravendita di sentenze in Cassazione che, visto il coinvolgimento di personaggi legati dal vincolo massonico, è stato denominato Hiram (figura allegorica
della massoneria, nonchè nome della rivista ufficiale del Grande Oriente d’Italia).
Ed ancora l’intreccio tra magistratura e potere massonico (di oggi e di ieri) è ben evidenziato nel libro di Gioaccino Genchi “Gioacchino Genchi. Storia di un uomo in balia dello Stato”.
Per non parlare degli scandali che negli anni ’80 e ’90 videro coinvolti magistrati iscritti alla loggia P2.
Ma, a questo punto, una domanda sorge spontanea: perché nella maggior parte degli scandali che vede coinvolti magistrati compare sempre anche la massoneria?
Come fanno i massoni a poter sempre contattare il magistrato giusto al momento giusto?
2.
La
"Fratellanza Giuridica".
La risposta non è semplice ma forse, in
questa sede, si può aggiungere un dato che
potrebbe essere importante per capire gli
intrecci di “certo” potere.
Quando mio padre (avvocato) morì, 15 anni
fa, nella cassaforte di casa trovai,
insieme al suo tesserino di affiliazione
alla massoneria, centinaia di documenti
massonici.
Tra questi rinvenni un piccolo libricino
rilegato che riportava in copertina:
“Fratellanza Giuridica" Statuto
Appena ne lessi il contenuto rimasi sconvolta, come sconvolti sono rimasti avvocati e giudici (non massoni ovviamente) a cui l’ho mostrato.
L'esistenza di uno Statuto che, all’interno delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal giuramento di silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di denunciare un fratello al Tribunale profano 1), univa in una “più fraterna collaborazione” avvocati – cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri ed ufficiali giudiziari, in altri termini tutti i tasselli “sensibili” di un Tribunale, era sconvolgente.
Un legame cosi' stretto tra i protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni infinite.
Il fatto, poi, che gli elenchi di questa “Fratellanza Giuridica” fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto massonico.
Nessun rischio a chiedere un “aiutino”: il massone infatti ha giurato sia di aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a caso ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato originato dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in questo caso, da intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un'indagine ha avuto origine dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello.
Se all'interno della stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano regolarmente per studiare, lavorare, o altro... avvocati, cancellieri, magistrati e ufficiali giudiziari, si sa, l'occasione fa l'uomo ladro. La frequentazione, l'amicizia, ma, soprattutto, il giuramento di reciproco aiuto ed assistenza, fanno sì che in queste "logge" possa scattare la richiesta di “aiutino”. In fondo, per insabbiare un processo, per depistare, per creare confusione, basta poco: una notifica sbagliata, un fascicolo sparito, una nullità non rilevata, ecc.. piccoli errorini, idonei a deviare il corso di un processo; ma errorini per cui in Italia non si rischia assolutamente nulla.
Certo si parla di possibilità, non è detto che accada però, come già sottolineato, l'occasione fa l'uomo ladro.
Proprio per questo i magistrati ed avvocati più attenti a livello deontologico (non vi preoccupate, è una razza ormai quasi estinta) evitano le frequentazioni con avvocati almeno dello stesso foro in cui esercitano.
Il motivo di tale comportamento è chiaro (o dovrebbe esserlo) il giudizio del magistrato, per non lasciare adito ad alcun dubbio, deve essere il più possibile scevro da condizionamenti di qualunque genere.
Chi frequenta i Tribunali, invece, spesso si trova a dover costatare comportamenti ben diversi, e si può incappare in situazioni in cui avvocati e magistrati dello stesso foro dividono l'affitto di una garconier con cui andare con le rispettive amanti.
Sarà, dunque, forse un caso che più di 7 processi su dieci saltano per notifiche sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini o processi che vedono coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni di indagine (Why not, Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana, Golpe Sogno, Scandalo loggia P2) od altro?
Probabilmente si, non vogliamo in alcun modo pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma, raramente, si sbaglia.
3. Lo Statuto.
Trascrivo qui il contenuto dello Statuto rinvenuto tra i documenti di mio padre.
Ovviamente, e per estrema correttezza, avverto il lettore che non posso assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati i rapporti che intratteneva mio padre (avvocato), ciò che mi aveva detto riguardo i magistrati che frequentavano regolarmente la nostra casa e il fatto di averlo rinvenuto all’interno di una cassaforte insieme a centinaia di documenti giuridici firmati da “fratelli”, mi fa propendere per il si.
Se così fosse parrebbero esistere "Fratellanze" costituite esclusivamente da magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori universitari, ecc.. le cui "deviazioni" potrebbero condizionare il sistema giudiziario ostacolando il corso di processi importanti.
A.G.D.G.A.D.U.
GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI D’ITALIA
“GRANDE ORIENTE D’ITALIA”
*
STATUTO
DELLA
“FRATELLANZA GIURIDICA”
(Approvato a Roma, il 21 settembre 1968)
1
La Fratellanza Giuridica è
costituita da Fratelli attivi e
quotalizzanti
nelle rispettive Logge
della Comunione italiana, appartenenti
alle
seguenti categorie
professionali, e che ne facciano
domanda:avvocati e procuratori
legali –cancellieri – docenti di
materie giuridiche – dottori
commercialisti – magistrati – notai
– ragionieri – ufficiali giudiziari.
2
La Fratellanza Giuridica ha come
principali finalità:
a) Dare, quando richiestane, pareri
giuridici al Grande Oriente o ai vari
Organi massonici, attraverso la Gran
Segreteria;
b) Promuovere lo studio dei problemi
interessanti i vari aspetti del
diritto, internazionale e nazionale, e
quelli delle singole categorie
iscritte alla Fratellanza;
c) Consentire una più fraterna
collaborazione, nell’ambito di
ciascuna categoria, per l’esercizio
dell’attività degli iscritti;
d) Indicare nominativi di difensori
d’ufficio, se richiestane dai
Tribunali massonici;
e) Curare la raccolta della
giurisprudenza delle decisioni degli
organi giudiziari massonici, anche
comparata con l’opera giudiziaria
delle altre Comunioni regolari;
f) Studiare ed approfondire
ogni altra questione attinente
all’esercizio professionale degli
iscritti, nel rispetto delle leggi e
delle tradizioni massoniche.
3
La Fratellanza Giuridica ha sede
presso il suo Presidente effettivo.
Essa può essere sciolta in qualunque
momento, o per decisione del Gran
Maestro, previo il parere favorevole
del Consiglio dell’Ordine, o per
decisione dell’Assemblea degli
iscritti.
Le elezioni e le decisioni dei vari
Organi della Fratellanza Giuridica
sono valide a maggioranza semplice ed
impegnano anche gli assenti e, per il
caso di scioglimento, con il voto
favorevole di almeno due terzi degli
iscritti.
Le cariche non sono rinunciabili ed
impegnano
gli eletti sino a quando non
siano accettate eventuali loro
dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio
Direttivo.
4
Sono Organi della Fratellanza
Giuridica:
a) L’Assemblea degli iscritti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Ufficio di Presidenza;
d) Ufficio di Segreteria e Tesoreria.
5
L’Assemblea degli iscritti è convocata
dall’Ufficio di presidenza almeno una
volta l’anno, entro il 31 marzo, o
quando appaia opportuno, ovvero quando
gliene faccia richiesta la maggioranza
semplice del Consiglio Direttivo
oppure almeno un quinto degli
iscritti.
Alla Assemblea sono demandate tutte le
decisioni comunque riguardanti la
Fratellanza Giuridica, anche nelle
materie di spettanza dei singoli
Organi.
6
Il Consiglio Direttivo è composto dai
Delegati circoscrizionali, che durano
in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I Delegati circoscrizionali vengono
eletti, anche mediante schede inviate
per posta, dagli iscritti alla
Fratellanza Giuiridica, nell’ambito
delle circoscrizioni regionali
massoniche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per
convocazione dell’Ufficio di
Presidenza, almeno due volte l’anno,
ovvero quando ne faccia richiesta,
allo stesso Ufficio di Presidenza,
almeno un terzo dei suoi membri.
7
Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide con la presenza di almeno
la metà dei suoi componenti. In caso
di parità di voti prevale quello del
presidente.
8
Ciascun delegato circoscrizionale deve
promuovere riunioni di iscritti,
iniziative e attività varie,
nell’ambito della propria
circoscrizione, in armonia con le
leggi massoniche, con le finalità
della Fratellanza Giuridica, con le
deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
9
L’Ufficio di Presidenza è composto:
a) Dal Gran Maestro;
b) Dal presidente effettivo, che viene
eletto dal Consiglio Direttivo;
c) Da un Vice-Presidente.
Al Presidente effettivo (o, in caso di
suo impedimento o assenza, al
Vice-Presidente) spettano la
rappresentanza, la direzione, le
decisioni di ordinaria amministrazione
della Fratellanza Giuridica.
10
L’Ufficio di Segreteria è composto:
a) Dal Gran Segretario;
b) Da un Segretario o da un
Vice-Segretario, nominati dal
Consiglio Direttivo, ai quali spetta
la tenuta degli schedari, dei verbali,
della corrispondenza della Fratellanza
Giuridica. L’Ufficio di Segreteria
effettua il controllo annuale della
regolare appartenenza alle Logge della
Comunione di tutti gli iscritti della
Fratellanza.
Il Segretario o il Vice-Segretario
possono essere eletti anche al difuori
del Consiglio Direttivo, nel qualcaso
vi partecipano senza diritto di voto.
11
Il Tesoriere è nominato da Presidente
effettivo, anche non fra i Delegati
circoscrizionali, nel qual caso
partecipa al Consiglio Direttivo senza
diritto di voto.
Il Tesoriere cura l’amministrazione,
la contabilità, la riscossione delle
quote e degli eventuali contributi
volontari, e quant’altro attiene alla
economia della Fratellanza Giuridica.
Il Tesoriere redige, entro il 31
dicembre di ciascun anno il bilancio
consuntivo degli incassi e delle
spese, ed un bilancio preventivo per
l’anno successivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
12
Per far fronte alle spese di
organizzazione e funzionamento della
Fratellanza Giuridica, tutti gli
iscritti devono versare una quota
annuale.
13
Entro il 31 maggio di ciascun anno il
Consiglio Direttivo:
a) Predispone ed approva bilanci
consuntivi e preventivi redatti dal
Tesoriere da sottoporre all’Assemblea;
b) Fissa l’ammontare della quota
annuale obbligatoria a carico degli
iscritti;
c) Redige una relazione morale
sull’attività compiuta nell’anno
precedente che, se approvata
dall’Assemblea, viene inviata alla
Gran Maestranza;
d) Delibera la destinazione delle
somme pervenute per contributi
volontari dai vari iscritti.
14
Ogni notizia relativa agli elenchi
degli iscritti potrà essere chiesta
e fornita dai rispettivi Delegati
circoscrizionali, a ciascuno dei
quali tali elenchi verranno
consegnati, ovvero, in mancanza,
dall’Ufficio di Segreteria.
15
Il presente Statuto potrà essere
modificato con delibera di almeno un
terzo degli iscritti, i Assemblea.
16
E’ demandata al Consiglio Direttivo la
formulazione del regolamento di
attuazione del presente Statuto.
Note: